Prova cessione intracomunitaria 2020: tra imponibilità Iva e trasferimento dei beni
Dal 1° gennaio 2020 il trasferimento fisico dei beni interessati da una cessione intracomunitaria deve essere testimoniato con documenti e dichiarazioni. Vediamo cosa cambia per gli operatori UE e come adempiere agli obblighi Iva con la nomina di un rappresentante fiscale in loco.
Cessioni intracomunitarie: operazione imponibile o non imponibile Iva?
La cessione intracomunitaria riguarda l’operazione di vendita di un bene o di un servizio che avviene tra due soggetti imprenditoriali residenti in due diversi paesi UE.
Il comma 1 dell’art. 41 del D. L. 331/1993 prevede che per questo tipo di cessioni è possibile godere del regime di non imponibilità Iva solo se presenti precise condizioni:
- Onerosità dell’operazione di vendita
- Trasferimento del titolo di proprietà del bene o del servizio
- Status di operatore economico dei soggetti coinvolti, ossia soggetti passivi iva
- Trasferimento fisico del bene dal luogo del venditore al luogo dell’acquirente
Se manca anche uno solo di questi requisiti il regime di non imponibilità Iva non può essere applicato. Per i trasgressori è prevista una sanzione di importo compreso tra il 90 e il 180% dell’Iva dovuta.
Chi intende effettuare cessioni intracomunitarie senza avvalersi del regime di non imponibilità Iva deve procedere all’identificazione diretta dell’impresa o alla nomina del rappresentante fiscale.
Un trasferimento con prove a seguito: le novità del 2020
La normativa in materia di cessioni intracomunitarie ha subito una modifica con l’introduzione dell’art. 45 bis al Regolamento UE 282/2011. Un cambiamento entrato in vigore il 1° gennaio 2020 e che muta la norma in materia di prove documentali da produrre per testimoniare l’avvenuto trasferimento del bene.
Finora, infatti, la Direttiva 2006/112/CE lasciava i legislatori nazionali dei paesi UE coinvolti nella cessione piuttosto liberi di definire il tipo di prove da far seguire al passaggio fisico dei beni, senza mai ottenere però risultati vincenti.
Ecco dunque che, per limitare l’evasione fiscale in tema di commercio internazionale, l’UE mette un punto alla questione e introduce due nuove prove da produrre:
- Documenti relativi al trasporto o alla spedizione di beni: documento o CRM firmato, polizza di carico, fattura di trasporto aereo oppure fattura emessa dallo spedizioniere
- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o per il trasporto di beni
- Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità – anche un notaio – a conferma dell’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
- Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che conferma la ricezione e il deposito del bene
Inoltre, nel rispetto di quanto già previsto dall’art. 43 dello stesso Regolamento, i soggetti coinvolti nella cessione intracomunitaria devono produrre ulteriori prove che si differenziano in base al soggetto su cui ricade l’onere del trasporto dei beni:
- Se a carico del venditore, spediti o trasportati, o da un soggetto terzo per suo conto
- Se a carico dell’acquirente, spediti o trasportati, o da un soggetto terzo per suo conto
Questa documentazione viene seguita da ulteriori dichiarazioni e attestazioni, che variano caso per caso, da conservare per evitare le sanzioni previste dalla norma in caso di violazioni della legislazione corrente.
Infine, i soggetti che scelgono di adottare la clausola ex work – ancora vigente – devono inoltre continuare a compilare correttamente il registro dei trasportatori in loro possesso.
Le cessioni intracomunitarie con un rappresentante fiscale
Le aziende interessate dalle cessioni intracomunitarie possono scegliere di agire nel regime di imponibilità Iva procedendo con il versamento di quanto dovuto nel paese comunitario coinvolto nella cessione.
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