Partita Iva comunitaria: cos’è e perché è importante per le operazioni intracomunitarie
Estendere la propria attività all’estero significa consentire al proprio business di posizionarsi su nuovi mercati; ciò comporta innumerevoli vantaggi, tra cui: maggiore competitività, aumento del fatturato d’impresa, accesso a nuove risorse finanziarie e molto altro. I soggetti imprenditoriali che intendono avviare scambi commerciali con paesi europei devono acquisire la partita Iva comunitaria, iscriversi al VIES e adempiere agli obblighi correlati. Scopriamo di più.
Partita Iva comunitaria: cos’è
La partita Iva comunitaria è un codice necessario per chi vuole fare scambi commerciali (solo acquisti, solo vendite o entrambi) con i paesi della comunità europea. I soggetti imprenditoriali che intendono intraprendere operazioni intracomunitarie devono comunicarlo all’Agenzia delle Entrate e avviare un iter che gli consentirà di emettere/ricevere fatture verso e da paesi UE.
Come ottenere la partita Iva comunitaria
I soggetti che aprono per la prima volta una partita Iva e che vogliono ottenere l’autorizzazione a compiere operazioni intracomunitarie devono esplicitarlo nel modulo di dichiarazione attività compilando il campo „operazioni intracomunitarie” del quadro I. Ricordiamo che i soggetti diversi dalle persone fisiche devono utilizzare il modello AA7, le imprese individuali e i lavoratori autonomi, invece, il modello AA9.
Coloro che già possiedono una partita Iva italiana devono, invece, rivolgersi all’Agenzia delle Entrate richiedendo l’iscrizione al VIES (Vat Information Exchange System). Quest’ultimo è l’archivio informatico europeo sull’IVA, il quale consente di controllare la validità di una partita Iva e favorisce scambi di informazioni tra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri dell’UE.
Partita Iva comunitaria: quali oneri comporta?
Chi possiede la partita Iva comunitaria è obbligato alla presentazione trimestrale degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie compiute (sia acquisti che vendite). Coloro che non rispettano tale obbligo, evitando la presentazione degli elenchi per quattro mesi consecutivi, rischiano la cancellazione dal VIES da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima avrà luogo a seguito della comunicazione che l’ente inoltra al contribuente, a scopo informativo, e avrà effetto a partire dal 60° giorno successivo alla data della comunicazione.
Chi può richiedere la partita Iva comunitaria?
Possono richiedere la partita Iva comunitaria tutti i soggetti che esercitano attività d’impresa, arte o professione nel territorio di uno Stato membro o che vi istituiscono una stabile organizzazione. Anche i soggetti non residenti possono ottenere la partita Iva comunitaria, ma ad alcune condizioni:
- che si identifichino nel territorio nominando un rappresentante fiscale
- che presentino richiesta di identificazione diretta ai fini Iva
Tutti i soggetti che svolgono operazioni rilevanti ai fini IVA devono presentare la DIA o la SCIA, compilando un apposito modello, scaricabile on line.
Dichiarazione di inizio attività e Scia: quali sono le differenze?
La dichiarazione di inizio attività (DIA) è stata introdotta per la prima volta nel 1985 con la Legge n. 47/1985, al fine di snellire le pratiche burocratiche necessarie alla realizzazione di alcuni interventi di natura edilizia. La dichiarazione va presentata compilando il modello AA9/11 entro 30 giorni dalla data d’inizio dell’attività, quindi prima di qualsiasi operazione attiva e passiva, riconducibile all’attività da svolgere. Sul modello bisogna riportare i seguenti dati:
- attività che si esercita
- codice Ateco – codice alfanumerico tramite cui l’ISTAT classifica le attività economiche
- una descrizione del luogo in cui si esercita l’attività lavorativa
- volume d’affari presunto
- luogo in cui sono conservate le scritture contabili
- in quale regime fiscale si rientra
- indirizzo di posta elettronica, sito web
- dati catastali del luogo dove si svolge l’attività
La SCIA – Segnalazione Certificata Inizio Attività – è l’autocertificazione con cui l’imprenditore conferma di possedere i requisiti soggettivi ed oggettivi utili per avviare la propria attività economica. La Scia va presentata prima dell’inizio, della modifica o della cessazione dell’attività economica. Alla presentazione è legata la ricezione della ricevuta dell’ufficio competente; da questo momento l’impresa può avviare la propria attività.
Per quali attività economiche vige l’obbligo di presentazione SCIA? Attività del settore commerciale (ristorazione, negozi, e-commerce), artigianali e turistiche. Anche chi possiede e-commerce senza magazzino, opera in dropshipping o utilizzando la logistica di Amazon, deve presentare la SCIA.
E-commerce e regime Iva delle vendite a distanza
I soggetti imprenditoriali (passivi ai fini Iva) che vendono online i propri prodotti a soggetti non passivi ai fini Iva, dunque privati, devono rispettare le soglie Iva definite dalla direttiva europea. Il regime delle vendite a distanza si applica nei seguenti casi:
- i beni sono spediti dal venditore o per suo conto dall’acquirente
- le vendite avvengono tra Stati membri dell’Unione europea
- l’acquirente è una persona fisica non identificata ai fini Iva o non si dispone di una partita Iva
La normativa vigente prevede che per le operazioni intracomunitarie per le vendite a distanza sia applicata la tassazione nel Paese UE di destinazione, se le vendite effettuate in quel Paese superano una determinata soglia annua. La tassazione nel Paese di destinazione nelle vendite a distanza si applica a partire dalla prima cessione con la quale si è sforata la soglia minima, quindi, poi per tutte quelle effettuate nell’anno in corso e in quello successivo.
Al superamento della soglia la società deve identificarsi ai fini Iva nello Stato di interesse o nominare un rappresentante fiscale.
Operazioni attive: quando l’Iva è applicata nel Paese UE di destinazione
- i beni sono spediti dal venditore/fornitore, o per suo conto, in un altro Paese UE, a privati che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari;
- le cessioni effettuate in altro Stato UE sono superiori a 100.000 euro, per l’anno precedente o in corso;
- le cessioni effettuate in altro Stato UE superano la soglia minima stabilita dal Paese di destinazione.
Operazioni passive: quando l’Iva è applicata in Italia
- i beni sono spediti nello Stato del venditore/fornitore, o per suo conto, da un altro Paese UE, nei confronti di persone fisiche non soggetti d’imposta;
- le cessioni effettuate in Italia sono superiori a 35.000 euro, per l’anno precedente o in corso.
Per le vendite per cui è applicata l’Iva del Paese di destinazione – nel caso di superamento soglia – è necessario, quindi, identificarsi ai fini IVA nel Paese UE destinatario. La soglia massima in Italia è 35.000 euro, così come in Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Spagna, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Malta, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Ungheria.
L’adesione al Moss per la vendita dei servizi digitali
Il Mini One Stop Shop – MOSS – è un regime IVA opzionale che può essere adottato da coloro che vendono servizi digitali nell’ambito dell’Unione Europea – prestazioni TTE e servizi elettronici B2C. Vi si può aderire nel caso di transazioni verso clienti privati che non siano soggetti passivi IVA e ci si occupi di telecomunicazione, teleradiodiffusione, servizi digitali, quali hosting, software, musica, videogiochi, etc. Solo in questi casi, la soglia minima si abbassa a 10.000 euro per tutti i paesi UE, infatti lo scopo del regime MOSS è evitare l’identificazione IVA in ogni paese in cui vi sono operazioni di vendita intracomunitarie. In questo caso, quindi, le prestazioni IVA sono imponibili nel paese UE del venditore, non nel paese di destinazione.
Identificazione diretta e rappresentante fiscale per assolvere gli obblighi Iva in UE
In caso di soggetto non residente e/o superamento della soglia minima nei paesi dell’UE, per poter assolvere agli obblighi Iva bisogna ricorrere all’identificazione diretta nei paesi in cui vendi o nominare un rappresentante fiscale.
È importante sfruttare ogni possibilità di contatto commerciale con l’estero, ma è necessario prestare attenzione alle leggi imposte dall’Unione Europea, quindi regolarizzare la posizione fiscale.
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