Rappresentante fiscale accise su alcolici: quando nominarlo per le vendite on line in Ue
Hai deciso di ampliare il catalogo del tuo negozio on line o aprire un e commerce di bevande alcoliche? Vuoi espandere il tuo business nel settore beverage, in altri Paesi dell’Unione europea?
Le normative europee nel settore alcolici possono rendere la vendita on line più difficile rispetto agli altri settori, questo perché sono soggetti ad accisa, la quale varia tra uno Stato membro e l’altro.
Quando si vendono e spediscono bevande alcoliche soggette ad accisa in un altro Stato Ue, è necessario registrarsi presso l’Amministrazione Fiscale del Paese di destinazione delle merci, tramite la nomina di un rappresentante fiscale.
In Europa la normativa di riferimento è rappresentata dal Reg. 2012/389/UE.
Quali sono le bevande alcoliche soggette ad accisa in Ue?
Il D. Lgs. 504/1995 – TUA – classifica i prodotti soggetti ad accisa secondo la tariffa doganale della Comunità europea. È possibile definire, quindi le seguenti categorie, ricordando che non tutte le tipologie di alcolici sono soggette ad accisa nei Paesi membri dell’Unione europea.
– Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra
– Prodotti alcolici intermedi: vini liquorosi, vini aromatizzati, vermouth
– Alcool etilico e bevande spiritose
– Vini
– Birra.
Come si applicano le accise sugli alcolici?
Le accise sono applicate da ciascun Stato membro dell’Unione europea sul proprio territorio, in maniera autonoma; sono applicate sulle materie prime, sui prodotti ottenuti in quel territorio e su materie prime e/o prodotti introdotti da un altro Stato Ue.
Quando si importano dei prodotti soggetti ad accisa, questa viene riscossa come onere doganale.
All’interno dell’Unione europea vi è una vera e propria regolamentazione in merito agli scambi di bevande alcoliche.
L’Italia fa riferimento al Testo Unico delle Accise.
Testo Unico delle Accise e vendita alcolici
La normativa prevede che l’accisa sia applicata alla merce che esce dallo Stato, la quale deve essere accompagnata dal DAA – Documento Accompagnamento Accise –, elettronico dal 1 gennaio 2010.
Una volta che la merce è arrivata in dogana, il DAA viene preso in carico dall’Ufficio preposto al controllo, il quale provvede ad inviarne una copia all’ufficio di partenza, come prova dell’avvenuta uscita della merce dallo Stato di origine. Il DAA si elabora quando l’imposta sulla merce è sospesa.
Quando l’accisa viene pagata nello Stato da cui parte la merce, viene semplicemente inviato il DAS – Documento di Accompagnamento Semplificato – per informare le Autorità del Paese di destinazione che l’imposta è stata assolta.
Qual è il ruolo del rappresentante fiscale?
Prima di ciascuna spedizione il rappresentante fiscale è tenuto a comunicare all’Ufficio delle Dogane che lo ha autorizzato e a quello presente nel territorio in cui risiede l’acquirente, le seguenti informazioni:
– Dati identificativi del venditore
– Dati identificativi dello spedizioniere
– Dati identificativi del destinatario
– Identificativo della documentazione commerciale emessa per la spedizione
– Luogo di consegna
– Natura dei prodotti spediti
– Quantità e qualità dei prodotti con il codice di nomenclatura combinata – classificazione della merce scambiata tra i Paesi membri Ue allo scopo di determinare le tariffe doganali.
Inoltre deve presentare la documentazione relativa alla prestazione della garanzia per l’ammontare dell’accisa dei prodotti spediti.
Rappresentante fiscale e pagamento accisa
Il rappresentante fiscale deve compilare un registro delle forniture effettuate in cui sono riportati i dati di ciascuna operazione e la documentazione relativa alla movimentazione della merce e l’avvenuto pagamento dell’imposta.
Deve provvedere al pagamento dell’accisa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della consegna se non è stata assolta prima.
Non è prevista la nomina del rappresentante fiscale nel caso in cui i prodotti soggetti ad accisa siano venduti, spediti, consegnati in ambito B2B, quindi transazioni commerciali tra imprese.
Nomina il rappresentante fiscale per le tue vendite on line
Per i prodotti soggetti ad accisa, il rappresentante fiscale nominato, sarà debitore d’accisa.
La sua responsabilità è limitata al pagamento delle accise, non è infatti coinvolto nel pagamento dei tributi di diversa natura.
Questo professionista è tenuto a richiedere preventivamente l’autorizzazione all’Ufficio delle Dogane e prima della sua attività riceverà un codice ditta.
Nominare il rappresentante fiscale nelle vendite on line è obbligatorio ogni volta che si superano determinate soglie di fatturato, che variano tra i vari Paesi membri dell’Unione europea.
Contattaci per una prima consulenza gratuita: nel nostro team troverai esperti in fiscalità estera, in grado di venire incontro alle tue esigenze, sia in riferimento al settore del tuo business, sia per quanto riguarda i Paesi in cui effettui operazioni imponibili IVA.
Nominare il rappresentante fiscale ti permette di adempiere a tutti gli obblighi ad esse relativi.