Il mercato italiano ti affascina? Nomina un rappresentante fiscale in Italia per la tua azienda
Norme, diritti e disposizioni per aiutare le aziende e le banche estere a commercializzare in Italia
Il mercato italiano attira l’attenzione di aziende e banche estere che scelgono il nostro bel paese per aprire filiali o effettuare operazioni di acquisto o di vendita.
Per tutte queste aziende è necessario conoscere cosa prevede la norma italiana in merito alle operazioni imponibili ai fini Iva, al fine di evitare sanzioni e penalizzazioni.
Costituire una stabile organizzazione in Italia o nominare un rappresentante fiscale?
Ancora troppi dubbi su quale sia la cosa giusta da fare. A tal proposito anche l’Agenzia delle Entrate recentemente si è pronunciata chiarendo un dubbio che preoccupava anche le banche estere aventi filiali in Italia.
Proviamo a capire cosa deve fare un soggetto passivo, che sia impresa, imprenditore o banca estera, per svolgere le sue operazioni in Italia nel rispetto della normativa fiscale corrente.
Gli obblighi delle aziende estere in Italia
Le aziende estere interessate a svolgere operazioni di acquisto o di vendita nel territorio italiano devono rispettare ciò che la normativa territoriale prevede in merito agli obblighi fiscali. Per questi soggetti lo Stato italiano mette a disposizione tre diverse soluzioni che se da un lato permettono il rispetto degli obblighi fiscali presenti nel nostro territorio, dall’altro consentono il rispetto dei loro diritti.
Queste imprese possono quindi scegliere se:
- Costituire una stabile organizzazione anche in Italia
- Procedere all’identificazione diretta in qualità di soggetto passivo IVA
- Nominare un rappresentante fiscale
L’azienda estera non residente che non sceglie una delle prime due opzioni elencate deve necessariamente nominare un rappresentante fiscale anche per poter richiedere il rimborso dell’Iva versata all’estero.
Il rappresentante fiscale: compiti, obblighi e nomina
Il rappresentante fiscale è una persona fisica o una persona giuridica residente o avente una sede stabile nel territorio italiano.
Agisce per conto di uno o più soggetti non residenti che hanno eseguito operazioni imponibili ai fini Iva in Italia e che necessitano di un mandatario per l’assolvimento degli obblighi fiscali previsti.
L’azienda estera non residente che sceglie di farsi rappresentare da un soggetto fisico o da una società giuridica delega il mandatario scelto all’adempimento degli obblighi relativi a fatturazione, registrazione e versamento delle imposte dovute per le operazioni di acquisto o di vendita effettuate in Italia. Il rappresentante fiscale si occupa anche dell’esercizio dei diritti in nome e per conto del soggetto non residente connessi all’applicazione della normativa Iva.
È obbligatorio nominare il rappresentante fiscale se l’azienda estera non ha costituito sede stabile in Italia o provveduto all’identificazione diretta.
Le aziende straniere che non hanno sede stabile e che compiono determinate operazioni commerciali devono necessariamente nominare un rappresentante fiscale se:
- Introducono beni in Italia per esigenze aziendali
- Cedono ad altri enti o imprenditori beni che sono stati introdotti in Italia precedentemente e che sono stati installati, montati, o assemblati nel nostro territorio
- Effettuano trasporti intracomunitari di beni o prestazioni accessorie per consumatori privati e relative intermediazioni la cui territorialità è rilevante ai fini Iva in Italia
È invece facoltativa la nomina del rappresentante fiscale se l’azienda estera effettua operazioni intracomunitarie attive o passive non soggette al pagamento delle imposte.
Avvenuta la nomina con atto pubblico, scrittura privata e relative comunicazioni, l’azienda estera lascia al rappresentante fiscale il compito di occuparsi di tutto ciò che concerne le operazioni attive e passive imponibili ai fini IVA in Italia.
Nello specifico il mandatario si occupa di:
- Richiedere il numero di registrazione di partita IVA per l’azienda rappresentante
- Presentare la documentazione di inizio attività e comunicare tutte le successive ed eventuali variazioni relative al soggetto rappresentato
- Emettere e registrare le fatture attive, passive e le bolle doganali
- Liquidare l’IVA ed effettuare i relativi versamenti
- Presentare la dichiarazione IVA annuale
- Richiedere rimborsi IVA
- Presentare l’eventuale documentazione di cessazione attività
Rappresentanza leggera e rappresentanza pesante
Lo Stato italiano attraverso il decreto Iva riconosce due tipologie di rappresentanza fiscale per le aziende estere interessate ad effettuare operazioni commerciali nel territorio italiano: una rappresentanza leggera (o semplificata) e una rappresentanza pesante (o completa).
Il mandatario nominato in qualità di titolare di rappresentanza pesante per conto di un’azienda estera è tenuto all’assolvimento di tutti i compiti previsti dal decreto Iva per le operazioni assoggettate al pagamento dell’imposta.
Il rappresentante fiscale titolare di una rappresentanza leggera viene liberato dagli obblighi di tenuta dei libri contabili e di presentazione di dichiarazione Iva ed è tenuto solo al rispetto degli obblighi relativi alle operazioni intracomunitarie circa fatturazione, dichiarazione Iva e presentazione elenchi Intrastat alla dogana.
Con la rappresentanza fiscale leggera o semplificata viene concesso al mandatario di effettuare operazioni non imponibili, esenti quindi dal pagamento delle imposte, liberando il soggetto anche dall’obbligo di fatturazione, registrazione e conservazione dei documenti e presentazione della dichiarazione Iva annuale.
Fatturazione: quando spetta al rappresentante fiscale e quando all’azienda estera
Per la cessione di beni e per le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia l’obbligo di fatturazione grava su soggetti diversi a seconda della natura della controparte.
Se infatti la cessione di un bene o la prestazione di un servizio avviene nei confronti di privati consumatori e/o soggetti non stabiliti in Italia, la fatturazione deve essere effettuata dal rappresentante fiscale nominato.
Se, invece, la cessione o la prestazione avviene nei confronti di soggetti passivi Iva stabiliti in Italia allora sarà l’azienda estera titolare ad effettuare la fatturazione.
Banche estere: stabile organizzazione e rappresentante fiscale?
Lo scorso gennaio l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una risoluzione che ha consentito di chiarire un dubbio che preoccupava le banche estere con filiale o sede in Italia.
La risoluzione 5 pubblicata in data 16 gennaio 2019 nasce dall’esigenza della banca Alfa di capire in che modo adempiere al versamento delle imposte dovute per le operazioni imponibili effettuate in Italia. Alla luce di questa richiesta l’Agenzia delle Entrate ha così rassicurato tutte le banche estere interessate.
La banca estera che ha sede in Italia con stabile organizzazione e svolge attività in Italia in qualità di intermediario può nominare un rappresentante fiscale; esclusi i casi in cui la stessa banca svolge attività di custodia di titoli per i quali assume il ruolo di sostituto d’imposta.
Una decisione, questa, legata al fatto che la stabile organizzazione ha un potere giuridico diverso da quello posseduto dalla casa madre, e comunque limitato alle operazioni imponibili ai fini Iva effettuate in Italia.
Come nominare un rappresentante fiscale e/o provvedere all’identificazione diretta
Se hai bisogno di provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale o vuoi procedere all’identificazione diretta per la tua azienda e vuoi farlo nel rispetto della normativa che ne definisce le caratteristiche (art. 35 del D.P.R. N. 633/1972) puoi effettuare un atto pubblico, una scrittura privata registrata e procedere alla comunicazione presso l’Ufficio delle Entrate.
Resta aggiornato con Tecno Vat.