Metti le ali al tuo business con un rappresentante fiscale in Italia
Il mercato italiano offre numerose opportunità di guadagno a chi vuole aprire le frontiere del proprio business e aumentare la competitività aziendale.
Il successo di alcune operazioni commerciali, però, è vincolato alla nomina del rappresentante fiscale in Italia, figura fondamentale per evitare sanzioni a seguito di versamenti Iva o registrazioni contabili non effettuate.
Ecco chi è il rappresentante fiscale, cosa può fare per la tua azienda e come procedere alla sua nomina.
Il rappresentante fiscale chi è?
Per l’azienda o l’impresa nominatrice il rappresentante fiscale è la persona che, avente personalità giuridica, la rappresenta nel territorio italiano. Egli si occupa di adempiere a tutti gli obblighi fiscali che lo Stato italiano prevede e supporta in loco il soggetto rappresentante in ogni tipo di richiesta.
Per il fisco italiano il rappresentante fiscale è un soggetto passivo dotato di passività parziale, perché obbligato al versamento dell’Iva e agli altri obblighi fiscali previsti in relazione alla territorialità delle operazioni commerciali compiute in Italia.
Secondo le Direttive dell’UE il rappresentante fiscale è una figura che la società estera deve nominare nel momento in cui effettua, o meglio, intende effettuare cessioni di beni e/o di servizi e ulteriori prestazioni accessorie imponibili ai fini Iva con clienti (privati o aziende) residenti in un altro Stato.
È la Sesta Direttiva Comunitaria n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 che all’art. 21 definisce chi sia e quando bisogna nominare un rappresentante fiscale per la propria azienda. Articolo che è stato oggetto di modifica nel 2000 la quale, di conseguenza, ha definito una nuova linea che conferma la definizione del rappresentante fiscale.
Infine, per lo Stato Italiano e, come definito dall’art. 17 del D.P.R. 633/1972, il rappresentante fiscale è un soggetto nominato dall’azienda estera che intende compiere operazioni soggette al versamento dell’Iva entro i confini del territorio italiano.
La sua nomina deve essere evitata quando la controparte commerciale è rappresentata da aziende estere aventi una stabile organizzazione in Italia.
Quando bisogna nominare un rappresentante fiscale?
Il rappresentante fiscale subentra solo quando un’azienda che ha sede stabile in un paese diverso dall’Italia vuole effettuare operazioni imponibili ai fini Iva nel territorio italiano. La territorialità dell’operazione, ossia il luogo in cui viene compiuta la cessione di beni, servizi o altre prestazioni, vincola l’azienda al versamento dell’imposta al Fisco italiano.
Se le operazioni da effettuare sono operazioni intracomunitarie, ossia legate al vincolo Iva e operate tra soggetti imprenditoriali comunitari, la nomina del rappresentante fiscale è obbligatoria. Questa disposizione è prevista dall’articolo 44 del Decreto Legge italiano del 30 agosto del 1983.
In caso di operazioni intracomunitarie non soggette al versamento dell’Iva la nomina del rappresentante fiscale può essere evitata e fatta solo se per tali operazioni sono previsti altri obblighi fiscali come fatturazione, registrazione Intrastat, ecc…
L’azienda estera che non ha sede stabile in Italia è tenuta a nominare un rappresentante fiscale anche se compie le seguenti operazioni:
- Introduzione di beni utili all’impresa
- Cessione di beni a privati consumatori prima introdotti in Italia e poi montati o installati
- Esecuzione di trasporti intracomunitari per il trasferimento di beni e per conto di privati consumatori
- Prestazioni accessorie o intermediazioni in territorio italiano per conto di privati consumatori
Come nominare un rappresentante fiscale in Italia?
Per nominare un rappresentante fiscale in Italia l’azienda estera interessata deve seguire un iter burocratico specifico.
Innanzitutto va chiarito che, in Italia, bisogna prima nominare un rappresentante fiscale e poi compiere l’operazione commerciale desiderata e mai il contrario.
La nomina può avvenire attraverso una scrittura privata registrata, un atto pubblico, una lettera annotata e, a seguito del comma 4 dell’art. 1 del D.P.R. n° 441/1997 e della sentenza della Corte di Cassazione n° 5400 del 2015, anche per mezzo di una dichiarazione di inizio e/o variazione di attività in quanto avente piena validità giuridica.
L’Agenzia delle Entrate – ente a cui bisogna presentare la documentazione di nomina – potrebbe chiedere all’azienda di allegare ulteriori documenti all’atto di nomina:
- la traduzione in lingua italiana del documento, siglata con giuramento effettuato presso un ufficio pubblico
- l’apposizione di un’apostille sul documento per certificarne l’originalità
- il certificato di good standing della società nominatrice, ossia un documento con il quale viene attestata l’onorabilità professionale dell’azienda estera e la sua stabilità aziendale
A seguito della nomina l’Agenzia delle Entrate è tenuta a consegnare al soggetto interessato un documento di avvenuta registrazione.
Per poter effettuare il versamento dell’imposta dovuta attraverso il servizio “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate bisognerà aprire un conto corrente in Italia, utile anche ai servizi di Home Banking.
Resta aggiornato con Tecno Vat.