Importazione merci: arriva il CBAM tra le politiche climatiche europee
Per le aziende importatrici di merci ad alti livelli di emissione realizzati in territori extraeuropei, il 1° ottobre 2023 rappresenta la prima scadenza da rispettare per conformarsi al CBAM. Per farlo gli importatori dovranno misurarsi con termini e documenti nuovi, capire quando comincia l’obbligo di rendicontazione e quando bisogna eseguire i primi versamenti per le emissioni imputabili alle merci importate.
Il CBAM è ormai in vigore e non ci resta altro che conoscerlo e capire come affrontarlo insieme.
CBAM: cos’è e quali obiettivi persegue
Il 16 maggio 2023, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale europea del Regolamento 2023/956, entra in vigore il Carbon Border Adjustment Mechanism (Meccanismo di adeguamento delle emissioni di carbonio alle frontiere). Il CBAM fa parte del programma Fit for 55 ed è stato introdotto dall’Unione Europea per adeguare/compensare le emissioni di carbonio derivanti dalla produzione e dallo spostamento fino alla frontiera europea delle merci importate, dunque, realizzate o comunque provenienti da paesi extraeuropei.
Con il CBAM l’Unione persegue diversi fini:
- rafforzare l’impegno per raggiungere gli obiettivi europei per la riduzione dei gas effetto serra al 2030 (- 55% rispetto ai livelli del 1990);
- evitare la rilocalizzazione delle imprese ad alti livelli di emissione in Paesi extra-Ue liberi da vincoli e politiche di decarbonizzazione;
- contrastare il dumping ambientale, ossia evitare che le merci importate dai Paesi terzi godano di un vantaggio competitivo dovuto alla mancata imposizione di costi legati alla decarbonizzazione. In questo modo, data la presenza dell’ETS (Emissions Trading System), le condizioni tra imprese con alti livelli di emissione europee e terze sono equiparate;
- regolare il prezzo del carbonio alle importazioni, garantendo al contempo il principio di non doppia imposizione.
Come funziona il CBAM
Il neo meccanismo per l’adeguamento delle emissioni di carbonio alle frontiere introduce aspetti e obblighi nuovi, che – almeno per il momento – riguardano le sole imprese interessate dall’importazione delle cosiddette merci CBAM (i codici di nomenclatura combinata sono elencati nell’allegato I del Regolamento Ue 2023/956), in particolare: cemento e prodotti in cemento; prodotti in ghisa, ferro, acciaio, alluminio; fertilizzanti minerali e chimici; energia elettrica e idrogeno.
Negli anni, più aziende saranno obbligate al rispetto degli oneri previsti da questo meccanismo, data l’intenzione dell’Unione di inglobare pian piano le stesse tipologie di aziende che in Europa sono interessate dall’ETS.
Con il CBAM le aziende importatrici sono tenute a calcolare e rendicontare le emissioni di CO2 incorporate nelle merci importate, e pagare per le emissioni derivanti dalla produzione delle stesse e dal loro spostamento fino alla frontiera europea.
In effetti, quando il meccanismo sarà in pieno regime, gli importatori (o il rappresentante doganale indiretto in caso di importatore non residente in Ue) dovranno rispettare specifici step:
- acquisire lo status di dichiarante autorizzato o dichiarante CBAM;
- calcolare le emissioni di CO2 incorporate nella merce che si vuole importare e sottoporre tali misurazioni a verifica di un ente terzo accreditato;
- acquistare dallo Stato membro di appartenenza – e tramite apposita piattaforma – un numero di certificati CBAM (elettronici) pari al totale delle emissioni rilevate. L’importatore dovrà garantire che il numero di certificati acquistati sia in grado di coprire almeno l’80% delle emissioni incorporate nelle merci importate durante l’anno;
- dichiarare il totale della merce importata attraverso la dichiarazione CBAM e restituire i certificati acquistati.
Per gestire questo flusso la Commissione Ue istituisce il registro CBAM, anch’esso elettronico e in corso di realizzazione. Servirà ad archiviare le informazioni degli importatori, ossia: nome, recapiti, tipologia di attività, numero EORI, numero conto CBAM e le informazioni sui certificati acquistati e restituiti. Il registro CBAM prevede anche una sezione dedicata ai produttori/fornitori o gestori di impianti siti all’estero, interessati chiaramente dalla produzione delle merci importate dall’azienda importatrice.
Scadenze: dalla transizione al pieno regime del Regolamento
Il Regolamento 2023/956 che disciplina il CBAM prevede due periodi di attivazione: il periodo transitorio dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 e il regime completo con inizio in data 1° gennaio 2026.
Cosa devono fare le aziende importatrici in vista delle prossime scadenze?
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025:
- acquisire le informazioni dai propri produttori/fornitori o gestori degli impianti siti all’estero circa: la classificazione doganale e l’origine delle merci, le installazioni presso cui vengono realizzati i prodotti, le emissioni di CO2 derivanti dalla produzione (emissioni dirette) e dal relativo consumo di energia elettrica (emissioni indirette);
- presentare alla Commissione Ue la relazione CBAM trimestrale – entro un mese dalla fine del trimestre – contenente i dettagli sul totale delle merci CBAM importate nell’arco dei tre mesi, le relative emissioni di CO2 e gli eventuali costi sostenuti per le emissioni di carbonio.
Dal 31 dicembre 2024:
- ottenere lo status di dichiarante autorizzato facendone richiesta all’autorità competente dello Stato di appartenenza. A seguito dei dovuti controlli ed entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta, l’autorità iscrive il richiedente nel registro CBAM quale dichiarante autorizzato.
Dal 1° gennaio 2026:
- calcolare le emissioni di CO2 incorporate nelle merci CBAM importate, sottoporle a verifica di ente terzo accreditato e conservare le informazioni usate per il calcolo delle emissioni per i successivi quattro anni;
- acquisire i certificati CBAM necessari a compensare le emissioni di CO2 incorporate delle merci importate nell’anno precedente;
- restituire i certificati acquistati nell’anno precedente entro il 31 maggio dell’anno successivo alle importazioni (per la prima volta nel 2027);
- presentare – entro il 31 maggio dell’anno successivo – la dichiarazione CBAM annuale, attestante la quantità totale delle merci CBAM importate, il numero dei certificati acquistati e restituiti e seguita dalla copia della relazione di verifica del calcolo CO2 rilasciata dall’ente accreditato.
In caso di acquisto in eccesso dei certificati CBAM, ed entro il 30 giugno di ogni anno, il dichiarante autorizzato può chiederne il riacquisto all’autorità competente dello Stato di appartenenza.
Infine, entro il 31 luglio di ogni anno, la Commissione europea cancella i certificati CBAM acquistati dal dichiarante nell’anno precedente.
Esenzioni e sanzioni
Alcuni soggetti sono esonerati dai vincoli del CBAM. Si tratta di coloro che importano merci provenienti da Paesi in cui già esistono misure di politiche di decarbonizzazione; parliamo, dunque, dei Paesi parte del SEE (Spazio Economico Europeo) quale membri dell’Unione o residenti in Norvegia, Islanda, Svizzera, Liechtenstein, Büsingen, Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.
Sono esonerati dal rispetto del Regolamento 2023/956 anche coloro che:
- importano merci CBAM di basso valore, ossia spedizioni di merci CBAM con un valore massimo di 150 €;
- importano prodotti al rientro di un viaggio all’estero mediante un bagaglio personale;
- transitano merci CBAM;
- importano merci CBAM utili ad attività militari.
Cosa rischiano le aziende importatrici che non rispettano i vincoli del neo meccanismo?
Gli importatori (o dichiarante autorizzato/dichiarante CBAM) che non rispettano l’obbligo di restituzione dei certificati pagano un’ammenda pari a 100 € per ogni tonnellata di CO2 incorporata nelle merci importate. A questa somma si aggiunge un’ulteriore sanzione indicata dallo Stato di appartenenza.
Per l’importazione di merci CBAM da parte di dichiaranti o importatori non autorizzati è prevista una sanzione, di importo maggiore di 100 € e ancora da definire, indicata dallo Stato di appartenenza.
CBAM: la nostra esperienza al servizio delle aziende importatrici
L’esperienza pluriennale del nostro team in ambito fiscale e ambientale, i rapporti consolidati con le autorità internazionali e la collaborazione diretta con esperti ambientali rappresentano gli elementi vincenti della nostra proposizione in ambito CBAM.
Se rientri tra le aziende obbligate al rispetto degli oneri indicati dal meccanismo e desideri saperne di più compila il form.
Un nostro esperto sarà felice di soddisfare le tue curiosità o richieste.