Alcolici e superalcolici, come vendere online all’estero
Vendere on line alcolici e superalcolici all’estero? Si, è assolutamente possibile.
Sono sempre più gli e-commerce che si approcciano al settore – soprattutto business to consumer – nonostante le varie difficoltà iniziali e in itinere, specie in materia burocratica.
Per poter vendere on line è necessario conoscere in maniera dettagliata gli adempimenti fiscali e burocratici a cui si andrà incontro.
Oltre la documentazione obbligatoria richiesta, nel caso di un e-commerce di alcolici e superalcolici, bisognerà iscriversi alla Banca Dati Vies – Sistema Elettronico di Scambio dati sull’Iva – , in quanto tali prodotti sono soggetti ad accisa.
Adempimenti fiscali, vendi in sicurezza
La parte su cui bisogna prestare particolarmente attenzione, quando si decide di optare per la vendita on line di alcolici e superalcolici, è quella fiscale, in riferimento alle vendite negli altri Paesi dell’Unione Europea.
Chi vende beni soggetti ad accisa ad un privato, on line, è tenuto a pagare i diritti di accisa secondo le aliquote del Paese in cui vive l’acquirente.
Le accise sono applicate da ciascun Stato membro sul proprio territorio in modo autonomo e secondo i criteri più disparati.
La normativa comunitaria del Testo Unico sulle Accise prevede che tutti i prodotti alcolici siano accompagnati da un documento denominato DAA – Documento Accompagnamento Accise – il quale, una volta che la merce è arrivata a destinazione, viene preso in carico dall’ufficio preposto al controllo, che provvede ad inviarne una copia all’ufficio di partenza, come prova dell’avvenuta uscita della merce dallo Stato di origine.
Nel caso di cessione di vino e di altre bevande alcoliche è possibile applicare la procedura di cui all’articolo 36 della Direttiva 2008/118/CE, per cui i prodotti, all’atto della spedizione, sono accompagnati dal DAS – Documento di Accompagnamento Semplificato – spediti ad accisa italiana assolta, sottoposti quindi, ad accisa estera.
Come stabilito dall’art.41 comma 1 lett.b D. Lgs. 331/199 per i beni soggetti ad accisa, il luogo di tassazione ai fini iva deve essere sempre individuato nel Paese di destinazione, nell’ipotesi in cui il trasporto del bene sia effettuato dal venditore o da parte di un soggetto per suo conto, a prescindere dall’importo delle cessioni effettuate nello Stato membro UE di destinazione.
Vendita in regime sospensivo: quando è possibile?
Il regime sospensivo è il regime fiscale che si applica a fabbricazione, trasformazione, circolazione e detenzione di prodotti soggetti ad accisa, finchè il debito d’imposta non viene estinto.
Nel caso di vendita a distanza di prodotti soggetti ad accisa trasferiti all’estero, in regime sospensivo, questi vanno spediti ad un soggetto che abbia un codice di accisa – codice alfanumerico di 13 caratteri che viene attribuito per ogni deposito fiscale – , quindi un depositario autorizzato o un destinatario registrato, che provvederà poi ad immetterli nel Paese di destinazione.
Le merci soggette ad accisa possono essere immagazzinate solo in appositi depositi, cosiddetti depositi fiscali.
Nel caso di vendita di vino, con aliquota 0 in Italia, le aziende agricole con produzione annuale inferiore a 1.000 ettolitri sono esentate dall’obbligo della licenza di deposito fiscale, di circolazione e controllo, propri del regime generale delle accise. Nel momento in cui vi è trasferimento presso altro Paese UE hanno però l’obbligo, anche i piccoli produttori di vino, di spedire in regime sospensivo, con garanzia a copertura sia dei rischi connessi alla circolazione, sia al pagamento dell’accisa nel Paese di destinazione.
In Italia, così come in altri Paesi dell’Unione Europea, gli operatori che intendono aprire depositi fiscali di prodotti sottoposti ad accisa devono chiedere all’autorità competente – per noi, Agenzia delle Dogane – il rilascio di una licenza fiscale di esercizio.
La licenza per l’esercizio del deposito fiscale assume come numero il codice di accisa; negli altri Paesi UE gli operatori hanno due codici, uno relativo alla licenza di esercizio ed uno per il deposito fiscale – Tax Warehouse.
Nel caso in cui il destinatario non abbia un codice di accisa si ricorre alla nomina di un rappresentante fiscale, il quale consente di vendere in sicurezza alcolici e superalcolici all’estero, adempiendo agli obblighi previsti da leggi e regolamenti nel luogo del destinatario.
Rappresentante fiscale, il tuo intermediario nelle vendite on line di alcolici e superalcolici
I venditori di alcolici e superalcolici e coloro che si occupano delle spedizioni – nel caso si tratti di soggetti diversi – per la vendita in un altro Stato membro dell’Unione Europea, devono essere registrati presso l’Amministrazione Fiscale del Paese di destinazione, ciò attraverso la nomina di un rappresentante fiscale.
Uno dei ruoli del rappresentante fiscale è provvedere al pagamento delle accise, previa autorizzazione dell’autorità nazionale competente.
Per lo Stato Italiano il debitore è il rappresentante fiscale che ha sede in Italia e che, per poter esercitare, è stato preventivamente autorizzato da parte dell’Agenzia delle Dogane.
Al rappresentante fiscale, prima dell’inizio della sua attività, è attribuito un codice ditta. Il soggetto che opererà come rappresentante fiscale, dovrà comunicare i suoi dati identificativi, il suo numero di partita IVA e la propria sede.
Inoltre, dovrà dichiarare, nella comunicazione, i dati identificativi del venditore che, con atto scritto, lo ha designato come proprio rappresentante fiscale.
Prima di ciascuna spedizione, il rappresentante fiscale dovrà comunicare all’Ufficio delle Dogane che lo ha autorizzato e a quello competente nel luogo di consegna della merce, i dati identificativi del venditore e, se diverso, del soggetto che si occupa della spedizione, nonché quelli identificativi del destinatario, il numero identificativo della documentazione commerciale emessa per la spedizione, la quantità e la tipologia dei prodotti spediti.
Il rappresentante fiscale è, inoltre, obbligato ad avere un registro delle forniture effettuate in cui sia presente la documentazione commerciale di accompagnamento dei prodotti, che attesti il pagamento dell’imposta sul territorio nazionale, la ricevuta del destinatario, tutte le richieste di autorizzazione comunicate all’Agenzia delle Entrate.
Il rappresentante fiscale deve provvedere al pagamento dell’accisa entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo del prodotto al destinatario, se non assolta prima della spedizione.
Con la risoluzione 66/E/2002 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che il rappresentante fiscale Iva è direttamente responsabile nei confronti del fisco per le operazioni per cui è considerato debitore d’imposta.
Vendita alcolici e superalcolici on line, con noi c’est plus facile!
La figura del rappresentante fiscale è obbligatoria, come abbiamo visto, in caso di vendita on line di alcolici e superalcolici all’estero.
In Tecno Vat i nostri consulenti si occupano dell’apertura della posizione fiscale in tutti i Paesi in cui intendi esportare il tuo business.
Inoltre, con noi recuperi l’accisa applicata alla merce venduta negli altri Paesi dell’Unione Europea, secondo loro normativa vigente.
Non dovrai preoccuparti di nulla, pensiamo anche alla parte tecnica, operativa, burocratica.