Normativa IVA: soggetti facilitatori e comunicazione vendite a distanza
Con l’espansione dell’e-commerce è cresciuto il numero di piattaforme digitali (marketplace); questo ha portato alla necessità di regolamentarne le attività, per far si che la normativa IVA sia rispettata correttamente. I marketplace fungono da soggetti facilitatori e si occupano della comunicazione delle vendite a distanza, in ambito fiscale.
Vediamo quali sono le novità che rientrano nel VAT e-commerce package e chi sono i soggetti interessati.
VAT e-commerce package: cos’è
Il VAT e-commerce package (pacchetto e-commerce) rappresenta una delle priorità del Digital Single Market Strategy e uno dei pilastri della riforma IVA del VAT action plan della Commissione europea. I suoi obiettivi sono:
- semplificare l’adempimento degli obblighi IVA per le vendite transfrontaliere
- assicurare alle imprese Ue la giusta competitività nel mercato europeo
Il pacchetto e-commerce modifica la normativa IVA in ambito B2C, importazioni in Ue e scambi intra-Ue. Inoltre, attua i nuovi regimi IVA opzionali OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop).
Regime OSS: digitale e centralizzato
Il regime IVA OSS permette di semplificare le procedure per regolarizzare la posizione fiscale; in modo centralizzato e digitale. Rappresenta la versione estesa del MOSS, in quanto non si limita più alle prestazioni TTE (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione), ma si estende alle vendite a distanza di beni e servizi intracomunitari.
La registrazione all’OSS evita di identificarsi fiscalmente in ogni singolo Stato in cui avviene una vendita. L’adempimento avviene attraverso la presentazione di una dichiarazione telematica unica, trimestrale, ai fini IVA.
Direttiva europea IVA: cosa cambia dal 2021
Il 1° luglio 2021 è entrata in vigore la Direttiva europea IVA sul commercio elettronico, che rientra nel pacchetto e-commerce. L’obiettivo della Direttiva è semplificare gli obblighi relativi al pagamento dell’IVA nelle vendite transfrontaliere. La novità principale è relativa all’eliminazione delle soglie di fatturato (diverse nei vari Paesi Ue) e all’introduzione della soglia Pan-UE, uguale per tutta la comunità europea, pari a 10.000 euro.
Le aziende che usufruiscono degli e-commerce per le proprie vendite on line e superano la soglia unica di 10.000 euro hanno tre opzioni alternative per l’assolvimento dell’IVA:
- identificarsi fiscalmente in tutti gli Stati membri in cui sussistono vendite
- registrarsi al regime OSS per assolvere gli adempimenti IVA
- nominare un rappresentante fiscale
Vediamo gli obblighi introdotti dalla Direttiva europea che interessano i soggetti facilitatori.
Soggetti facilitatori e comunicazione IVA: nuovi obblighi dal 2021
I soggetti facilitatori sono intermediari tra fornitori e consumatori, anche stabiliti in Paesi diversi. Possiedono piattaforme utilizzate da produttori e commercianti (ad esempio Amazon, eBay, Zalando, ecc.) per la vendita di prodotti in Ue.
I soggetti facilitatori sono tenuti ad inviare alle autorità degli Stati membri, interessati dalla vendita, una comunicazione in merito agli obblighi IVA del venditore; ciò entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.
Sono responsabili del pagamento d’imposta del venditore e sono tenuti a conservare per dieci anni le comunicazioni inviate, così da facilitare i controlli da parte degli Stati membri. Sono esclusi coloro che effettuano vendite on line per conto proprio.
Cosa comunicare all’Agenzia delle Entrate?
Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate riguardano le vendite che avvengono mediante marketplace o e-commerce di terze parti.
Per ciascun venditore vanno comunicati: denominazione, dati anagrafici, domicilio e residenza, identificativo fiscale, indirizzo e-mail, il numero totale di prodotti venduti, il prezzo medio di vendita o il totale dei prezzi di vendita.
La comunicazione all’Agenzia delle Entrate spetta anche alle piattaforme estere non residenti, che facilitano le vendite in Italia.
In questo caso i gestori devono provvedere all’identificazione fiscale o alla nomina di un rappresentante fiscale per gli adempimenti IVA.
Piattaforme digitali: quando sono facilitate le vendite a distanza?
Le piattaforme digitali si definiscono “facilitate” quando consentono ad un venditore terzo di vendere i propri prodotti ad un acquirente, usufruendo del marketplace.
I marketplace sono soggetti facilitatori; non sono definibili tali, invece, le piattaforme di pagamento, gli e-commerce che effettuano vendita diretta, i siti di annunci e gli aggregatori.
Le vendite a distanza sono facilitate quando la piattaforma consente di:
- determinare le condizioni di vendita
- riscuotere i pagamenti
- ordinare o consegnare i beni
Le vendite a distanza non sono facilitate, invece, nel caso in cui la piattaforma consente solo una delle seguenti operazioni:
- trattamento dei pagamenti inerenti alle cessione dei beni
- catalogazione e pubblicità dei prodotti
- reindirizzamento degli acquirenti in altre interfacce elettroniche, dove è in vendita la merce
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Il periodo della pandemia da Covid 19 ha fatto emergere la necessità di intervenire con controlli da parte della Guardia di Finanza e del Fisco. I controlli mirano ad identificare l’evasione delle tasse da parte delle attività commerciali. Tra i settori sottoposti ai controlli fiscali rientra quello dell’e-commerce; nello specifico, le piattaforme digitali che si pongono come intermediari per le vendite a distanza.
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