Rappresentante fiscale in Svizzera: obbligatorio per le aziende estere
Il 2018 introduce un nuovo obbligo per le aziende non residenti in Svizzera che forniscono beni e/o prestano servizi a soggetti privati o aziendali (b2c o b2b) residenti in territorio elvetico. Dall’entità del fatturato globale dipenderà il versamento dell’IVA all’autorità fiscale svizzera, un obbligo che porta con sé ulteriori oneri. Scopriamo i dettagli.
Vendite in Svizzera e IVA: cosa cambia per le imprese italiane
Dal 1° gennaio 2018 le aziende non residenti che forniscono beni e/o servizi a privati consumatori o a soggetti passivi di IVA residenti in Svizzera devono fare attenzione al fatturato globale annuo, per capire se devono o meno versare l’IVA all’autorità fiscale svizzera.
Con la modifica della Legge fiscale nazionale, la Svizzera impone il versamento dell’IVA al fisco locale se il soggetto professionale estero registra un fatturato annuo complessivo superiore a 100.000 CHF – franchi svizzeri (circa 85.000 euro). Poco importa se l’entità della cifra d’affari è frutto di operazioni compiute in più parti del mondo, l’obbligo di versamento vige dal primo franco di fatturato realizzato in territorio elvetico e/o nel principato di Liechtenstein.
Chi non si adegua rischia il divieto di operare in Svizzera.
Fornitura di beni e servizi: quando versare l’IVA in Svizzera
Luogo e tipologia di fornitura sono gli elementi che determinano (insieme al limite di fatturato) se l’azienda estera deve versare l’IVA al fisco svizzero o meno. In effetti, quando un bene o una prestazione sono destinati in territorio elvetico diventano d’interesse per l’autorità fiscale locale.
Inoltre, rientrano sotto il cappello di “fornitura” anche le operazioni di controllo, verifica, installazione, esame, regolazione o altro tipo di trattamento di un bene consegnato in Svizzera, dunque non solo la messa a disposizione per uso o godimento.
Le forniture in virtù di contratti di appalto, le vendite o il montaggio di stand rientrano tra le operazioni che impongono all’impresa estera di versare l’IVA in Svizzera quando l’entità del fatturato globale è superiore a 100.000 franchi. Sarà oggetto d’imposta l’intero importo pagato dal cliente.
È escluso dal versamento IVA in Svizzera:
- Chi si occupa di attività che non generano profitto;
- Chi non registra un fatturato annuo complessivo superiore a 100.000 franchi e non intende procedere al versamento IVA in forma volontaria;
- Chi compie operazioni esenti dall’imposta;
- Chi si occupa della fornitura di teleriscaldamento, di energia elettrica in condotte e di gas attraverso la rete di distribuzione di gas naturale per i contribuenti.
Partita IVA in Svizzera e nomina del rappresentante fiscale: gli obblighi delle aziende estere
Dato che la Svizzera è un territorio extra-Ue, per provvedere al versamento dell’IVA le aziende non residenti non possono procedere mediante l’identificazione diretta IVA, né utilizzare il regime speciale IVA OSS per rispettare gli adempimenti dovuti. L’acquisizione della partita IVA locale è pertanto vincolata alla nomina di un rappresentante fiscale.
Dunque, in presenza delle condizioni precisate nei paragrafi precedenti, le aziende straniere (incluse quelle italiane) tenute al versamento dell’IVA in Svizzera devono:
- nominare un rappresentante fiscale in Svizzera;
- acquisire la partita IVA locale;
- inoltrare le comunicazioni IVA trimestrali periodiche che interessano le operazioni compiute in territorio elvetico.
Il servizio di rappresentanza fiscale può essere svolto sia da una persona fisica, sia da una persona giuridica, purché abbia un domicilio fiscale in Svizzera.
Alla nomina segue poi l’acquisizione della partita IVA locale, attraverso la registrazione alla piattaforma svizzera online e la comunicazione di una serie di dati, incluso l’indirizzo postale del rappresentante fiscale in loco.
In genere, bastano due settimane dalla richiesta per ottenere dall’AFC (Amministrazione Federale delle Contribuzioni) la partita IVA richiesta, per poi procedere agli altri adempimenti IVA periodici.
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Tutte le imprese che intendono cominciare o continuare a compiere operazioni commerciali ai fini IVA in Svizzera devono individuare e nominare un rappresentante fiscale.
Il rappresentante fiscale agisce per effetto di un atto notarile o altra dichiarazione per la rappresentanza fiscale. Lavora per conto dell’azienda che lo nomina, curando anche i rapporti con l’AFC.
Grazie all’esperienza e alla professionalità dei nostri consulenti madrelingua, provvedi alla nomina di un rappresentante fiscale ed eviti il divieto alla commercializzazione imposto a chi non rispetta la Legge fiscale svizzera.
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