Vendita beni in fiere di altro Stato UE: quando si verifica la cessione intracomunitaria?
Capita molto spesso che per rendere più efficace l’attività promozionale, le imprese decidano di inviare i prodotti nel Paese in cui si tiene una determinata fiera, così da rendere possibile la visione del prodotto, incentivando l’acquisto.
Il trattamento fiscale ai fini IVA, applicabile ai beni introdotti in un altro Paese dell’unione europea, dipende dalla legislazione vigente nel singolo Stato membro.
L’operazione di invio di beni, esclusivamente in esposizione, presso una fiera non rappresenta cessione intracomunitaria in quanto non vi è passaggio di proprietà del bene.
Cosa si intende per operazioni intracomunitarie?
Sono operazioni intracomunitarie quelle per le quali si verificano contemporaneamente i seguenti requisiti:
– passaggio della proprietà del bene o di altro diritto di godimento;
– onerosità dell’operazione;
– passaggio fisico del bene, mediante trasporto o spedizione, presso uno Stato membro diverso;
– soggettività passiva, ai fini IVA, di entrambi i soggetti che partecipano all’operazione – cedente e cessionario.
Non è considerato acquisto intracomunitario il trasferimento presso un altro Stato membro se questo è finalizzato a:
- temporaneo utilizzo del bene
- durata del bene non superiore a 24 mesi.
Dunque, se una società italiana invia in altro Paese UE dei beni da esporre in fiera, non si avrà un’operazione intracomunitaria, ma tale operazione dovrà essere annotata sia nel registro movimentazioni di carico – quando i beni sono inviati nel Paese UE della fiera – sia nel registro delle movimentazioni di scarico quando i beni rientrano in Italia.
Cessioni intracomunitarie o regime sospensivo?
Il trasferimento di beni in occasione di mostre, fiere, in altri Stati membri UE genera la sospensione degli effetti fiscali, dunque dell’IVA.
Il regime sospensivo è applicabile sia ai beni provenienti dall’Italia, sia verso essa diretti.
Si parla di operazioni intracomunitarie quando vi è la vendita di beni esposti in fiera, non quando questi sono solo esposti.
In questo ultimo caso non sarà necessario, per l’operatore italiano, nominare un rappresentante fiscale o identificarsi direttamente.
Ciò sarà necessario, invece, se durante la fiera l’impresa italiana vende i propri beni.
Nel caso della vendita non vi è più sospensione d’imposta per il soggetto passivo IVA, il quale dovrà fatturare l’operazione, nominando un rappresentante fiscale.
L’effettuazione della vendita rappresenta, infatti, una delle possibili cause che determinano la cessazione del regime sospensivo, quindi il passaggio a cessione intracomunitaria.
Se lo Stato membro prevede l’obbligo di reverse charge, l’impresa italiana deve emettere fattura indicando che si tratta di operazione soggetta ad inversione contabile.
Ai fini Intrastat, gli elenchi riepilogativi vanno compilati sono in caso di cessione o acquisto di beni, facendo riferimento al periodo di registrazione della relativa fattura.
Esposizione VS vendita: quando è necessario nominare il rappresentante fiscale?
Se un’impresa italiana partecipa ad una fiera all’estero – all’interno dell’unione europea – possono verificarsi due casi:
1. fiere, manifestazioni commerciali con ritorno della merce in territorio italiano: l’impresa italiana deve annotare i beni inviati sull’apposito registro di carico/scarico di cui all’art.50 comma 5 del D. Lgs. 331/1993.
Per prodotti soggetti ad accisa – vino, bevande alcoliche – l’impresa italiana deve svolgere anche le formalità previste ai fini delle accise.
Nel momento in cui tali beni rientrano nel territorio italiano occorre affidare la spedizione ad un deposito autorizzato nel Paese estero, il quale provvederà ad inviare la merce ad un deposito autorizzato in Italia.
2. fiere, manifestazioni commerciali con attività di vendita direttamente sul luogo: la vendita di prodotti durante la fiera, comporta l’apertura di una posizione IVA. Per questi prodotti, quindi, l’impresa italiana deve emettere fattura dalla posizione IVA italiana verso quella del Paese UE di destino.
Si tratta di un’operazione non imponibile, art.41 comma 2, lettera C del D. Lgs. 331/1993.
Se la vendita è a favore di consumatori finali bisogna applicare l’IVA del Paese in cui si tiene la manifestazione/fiera; se la vendita avviene con soggetti passivi d’imposta, si applica l’IVA di quest’ultimo, oppure si emette fattura senza IVA se la normativa locale prevede il meccanismo del reverse charge interno.
Ti supportiamo sia nell’apertura della posizione IVA in tutti i Paesi in cui ne hai necessità, sia nella nomina del rappresentante fiscale, figura necessaria per le operazioni intracomunitarie.