Dichiarazione IVA 2019: 30 aprile ultimo giorno
Il sottosegretario all’Economia, Massimo Bitonci, ha annunciato la proroga della presentazione della dichiarazione IVA 2019, la quale slitta dal 28 febbraio, data in cui era stata fissata, al 30 aprile. Il fine è permettere ai contribuenti, soggetti privati ed imprese, di superare le criticità relative alla concomitanza delle scadenze fiscali ravvicinate.
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la dichiarazione IVA, il quale presenta importanti novità, tra cui la presenza di una casella utile per coloro che devono dichiarare il passaggio dal regime dei minimi al regime forfettario ed una per coloro che dal 1 gennaio 2019 hanno deciso, o decideranno, di optare per il gruppo IVA – cessioni di beni e prestazioni di servizi infragruppo non rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA – .
Dichiarazione IVA: Cos’è?
La dichiarazione IVA è una dichiarazione attraverso la quale i contribuenti titolari di partita IVA devono indicare tutte le operazioni attive e passive dell’anno precedente a quello in cui si presenta il modello; và inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Dalla dichiarazione, poi, si determina l’ammontare della liquidazione a debito o a rimborso IVA.
Rilevanti novità in merito alla dichiarazione IVA 2019 riguardano soprattutto l’abolizione dello spesometro, causata dall’entrata in vigore della fatturazione elettronica.
Visto che con la fatturazione elettronica sono escluse le fatture emesse da e verso soggetti esteri non stabiliti nel territorio dello Stato, ma tali dati continuano ad essere oggetto di comunicazione obbligatoria all’Agenzia delle Entrate, è stato introdotto l’esterometro, nuovo adempimento fiscale.
Esterometro: cosa comunicare ai fini IVA
Le operazioni da includere nella comunicazione esterometro sono le seguenti:
– fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
– fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
– fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c’è una bolletta doganale;
– autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
– autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.
Nella comunicazione vanno inserite anche le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri non stabiliti, ma identificati nel territorio italiano o con rappresentante fiscale.
Dunque, bisognerà indicare l’acquisto di merce che si trova in Italia, con fattura ricevuta da fornitore comunitario o extra-comunitario, fatture emesse per vendita di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero identificato in Italia.
Anche per i soggetti non residenti ci sono delle indicazioni precise da seguire, in base a come ha operato nel territorio dello Stato Italiano durante l’anno d’imposta.
– Soggetto non residente che ha operato mediante rappresentante fiscale: la dichiarazione relativa al soggetto estero, i cui dati vanno indicati nel riquadro contribuente, è presentata dal rappresentante fiscale il quale inserirà i propri dati nel riquadro dichiarante, riportando il codice carica 6. Nel caso in cui il rappresentante fiscale sia cambiato nel tempo, la dichiarazione và presentata dall’ultimo in carica, inserendo tutte le operazioni effettuate nell’anno dal soggetto non residente.
– Soggetto non residente che ha operato tramite identificazione diretta: vanno indicati i dati del soggetto residente nel riquadro contribuente e i dati del rappresentante – se si tratta di soggetto diverso da persona fisica- nel riquadro dichiarante, riportando il codice carica 1.
– soggetto che, nello stesso anno d’imposta, ha effettuato operazioni sia tramite rappresentanza fiscale sia identificazione diretta: và presentata un’unica dichiarazione costituita da più moduli in relazione agli istituti di cui si è avvalso in quel determinato periodo.
– soggetto non residente che ha operato mediante stabile organizzazione: la dichiarazione và presentata secondo le indicazioni fornite per i contribuenti IVA.
I soggetti obbligati alla comunicazione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere di cessioni di beni e prestazione di servizi sono solo quelli residenti e stabiliti in Italia.
La comunicazione deve comprendere anche le operazioni realizzate nei confronti dei soggetti identificati.
Identificazione diretta e Rappresentanza fiscale: la tua opportunità per le vendite all’estero
Sono sempre più le aziende che decidono di interfacciarsi con i mercati esteri per la vendita di beni e/o servizi ed inevitabilmente si ritrovano a fare i conti con tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA.
Nel momento in cui una società decide di inserirsi in un mercato estero ha l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale o ricorrere allo strumento dell’identificazione diretta.
In alcuni casi un soggetto passivo non residente in Italia, che esercita attività di impresa, arte o professione in altro stato membro dell’Unione Europea, può ricorrere allo strumento di identificazione diretta, ovviando all’inserimento del rappresentante fiscale come intermediario.
Ciò è possibile anche in assenza di una stabile organizzazione.
Il rappresentante fiscale – persona fisica o giuridica – impersona davanti alle autorità del paese di riferimento l’azienda estera, non residente in Italia, per l’assolvimento degli obblighi fiscali.
È importante che la nomina avvenga prima che le operazioni di IVA si compiano.
Inoltre, sostituisce il soggetto estero in tutti gli adempimenti relativi all’IVA ed è responsabile nei suoi confronti per gli obblighi IVA; ha il compito di assicurare la conformità fiscale della società e di depositare le dichiarazioni IVA nella debita forma, rappresentando il cliente davanti alle autorità fiscali.
L’identificazione diretta deve essere adottata nel caso di cessione di beni territorialmente rilevanti in Italia o prestazione di servizi effettuate da soggetti non residenti, nei confronti di privati consumatori, enti non commerciali privi di p.IVA, soggetti non residenti, con o senza p.IVA, per identificazione diretta o nomina di rappresentante fiscale.
Pur mantenendo lo status di soggetto non residente, diviene destinatario degli obblighi e dei diritti previsti dalla normativa fiscale interna per le operazioni rilevanti nel territorio dello Stato.
I soggetti non residenti che vogliono operare nel territorio italiano, trovano nell’identificazione diretta ai fini IVA un valido sistema di semplificazione in termini di costi e burocrazia.
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