Identificazione diretta o rappresentanza fiscale?
Commercializzare con l’estero senza perdere di vista gli obblighi fiscali
La vendita di prodotti e la prestazione di servizi effettuate in territorio estero comportano il rispetto di adempimenti normativi ai fini fiscali.
Pertanto esistono delle disposizioni normative che permettono di evitare la costituzione di un’organizzazione stabile nei paesi stranieri con cui si effettuano scambi commerciali.
Scopriamo quando bisogna procedere con l’identificazione diretta e quando nominare un rappresentante fiscale.
Identificazione diretta: cos’è?
Per identificazione diretta s’intende la possibilità di commercializzare in territorio estero senza dover costituire un’organizzazione stabile nel territorio di interesse.
Questo sistema è stato introdotto in Italia con il decreto legislativo n. 191 del 2002 in recepimento della direttiva europea n. 2000/65/CE, attualmente riconosciuta negli articoli 204 e s. della direttiva UE n. 2006/112/CE.
Nato dall’esigenza di rendere più agevoli le operazioni commerciali ai fini degli adempimenti IVA nei differenti Stati dell’UE, questo decreto riconosce la duplice possibilità di identificare la propria azienda o la propria realtà commerciale attraverso l’identificazione diretta o attraverso la nomina di un rappresentante fiscale.
Chi deve ricorrere all’identificazione diretta?
I soggetti tenuti a procedere all’identificazione diretta sono tutti quelli che esercitano attività d’impresa, arte o professione in un altro Stato membro dell’UE e che non hanno un’organizzazione stabile nello Stato interessato.
Non è possibile procedere all’identificazione diretta se è stato già nominato un rappresentante fiscale nello Stato interessato dallo scambio commerciale.
È possibile identificare la propria azienda anche in più Stati, comunitari o paesi terzi, per rispondere agli obblighi fiscali da adempiere e per evitare sanzioni o penali.
Per questa categoria imprenditoriale bisogna però fare una distinzione sul fatturato. Mentre per gli e-commerce che commercializzano prodotti vinicoli è sempre obbligatorio procedere all’apertura di una posizione fiscale, per le altre categorie di e-commerce l’obbligo vige solo quando viene superata una data soglia di fatturato.
Nomina del rappresentante fiscale
Le realtà commerciali che non hanno costituito un’organizzazione stabile nel territorio di interesse e non hanno effettuato l’identificazione diretta possono nominare un rappresentante fiscale in loco.
Si tratta di una persona fisica che rappresenta l’azienda o la realtà commerciale nel territorio estero e che si rapporta con le autorità locali.
Per alcune operazioni intracomunitarie, laddove non esiste un’organizzazione stabile o identificazione diretta, bisogna obbligatoriamente nominare un rappresentante fiscale.
Questo avviene quando:
- Vengono effettuate operazioni rilevanti in Italia il cui acquirente (essendo soggetto privato) non può assolvere l’imposta
- Vengono effettuate vendite a distanza di beni mobili materiali in Italia da un soggetto passivo in un altro paese dell’UE
- Vengono importati beni per esigenze della propria impresa
- Vengono introdotti beni esteri da operatori dell’UE a seguito di acquisto da soggetti italiani
Inoltre, a seguito della recente introduzione della Legge Macron, le aziende che effettuano trasporti o attività di cabotaggio in suolo francese devono obbligatoriamente nominare un rappresentante fiscale in loco.
Come fare per identificare o rappresentare fiscalmente la propria attività?
I soggetti imprenditoriali non residenti che vogliono procedere all’identificazione diretta devono acquisire uno status.
Avviare, quindi, una procedura che inizia con l’analisi della normativa fiscale del paese estero e continua con il compimento di una serie di operazioni volte a definire le competenze, le eventuali figure professionali e gli altri adempimenti amministrativi previsti.
La nomina, invece, del rappresentante fiscale avviene attraverso un atto pubblico, una scrittura registrata o una lettera annotata in un apposito registro.
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