Identificazione fiscale e fatturazione elettronica: cosa cambierà?
Dal 1° gennaio 2019 i soggetti passivi residenti e stabiliti in Italia saranno obbligati a emettere la fattura elettronica, anche nel caso di operazioni che coinvolgono consumatori, operatori minimi, forfettari, soggetti identificati fiscalmente e non residenti. L’articolo 15 D.L 119/2018 ha di fatto modificato quanto stabilito in precedenza in merito all’obbligo di emissione della fattura elettronica, prevedendolo solo nel caso in cui il soggetto è stabilito nel territorio dello stato, e non se semplicemente identificato fiscalmente, in accordo con quanto stabilito ad aprile dalla Comunità Europea (obbligo vigente solo per operazioni tra residenti e stabiliti).
L’obbligo di fatturazione elettronica coinvolgerà, quindi, cessioni di beni e prestazioni tra soggetti residenti nello Stato.
In questo modo si possono definire risolti i dubbi sorti in seguito al precedente testo normativo, che l’Agenzia delle entrate aveva cercato di dipanare con la circolare 13/E/2018.
Con la fatturazione elettronica cosa cambia per le operazioni tra soggetti non residenti in Italia?
Dopo mesi di esitazioni, rinvii e preoccupazioni, il nuovo anno è alle porte insieme alla fatturazione elettronica e agli obblighi comunitari. Il provvedimento di aprile aveva già chiarito che per le operazioni di cessione di beni e prestazioni svolte/ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, gli operatori registrati ai fini iva devono provvedere a inoltrare all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture tra questi soggetti (da e verso non stabiliti, non residenti, non identificati) in formato XML.
Tale operazione da gennaio potrà essere sostituita con la fattura elettronica, prestando attenzione al Codice Destinatario, da indicare con “0000000”. Così il soggetto passivo italiano potrà procedere con l’emissione di fatturazione elettronica, libero dall’obbligo di allegare questa fattura alla relativa comunicazione.
Dato che l’obbligo coinvolgerà soggetti o residenti o stabiliti in Italia, le controparti dovranno necessariamente essere distinte in:
- soggetti residenti in Italia, aziende con sede legale in Italia, persone fisiche e imprese individuali residenti in Italia, (la fattura sarà emessa in formato elettronico tramite il Sdi);
- soggetti non residenti in Italia, ma stabiliti in Italia, imprese non residenti ma stabilite in Italia. In questo caso le operazioni tra il soggetto passivo in Italia e l’impresa non residente prevedono la fatturazione elettronica, inviata tramite Sdi;
- soggetti non residenti in Italia, ma identificati fiscalmente tramite rappresentante fiscale.
Questi soggetti non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica, che per loro resta facoltativa, previo accordo con la controparte e copia cartacea della circolare, come indicato dalla 13/E/2018.
Infine, gli operatori iva non residenti ma identificati fiscalmente in Italia non hanno alcun obbligo di fatturazione elettronica.
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