Brexit e cessione di beni: cosa cambia con l’uscita del Regno Unito dall’Ue
Con la Brexit il Regno Unito lascerebbe l’Unione europea il 31 ottobre 2019.
L’uscita del Regno Unito dall’Ue avrebbe ripercussioni importanti sia per quanto riguarda i 27 Paesi membri, sia per le aziende che vi hanno instaurato e instaureranno rapporti commerciali, comportando l’obbligo di nomina di un rappresentante fiscale.
Con il referendum del 23 giugno 2016 l’elettorato britannico ha espresso la volontà di abbandonare l’Unione europea.
Il 29 marzo 2017 il Governo britannico ha messo in moto il meccanismo di recesso, non attuato nei due anni successivi e prorogato fino ad arrivare alla data del 31 ottobre.
Brexit e Hard Brexit: cosa vuol dire?
Il termine Brexit deriva dalla crasi Britain e Exit, riferendosi, appunto, all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, ai sensi dell’art. 50 del Trattato sull’Ue.
Questa clausola prevede un meccanismo di recesso volontario e unilaterale da parte di un Paese membro.
Il Primo Ministro britannico Theresa May l’ha definita Hard Brexit facendo riferimento ad un’uscita totale dall’Ue, rinunciando al pieno accesso al mercato unico europeo, prendendo, inoltre, il pieno controllo su merci, moneta, immigrazione, etc.
Remain e Leave: il referendum per la Brexit
Il Referendum si è concluso con una maggioranza a favore dell’uscita dall’Ue, determinando una divisione in Gran Bretagna: da un lato il 51,9% a favore del Leave, dall’altro il 48,1% a favore del Remain.
Chiuso il Referendum, il Parlamento inglese ha votato a favore della Brexit, comunicando tale decisione all’Unione europea; in seguito, è stato attivato ufficialmente l’art.50 da parte del Regno Unito; Il Parlamento europeo, a sua volta, ha preparato e definito il progetto dei negoziati, svolti in diverse fasi, seguiti da diverse proroghe della Brexit.
L’uscita dall’Unione europea può avvenire con un accordo o con un “no deal”.
Per evitare il no deal, il Parlamento britannico dovrebbe votare un accordo per uscire ordinatamente dall’Unione europea, oppure chiedere un nuovo rinvio della scadenza di Brexit sempre che il Governo europeo lo approvi.
Il no deal comporterebbe conseguenze dal punto di vista giuridico, doganale e IVA.
Gli effetti della Brexit
Con la Brexit il Regno Unito sarà fuori da tutti i sistemi informatici dell’Unione europea. Sistemi che consentono di tracciare la merce oltre i confini di uno Stato membro e fungono da controllo per le Dogane.
Non sarà possibile tracciare l’uscita della merce dal territorio britannico, non consentendo quindi di poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA delle cessioni all’esportazione.
Ogni società, impresa, professionista presente nel Regno Unito dovrà conformarsi alle norme comunitarie che si applicano alle società non Ue, andando incontro alle nuove regole del regime britannico.
Cessioni intracomunitarie: cosa succede con la Brexit?
Le merci spedite verso il Regno Unito da un Paese Ue non rappresenteranno più cessioni intracomunitarie non imponibili e analogamente le merci spedite dal Regno Unito non costituiranno più acquisti intracomunitari.
Per gli scambi commerciali intrattenuti con il Regno Unito non si dovranno più presentare i modelli Intrastat né per fini fiscali né statistici, tantomeno adempimenti in materia di operazioni intracomunitarie.
Sarebbe opportuno adottare misure idonee per l’acquisizione di prove documentali in riferimento alle spedizioni da e verso il Regno Unito per evitare si verifichi una doppia imposizione.
Gli operatori economici che intendono importare o esportare dovranno possedere il codice identificativo EORI.
Alcune merci, anche se in partenza dall’Italia verso il Regno Unito, potrebbero subire divieti o restrizioni per motivi di ordine pubblico o pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, per tutelare il patrimonio culturale nazionale.
Esportazione dall’Ue verso il Regno Unito
Coloro che intendono spedire merci verso il Regno Unito dovranno presentare una dichiarazione doganale di esportazione da trasmettere telematicamente all’ufficio Doganale competente, in riferimento al luogo in cui è stabilito l’esportatore o dove vengono imballate le merci da esportare.
Importazione dal Regno Unito all’Ue
Le merci saranno accompagnate da una dichiarazione doganale di importazione, da trasmettere all’ufficio Doganale competente, nel luogo in cui è presente la merce.
Viaggiatori e merci: cosa cambia?
I viaggiatori che si spostano dall’Italia verso il Regno Unito – e viceversa – non potranno più godere della libera circolazione delle merci, per quanto riguarda beni acquistati negli esercizi commerciali, senza limitazione.
Dunque, il viaggiatore sarà soggetto a vigilanza doganale e al pagamento dei diritti doganali sui beni importati. Potrà beneficiare, però del regime unionale delle franchigie doganali a condizione che si tratti di importazioni di natura non commerciale e il valore complessivo delle merci non superi 300,00 euro o 430,00 euro, nel caso di viaggi aerei o via mare.
Se invece, il viaggiatore residente in UK rientra dall’Italia può ottenere il rimborso dell’IVA pagata sui beni in territorio italiano, se destinati ad uso personale o familiare.
Dal 1 settembre 2018 è attivo il sistema informatico OTELLO da utilizzare nel caso di uscita dei beni dai territori Ue, collegato al sistema di fattura elettronica Tax Free.
E commerce e Brexit: nomina rappresentante fiscale
Quando un’azienda effettua operazioni rilevanti ai fini IVA in un Paese diverso da quello in cui risiede, ha l’obbligo di nominare il rappresentante fiscale.
Sono in corso cambiamenti importanti nel quadro europeo dei pagamenti on line e nella Brexit, di cui si avranno maggiori conferme nei prossimi giorni.
Nel frattempo, però, ricorda di contattarci: per continuare la tua attività di e-commerce, senza rischiare sanzioni, Tecno Vat mette a disposizione un team di esperti in fiscalità estera.