Esterometro: il nuovo documento per le operazioni transfontaliere
I nuovi strumenti di tracciabilità per gli adempimenti IVA per le operazioni con l’estro.
Con l’arrivo del 2019 ai fini degli adempimenti IVA diventa obbligatorio l’uso di nuovi strumenti come la fatturazione elettronica e l’esterometro. Se l’uso della fatturazione elettronica è già più chiaro, per l’esterometro resta ancora qualche dubbio.
Cos’è? Quando e per cosa bisogna usarlo? Ecco qualche spiegazione che può tornare utile.
Fatturazione elettronica ed esterometro: prima distinzione
La fatturazione elettronica è obbligatoria per tutte le cessioni di beni e le prestazioni che avvengono tra soggetti residenti in Italia; è prevista l’esclusione solo per i contribuenti a regime forfettario e nel regime dei minimi.
L’esterometro, invece, è lo strumento con il quale si comunicano tutte le operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi avvenute con soggetti non stabiliti nel territorio italiano.
Esterometro: principio e caratteristiche
L’esterometro, secondo l’articolo 1, comma 3 bis, D. Lgs. 127/2015, è un documento utile alla comunicazione di tutte le operazioni avvenute in entrata e in uscita con gli operatori non residenti in Italia. Soggetti imprenditoriali, quindi, che hanno una residenza fiscale estera, comunitaria o extra UE.
Questo strumento permette di comunicare le fatture prodotte per le operazioni trasfontaliere.
Quali operazioni vanno incluse nell’esterometro?
Le operazioni che vanno comunicate con questo nuovo strumento sono:
- Fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti, anche se identificati ai fini Iva in Italia o dotati di rappresentanza fiscale, per le quali non è stata emessa fattura elettronica tramite Sdl
- Fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti
- Fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari (per cui non è stata emessa fattura elettronica o bolletta doganale)
- Autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari
- Autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extra UE
Quali sono le operazioni escluse?
Non si usa l’esterometro per operazioni per le quali sono state emesse bollette doganali e quelle per le quali sono state realizzate fatture elettroniche in entrata o in uscita. Escluse, ovviamente, anche le operazioni con fatture attive e passive che hanno come controparte un soggetto stabilito nel territorio italiano.
Modalità e termini di trasmissione
L’esterometro va prodotto in formato XML e inviato all’Agenzia delle Entrate con apposita firma elettronica del responsabile per la trasmissione (il soggetto obbligato o un suo delegato). Diversamente, si può inviare un solo file compresso in formato zip avente file interni però già firmati.
La trasmissione deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data di emissione dello stesso.
Pertanto la prima comunicazione per le operazioni effettuate in gennaio 2019 va trasmessa entro il 28 febbraio 2019.
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