Rappresentante fiscale accise e rappresentante fiscale IVA: quando nominarli per la vendita online di alcolici
Questo contenuto è stato aggiornato in data 28/12/2021
Hai deciso di cominciare a vendere bevande alcoliche online? Vuoi espandere il tuo business e vendere i tuoi prodotti anche a consumatori residenti in altri paesi europei? Che tu scelga di farlo attraverso un e-commerce proprio o mediante marketplace già accreditati il risultato non cambia: devi rispettare ciò che impone la legislazione europea in ambito di accise e di IVA. In questo articolo troverai informazioni molto utili per capire come procedere.
Prodotti alcolici assoggettati ad accisa: definizione, quando è prevista e come versarla
L’accisa è una tassa indiretta applicata su determinati prodotti, tra cui i prodotti alcolici. Si tratta di un’imposta che può essere attribuita sia in fase di produzione/fabbricazione del prodotto alcolico, sia in fase di vendita o consumo.
La riscossione di questo tributo spetta sempre allo Stato in cui i prodotti sono destinati.
I prodotti alcolici gravati da accisa sono:
- La birra o le miscele di birra e di bevande non alcoliche;
- Il vino;
- Le bevande fermentate, ad esempio il sidro;
- I prodotti intermedi, ad esempio lo sherry, i vini aromatizzati o liquorosi;
- L’alcol etilico/alcolici.
Per comprendere a quanto ammonta l’accisa da versare bisogna fare riferimento sia alla normativa vigente a livello comunitario (Reg. 2012/389/Ue), sia alle disposizioni interne previste in ogni Paese Ue, talvolta differenti e comprensive di ulteriori oneri per il venditore.
Il pagamento dell’accisa compete sempre al venditore (o merchant), anche in caso di vendita tramite marketplace.
Per procedere a questo versamento il merchant deve registrare la propria attività presso l’ente fiscale del Paese di destinazione, dunque, nominare un rappresentante fiscale per le accise.
L’IVA e le accise sui prodotti alcolici venduti online: obblighi distinti, ma di eguale importanza
IVA e accisa sono due imposte che gravano sulla vendita di vini, birra e prodotti alcolici online. Mentre l’applicazione dell’IVA segue il valore del bene (imposta ad valorem), l’accisa viene applicata sulla quantità fisica dei prodotti (imposta specifica).
In caso di vendita tramite e-commerce il venditore ha l’obbligo di comunicare al titolare del marketplace una serie di dati, al fine di consentire a sua volta la comunicazione delle informazioni circa i propri fornitori all’ente fiscale locale. In questi casi, non importa chi è il soggetto evasore d’imposta: la responsabilità diretta ricade sul marketplace e quest’ultimo può bloccare l’account del venditore che non ha rispettato le clausole previste per la vendita in determinati Paesi e di specifici prodotti.
Rappresentante fiscale accise e rappresentante fiscale IVA: fattori in comune e differenze
Il rappresentante fiscale IVA e il rappresentante fiscale per le accise sono due figure professionali distinte, che il soggetto venditore può nominare.
Entrambi rappresentano l’azienda o il merchant non residente presso lo Stato acquirente; entrambi supervisionano l’attività del contribuente e presenziano in caso di controlli da parte delle autorità fiscali locali; entrambi si occupano della redazione di documenti correlati all’imposta da versare.
Terminate le cose in comune di queste due figure professionali, vediamo ora quali sono le differenze che intercorrono tra l’una e l’altra realtà.
Innanzitutto, precisiamo che la nomina del rappresentante fiscale per le accise è sempre obbligatoria in caso di vendita online di prodotti alcolici. Questa figura deve mediare tra gli uffici doganali (di pertinenza ed estero), ottenere le autorizzazioni necessarie per la spedizione delle merci e comunicare una serie di informazioni agli enti doganali: i dati di venditore, spedizioniere e destinatario, natura, quantità e qualità dei prodotti spediti, identificativo della documentazione commerciale emessa per la spedizione e luogo di consegna. Inoltre, spetta al rappresentante fiscale per le accise presentare la documentazione relativa alla prestazione della garanzia per l’ammontare dell’accisa dei prodotti spediti.
Non è prevista la nomina del rappresentante fiscale per le accise nel caso in cui i prodotti soggetti ad accisa siano venduti, spediti, consegnati in ambito B2B (Business to Business), quindi transazioni commerciali tra imprese.
La nomina del rappresentante fiscale IVA, invece, non è sempre obbligatoria. Questa opzione rappresenta un’alternativa per il venditore che si appresta a vendere a distanza i propri prodotti vinicoli e/o alcolici. Gli permette di adempiere agli obblighi IVA correlati alle sue vendite online in Europa, ma resta sempre una delle procedure da scegliere tra le altre opzioni previste dalla normativa Ue, ossia identificazione diretta IVA o adesione al regime IVA OSS.
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