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Nei Paesi dove utilizzi magazzini, quindi dove hai stock di merce, dovrai aprire la p. IVA e versare l’IVA in tali Paesi Ue, relativamente alle vendite domestiche. Ad esempio, se usufruisci del magazzino Amazon in Francia, hai necessità di aprire una p. IVA in Francia e versare l’IVA mensilmente in Francia per le vendite che partono dal magazzino francese e sono acquistate da clienti finali (b2c) francesi.
Per le vendite transfrontaliere (es.: merce che parte dalla Francia e arriva in Germania, oppure che parte dall’Italia e arriva in Belgio), invece, potrai aderire al regime OSS.
No. Se superi la soglia di 10.000 € annui di vendite a livello paneuropeo, puoi decidere se aprire la p. IVA nei Paesi Ue dove vendi oppure se aderire al regime OSS, dichiarando l’IVA nel Paese di residenza della tua azienda e versandola nei Paesi di destinazione della merce.
Se non superi la soglia di 10.000 € annui di vendite a livello paneuropeo, puoi comunque opzionare il regime OSS per poter usufruire delle aliquote IVA inferiori in alcuni Paesi rispetto al Paese dove risiede l’azienda.
No, a meno che non stocchi la merce in quei Paesi. Nello specifico:
Il rappresentante fiscale può essere nominato attraverso una delle seguenti opzioni: un atto pubblico, una scrittura privata, una lettera annotata in apposito registro dell’Agenzia delle Entrate competente, un atto autenticato dal notaio dello Stato estero di interesse. A seguito della nomina il rappresentante dovrà provvedere all’apertura della posizione IVA per il richiedente.
No, non è possibile. La nomina del rappresentante fiscale è una soluzione alternativa alle altre opzioni possibili, quali: apertura posizione fiscale (identificazione diretta ai fini IVA), costituzione di una stabile organizzazione, costituzione di una società estera o utilizzo del regime opzionale IVA OSS. Pertanto, in base alle esigenze del proprio business, il soggetto passivo IVA dovrà scegliere tra le soluzioni possibili.
Dal 1° luglio 2021 le soglie paese per paese sono state eliminate. L’IVA sulle vendite a distanza verso consumatori situati in altri Stati Ue deve essere dichiarata a destino nel caso in cui il venditore abbia raggiunto la soglia di 10.000 € in vendite a distanza verso consumatori situati nell’Ue. Trattasi di soglia da considerare a livello Ue, cumulando tutte le vendite a consumatori Ue. Altrimenti, l’IVA si applica nel Paese in cui risiede l’azienda. Quindi, se superi la soglia di 10.000 € annui di vendite a livello paneuropeo, puoi decidere se aprire la p. IVA nei Paesi Ue dove vendi, oppure se aderire al regime OSS.
Se non superi la soglia di 10.000 € annui di vendite a livello paneuropeo, versi l’IVA nel Paese da dove parte la merce.
Se hai stock di merce nei Paesi Ue, affidandoti – ad esempio – al programma Amazon FBA o Zalando o qualsiasi altro marketplace, sei obbligato ad aprire la p. IVA e a versare l’IVA in tali Paesi, relativamente alle vendite domestiche. Le vendite transfrontaliere andranno sempre dichiarate in OSS.
Possono fare richiesta di rimborso tutte le imprese e i professionisti che nel periodo di riferimento della domanda:
– Servizi di trasporto e di servizi ad esso accessori, esenti
– Cessione di beni e prestazione di servizi con addebito IVA in capo al debitore IVA
Tutte le spese oggetto di applicazione dell’IVA per cui si chiede il rimborso devono essere state sostenute per fini commerciali aziendali e NON per uso privato.
La possibilità di recuperare l’IVA versata varia di Paese in Paese; in linea generale ecco le spese ammesse:
Il rimborso dell’IVA estera può essere richiesto da tutti i soggetti passivi di IVA (imprese e professionisti) che sostengono costi in Paesi membri Ue diversi dal proprio Stato di residenza, inclusi coloro che versano l’IVA ai fornitori esteri.
Secondo la Direttiva 2008/9/CE del 12 dicembre 2008, in vigore dal 1° ottobre 2010, il rimborso dell’IVA versata all’estero è riconosciuto al soggetto passivo solo a fronte di operazioni che danno diritto alla detrazione dell’imposta nello Stato in cui è stabilito.
La richiesta di rimborso può essere presentata con cadenza trimestrale (credito minimo € 400) o annuale (credito minimo € 50). Può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento ed entro il 30 settembre dell’anno successivo al periodo di riferimento.
No, in quanto ha effettuato due operazioni di trasporto bilaterali: una dall’Italia (Stato membro di stabilimento) alla Francia (Paese ospitante) e un’altra dalla Francia all’Italia. Pertanto, non è soggetto a norme di distacco durante l’intero viaggio.
Sì, in quanto il conducente ha eseguito due distinte operazioni bilaterali e un’operazione cross-trade. La prima operazione bilaterale è iniziata in PT (Stato membro di stabilimento) con il carico delle merci e si è conclusa in FR con lo scarico delle stesse. La seconda operazione bilaterale ha interessato il carico delle merci in DE e lo scarico delle stesse in PT (Stato di stabilimento).
Durante le due operazioni bilaterali il conducente non era soggetto alle regole di distacco. L’operazione di carico delle merci in FR e di scarico in DE era un’operazione di cross-trade, non collegata a nessuna delle due operazioni bilaterali. Pertanto, il conducente inizia a essere inviato in FR dopo la fine dell’operazione bilaterale quando inizia a guidare verso il punto di carico per caricare le merci da trasportare nel contesto delle operazioni cross-trade.
Il distacco in FR termina quando l’autista lascia il territorio francese. Quindi, il conducente è considerato distaccato in DE, dall’ingresso nel territorio DE e fino allo scarico delle merci in tale Stato membro.
No, perché il solo transito non prevede nessun obbligo di distacco.
Il certificato di distacco europeo, per singolo Paese, ha validità di sei mesi.
Certo. I nostri consulenti sono esperti in fiscalità internazionale e a chi sceglie di diventare nostro partner riserviamo una proposta completa, che include supporto costante per l’apertura e la gestione di posizioni fiscali, consulenza e aggiornamenti IVA.