Regole comunitarie e nazionali per il rimborso IVA estera
La Direttiva n.79/1072/CEE – anche detta Ottava Direttiva – prevede che un soggetto passivo d’imposta comunitario possa chiedere il rimborso dell’IVA corrisposta in un altro Paese UE diverso da quello di residenza, così che non sia gravato dall’IVA che gli viene addebitata. Questa regola è stata recepita nell’ordinamento nazionale con l’art. 38 – ter del DPR n. 633/72; procedura che è stata poi estesa (a condizione di reciprocità) alla Tredicesima Direttiva, quindi anche a beneficio di soggetti passivi non comunitari.
Dunque, ogni stato membro rimborsa l’IVA applicata a beni mobili, prestazione di servizi ed importazioni. Il rimborso è emesso su domanda del soggetto passivo; gli Stati membri determinano le modalità per il rimborso, il periodo a cui questo deve riferirsi e gli importi minimi per poterlo richiedere.
La richiesta di rimborso IVA estera può essere presentata dal primo giorno del mese successivo al trimestre – o dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di recupero iva – ed entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento.
Rimborso IVA estera: chi può richiederlo?
Se il soggetto non è residente e non ha stabile organizzazione in Italia può fare richiesta di rimborso, alternativamente, secondo una delle due modalità:
- tramite la procedura secondo l’art. 38 bis 2, quindi senza che vi siano state operazioni attive nel territorio dello Stato e non vi sia Stabile Organizzazione;
- nominando un rappresentante fiscale o identificandosi direttamente, come da art.35 ter.
Il soggetto passivo stabilito in altro Paese Ue che effettua acquisti in Italia, può ottenere il rimborso alle seguenti condizioni:
- se residente e domiciliato nell’UE;
- se non ha avuto in Italia una Stabile Organizzazione nel periodo per cui richiede il rimborso;
- se è soggetto passivo iva nel Paese di domicilio o residenza, non si fa riferimento ai soggetti privati;
- se non ha realizzato operazioni attive in Italia, a meno che non si tratti di: prestazioni di trasporto o accessorie non imponibili (art. 9) o operazioni soggette al reverse charge (inversione contabile della fatturazione).
L’imposta relativa agli acquisti effettuati in Italia, può essere recuperata con la detrazione o chiedendo il rimborso come da art. 38 bis tramite il numero di p. IVA italiana.
Acquisto di beni e servizi all’estero: quali sono le modalità per il recupero IVA?
I soggetti non residenti possono recuperare l’IVA con riferimento ad uno o più trimestri, fino ad un massimo di un anno. Nel caso di rimborso IVA trimestrale l’importo non deve essere inferiore a 400,00 euro. Se l’importo è inferiore si può associare a quello del mese seguente; se in nessun trimestre si supera la soglia, allora si fa ricorso a quello annuale. Nel caso di rimborso IVA annuale, l’importo deve essere almeno di 50,00 euro.
Lo Stato membro, inoltre, ha gli obblighi necessari per poter valutare la fondatezza della domanda, per evitare frodi. In Italia, ad esempio, sono richieste copie delle fatture solo nel caso in cui si ritenga di non disporre di tutte le informazioni necessarie per giungere alla decisione finale in merito all’istanza di rimborso.
Il richiedente deve presentare una dichiarazione in cui afferma che nel periodo di riferimento non ha effettuato alcuna operazione non conforme alle condizioni previste all’art.1 della Tredicesima Direttiva Comunitaria – n.86/560/CEE.
Il rimborso va richiesto per via telematica, indicando le seguenti informazioni:
- nome e indirizzo del cedente;
- numero di partita IVA o registrazione fiscale, assegnato dallo Stato membro del rimborso;
- data e numero della fattura o documento d’importazione;
- base imponibile e importo iva espressi nella valuta dello Stato membro del rimborso;
- natura di beni e servizi acquistati.
Diniego rimborso IVA comunitaria ed extracomunitaria: perché si verifica?
Il diniego del rimborso IVA estera, nei confronti di un soggetto appartenente alla Comunità Europea, si ha quando la documentazione inerente l’istanza non è chiara, manca di informazioni o le fatture sono errate. Sussiste comunque la possibilità di rivedere fatture erronee, ad esempio tramite la rettifica del numero di partita IVA inizialmente indicato, purché i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati.
Nel caso di soggetto con sede in un Paese extra UE – come indicato nella Tredicesima Direttiva – è necessario che:
- vi sia una condizione di reciprocità con lo Stato di appartenenza dell’operatore economico, procedura applicabile solo ad Israele, Norvegia e Svizzera;
- l’acquisto o l’importazione si riferiscano all’attività dell’operatore economico;
- lo stato di soggetto passivo deve risultare da un’attestazione dell’amministrazione fiscale dello Stato di residenza, da cui si evince anche il numero di partita IVA.
Rappresentante fiscale e recupero IVA estera
Il recupero IVA è applicabile su acquisti di beni e servizi quali spese di viaggio, hotel, carburante, pedaggi autostradali, fiere, conferenze, interventi su beni in garanzia, riparazione e manutenzione mezzi di trasporto. Il soggetto non residente può chiedere il rimborso dell’IVA assolta in Italia anche tramite la nomina del rappresentante fiscale.
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