Vendere su marketplace: gli obblighi dei facilitatori ricadono sui venditori
Questo contenuto è stato aggiornato in data 02/02/2022
Le vendite a distanza mediante piattaforme elettroniche gestite da soggetti terzi (es. Amazon) sono caratterizzate da obblighi diversi, che interessano tanto i fornitori/venditori quanto i titolari delle piattaforme. Scopriamo cosa prevedono le norme circa i dati e le informazioni IVA dei fornitori.
Vendite a distanza b2c: cosa impone la legge ai soggetti facilitatori
In ambito b2c (business to consumer) la vendita a distanza si manifesta tra un soggetto fornitore – chi esercita attività d’impresa, arte o professione – e un soggetto consumatore, ossia il cliente che acquista. Se la vendita prevede l’uso di un’interfaccia elettronica, un marketplace, allora l’operazione commerciale coinvolge anche un soggetto terzo, detto soggetto facilitatore.
Che si tratti di vendita di bene nell’ambito nazionale o in ambito Ue, in questi casi le leggi nazionali ed europee prevedono che sebbene il versamento dell’IVA sulle vendite spetti al fornitore del bene, sul soggetto facilitatore ricade la responsabilità dell’obbligo.
Pertanto, in Italia per effetto dell’art. 3 comma 1 del D. L. 34/2019 (convertito nella legge n. 58 del 28 giugno 2019) e dell’art. 11 bis, commi dall’11 al 15, del D. L. 135/2018 (convertito nella Legge 12/2019) i soggetti facilitatori sono obbligati alla trasmissione dei dati dei fornitori per le vendite effettuate mediante la propria piattaforma.
Marketplace e fornitori: i dati da trasmettere all’Agenzia delle Entrate
Il 31 luglio 2019, con il provvedimento n. 660061 l’Agenzia delle Entrate comunica le modalità utili per la trasmissione dei dati circa i fornitori da parte dei soggetti facilitatori. A partire dal 31 ottobre 2019, i titolari dei marketplace devono inoltrare con cadenza trimestrale – ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento – le seguenti informazioni:
- denominazione e dati anagrafici, residenza, domicilio e indirizzo e-mail;
- identificativo usato per effettuare le vendite online;
- il numero totale delle vendite effettuate;
- il totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Per la trasmissione di queste informazioni i soggetti proprietari delle piattaforme elettroniche possono usare i servizi telematici Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate. La corretta trasmissione dei dati è seguita dal rilascio di una ricevuta con un codice di autenticazione (nel caso di Entratel) o con un codice di riscontro (nel caso di Fisconline).
I soggetti facilitatori che non rispettano tale obbligo sono considerati debitori d’imposta.
Evasione fiscale e vendite online: le misure di contrasto in ambito Ue
L’obbligo di trasmissione dei dati dei fornitori da parte dei soggetti facilitatori è stato introdotto al fine di limitare gli eventi di evasione fiscale in ambito di vendite a distanza. In questi anni anche altre nazioni hanno agito introducendo leggi interne rivolte direttamente ai titolari dei marketplace e indirettamente ai fornitori.
La Germania, ad esempio, nel 2018 approva la riforma della legge fiscale; una riforma che introduce il concetto della responsabilità diretta dei soggetti facilitatori e che comporta l’acquisizione del certificato fiscale tedesco per i fornitori. Il mancato inoltro del certificato fiscale tedesco da parte dei venditori al marketplace provocava la sospensione dell’account di vendita.
Dal 1° luglio 2021 decade l’obbligo di acquisizione del certificato fiscale tedesco, ma il soggetto facilitatore è comunque tenuto ad acquisire i dati IVA dei propri fornitori e il pericolo della sospensione dell’account per i venditori resta.
Come la Germania anche la Francia dal 1° gennaio 2020 adotta nuove misure contro le frodi IVA del commercio elettronico e ritiene le piattaforme elettroniche responsabili dell’IVA dovuta dai venditori.
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