Il consignment stock ti interessa? Ecco quando è necessaria la nomina del rappresentante fiscale
Quante volte hai sentito parlare di consignment stock senza riuscire a capire quale sia la reale connotazione di questo tipo di cessione? Cosa lo differenzia dal call-of-stock? Scopriamo insieme il contratto di consignment stock e quando bisogna nominare il rappresentante fiscale.
Consignment stock: che cos’è?
Il consignment stock è un contratto utilizzato per regolarizzare un’operazione di vendita con soggetti residenti in paesi comunitari e/o extra comunitari.
Questo tipo di contratto prevede il trasferimento di beni mobili – finiti, semilavorati, componenti o materie prime – dal venditore all’acquirente passando per un deposito merci di proprietà o in uso del cliente/utente.
Distinguiamo, pertanto, il consignor (venditore/depositante) dal consignee (acquirente/depositario).
In Italia questo contratto non è regolarizzato da nessun articolo del Codice Civile, ecco perché ai fini legali si sceglie di perseguire gli stessi schemi previsti per il contratto estimatorio.
Che differenza c’è tra consignment stock e call-of-stock?
Analizzate in ambito internazionale, consignment stock e call-of-stock sono due operazioni distinte. Se il soggetto acquirente ha natura commerciale, cioè riceve la merce per poi rivenderla a terzi, allora l’operazione in corso si connota come consignment stock. Diversamente se il soggetto acquirente è un’impresa industriale, ossia un cliente che riceve la merce per farne uso proprio, allora si parla di call-of-stock.
In Italia questa distinzione non sussiste perché ai fini fiscali consignment stock e call-of-stock sono la stessa cosa.
Quando la merce risulta in conto deposito e quando si materializza la vendita del bene?
La caratteristica principale del consignment stock risiede nel fatto che la merce resta di proprietà del venditore anche a seguito del trasferimento del bene presso il deposito dell’acquirente. Il titolo di proprietà e la cessione reale avviene, infatti, solo a seguito del prelievo materiale dei beni dal deposito da parte del consignee.
Quando bisogna pagare l’IVA e quando emettere la fattura?
La peculiarità del consignment stock sopra menzionata determina un cambiamento nel momento d’imposizione fiscale.
Ordinariamente il momento impositivo si manifesta con la consegna del bene; in regime di consignment stock, invece, l’imposizione sopraggiunge quando la merce viene prelevata dal deposito.
La legge italiana prevede però un limite massimo per il pagamento dell’IVA, fissato ad 1 anno dalla data di consegna della merce nel deposito.
La fattura va emessa a seguito del pagamento dell’IVA, dunque: o quando il bene risulta prelevato dal deposito, oppure quando, essendo trascorso un anno dalla data di consegna, bisogna restituire il bene al venditore.
Cessione intracomunitaria con consignment stock
La vendita in regime di consignment stock con un soggetto residente in un paese comunitario diverso da quello del venditore determina una cessione intracomunitaria.
Come rispettare gli adempimenti fiscali previsti in questo caso? L’adozione di un procedimento o di un altro dipende dalla norma in materia di IVA presente nel Paese UE coinvolto; cioè se questa richiede o meno l’apertura di una partita IVA estera da parte del venditore. L’apertura di una partita IVA o di una posizione fiscale nel Paese comunitario coinvolto nella cessione potrebbe talvolta prevedere anche la nomina di un rappresentante fiscale.
Quando ciò non è previsto nella normativa fiscale del Paese UE allora al venditore spetta produrre la documentazione necessaria al trasporto dei beni al deposito, emettere una fattura pro-forma in fase iniziale e una fattura senza IVA quando l’acquirente preleva la merce dal deposito.
Quando la nomina del rappresentante fiscale nel Paese UE dell’acquirente è richiesta, il venditore deve agire in modo diverso:
- Nominare un rappresentante fiscale e aprire, dunque, una partita IVA nel Paese UE prima che si realizzi il trasferimento dei beni;
- Preparare il documento di accompagnamento, il documento di trasporto e una fattura di cessione intracomunitaria non imponibile IVA emessa a carico della propria partita IVA locale;
- Regolarizzare, con la partita IVA locale, la cessione intracomunitaria nel Paese UE di destinazione attraverso il meccanismo di reverse charge e gli elenchi Intrastat richiesti dalle norme previste nel Paese di destinazione;
- Emettere una fattura di vendita a seguito del prelievo dal deposito della merce da parte dell’acquirente adottando le modalità previste dalla norma UE vigente.
In entrambi i casi, a queste operazioni si aggiungono anche: l’aggiornamento del registro di carico e scarico, le comunicazioni INTRASTAT e l’aggiornamento del registro delle fatture emesse.
Consignment stock con soggetto extra UE
Se la cessione del bene avviene attraverso un deposito posizionato in territorio extra UE, il venditore deve provvedere all’emissione di una fattura pro-forma nella fase iniziale di trasferimento e una fattura in regime di non imponibilità ai fini IVA a seguito del prelievo della merce dal deposito.
Novità 2020 per il Consignment Stock
Il Consiglio Europeo sta analizzando la proposta della Commissione Europea presentata nel 2017 e oggetto di diverse modifiche.
Al fine di armonizzare e semplificare le varie norme comunitarie in materia di consignment stock, la Commissione, con le 2020 Quick Fixes, propone di evitare la nomina del rappresentante fiscale nel Paese UE del destinatario se:
- La cessione intracomunitaria avviene tra due soggetti passivi registrati appartenenti a due Stati membri differenti
- L’acquirente possiede un numero di partita IVA e questa è conosciuta anche dal soggetto venditore
- Se entrambi provvedono alla compilazione di un registro di carico e scarico avente due sezioni: una per annotare i trasferimenti al deposito e un’altra per i prelievi definitivi della merce
Questa proposta per ora resta ancora al vaglio del Consiglio Europeo, ma potrebbe essere applicata già da gennaio 2020.
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