Il ruolo del rappresentante fiscale nell’export digitale
Nel 2018 le vendite online hanno raggiunto grandi numeri, con un aumento del 18% circa rispetto all’anno precedente.
Questo è quanto emerge dal report annuale della Casaleggio Associati in merito al settore B2C.
Le aziende di e-commerce iscritte al Registro delle Imprese hanno raggiunto l’11,7% in più rispetto al 2017: sono circa 38 milioni gli italiani che acquistano online.
Nonostante il numero delle aziende italiane che investe all’estero sia diminuito del 5% rispetto al 2017, un’alta percentuale di queste ha esteso il suo business verso i paesi europei, specie Francia e Germania.
Cresce, dunque, l’export digitale, ma sono molte le imprese che faticano a far crescere in modo esponenziale la loro attività.
Quasi sempre il motivo di questo mancato incremento è dovuto al fatto che vendere in altri Paese UE comporta elevati costi, ad esempio per la spedizione della merce.
In altri casi, invece, visto che alcuni prodotti non si possono esportare senza dover incorrere in delicati risvolti di carattere fiscale e doganale, le aziende fanno un passo indietro.
Per le vendite online all’estero è necessario, infatti, aprire una posizione iva, con la nomina di un rappresentante fiscale.
Nomina rappresentante fiscale per e-commerce estero
Il ruolo del rappresentante fiscale è importante in quanto tutte le operazioni ai fini iva verranno gestite direttamente da lui, per conto del richiedente, possessore dell’e-commerce, che intende vendere in Paesi UE diversi da quello in cui risiede.
Sarà necessario, quindi, aprire una posizione iva, presentando una dichiarazione di inizio attività.
Il rappresentante fiscale ti evita l’apertura di un’azienda nel territorio estero in cui decidi di vendere.
La nomina deve essere conferita prima di qualsiasi operazione ai fini iva e non può avvenire in presenza di una stabile organizzazione.
Il rappresentante fiscale và nominato tramite atto pubblico, scrittura privata registrata, o tramite lettera da presentare e registrare presso l’Agenzia delle Entrate.
B2C e B2B: settori in crescita nelle vendite on line
Il B2C – Business to consumer – è un e-commerce che si rivolge direttamente al cliente finale, accorciando la filiera di distribuzione con un conseguente aumento dei margini.
Il B2B – Business to business – è un e-commerce che si rivolge ad operatori del settore, con un tasso di conversione più elevato in quanto la maggior parte degli acquirenti è già cliente.
Una crescita alta, ma più lenta, si sta avendo nell’export digitale B2B, con il settore automotive in testa, a seguire con il tessile/abbigliamento e meccanica.
Sia nel B2B sia nel B2C è abbastanza diffusa la combinazione di utilizzo di marketplace propri con quelli gestiti da intermediari, per quanto riguarda la gestione della logistica, il reparto marketing, forniture di servizi, delegando quindi quasi tutte le operazioni dell’export digitale.
Per poter vendere online all’estero ci sono dei requisiti e delle leggi da dover obbligatoriamente rispettare, ecco il motivo per cui entra in gioco la figura del rappresentante fiscale, il quale si occuperà della gestione della fatturazione e della contabilità.
E-commerce diretto e indiretto: quando nominare il rappresentante fiscale
L’e-commerce diretto, ai fini fiscali, è considerato come una prestazione di servizi.
La vendita riguarda prodotti e servizi digitali, non tangibili, senza spedizione.
L’e-commerce indiretto, ai fini fiscali, è qualificato come cessione di beni.
Le operazioni di vendita avvengono per corrispondenza, quindi il classico negozio on line in cui un utente acquista un prodotto e il venditore provvede alla spedizione.
Quando le operazioni di vendita online avvengono tra due paesi distinti dell’Unione Europea, il cui acquirente sia un privato, il venditore è obbligato ad aprire una posizione iva in tutti i paesi in cui risiedono gli acquirenti.
Nel caso di vendite online con imprese, invece, l’imposta è dovuta nel Paese dell’acquirente.
Se il venditore risiede in Italia e l’acquirente in altro Stato UE, vi è l’obbligo di nominare il rappresentante fiscale.
Se il venditore è in altro Paese Ue e l’acquirente è un soggetto passivo residente in Italia, sarà emessa una fattura con reverse charge.
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