MOSS, OSS e IOSS: i regimi speciali IVA per le vendite a distanza
Questo contenuto è stato aggiornato in data 04/06/2021
Vendere beni e/o servizi a distanza mediante e-commerce rappresenta una grande opportunità per i venditori. Questi hanno la possibilità di ridurre i costi, aumentare la loro visibilità e mettere i propri servizi/prodotti a disposizione dei consumatori che preferiscono fare acquisti online. Con l’aumento delle imprese che hanno scelto di investire nell’e-commerce, l’Ue e i singoli Paesi membri aggiornano la normativa in materia di IVA. Conosciamo, pertanto, il nuovo regime One Stop Shop (OSS) e l’evoluzione in materia di IVA per le vendite a distanza.
E-commerce estero e One Stop Shop: come si versa l’IVA?
Al fine di versare l’IVA dovuta per la vendita di beni e/o servizi a distanza a consumatori residenti in uno Stato diverso da quello in cui si è stabiliti, il venditore deve prestare attenzione al totale delle vendite effettuare presso tali Paesi.
Al superamento, infatti, di una data soglia di fatturato corrisponde il versamento dell’IVA nel Paese di destinazione del bene, ossia quello dell’acquirente.
Per rispettare quest’obbligo il venditore può scegliere se: aprire una stabile organizzazione, procedere all’identificazione diretta ai fini IVA, nominare un rappresentante fiscale o registrarsi al regime One Stop Shop (regime IVA OSS).
Normativa IVA comunitaria: dal MOSS al regime OSS
Il regime MOSS – Mini One Stop Shop – è un regime facoltativo riservato ai soggetti passivi impegnati nei rapporti b2c per i servizi digitali, di telecomunicazione, teleradiodiffusione che avvengono in Stati membri diversi da quello in cui il venditore risiede. Questo regime nasce per semplificare alcune operazioni legate al canale dell’e-commerce diretto, canale dedicato allo scambio esclusivamente telematico di beni non tangibili, quali:
- Siti web e web hosting, gestione a distanza di programmi o attrezzature
- Software e aggiornamenti
- Immagini, testi ed informazioni, musica, film, giochi
- Prestazioni di insegnamento a distanza
- Gestione dei profili social
Il regime IVA MOSS permette di evitare l’identificazione ai fini IVA in più Stati, diversi da quello di stabilimento e di procedere al versamento dell’IVA dovuta in ogni Paese mediante una sola operazione.
A partire dal 2021 il regime MOSS viene sostituito dal regime IVA OSS; non è più riservato al solo canale dell’e-commerce diretto, ma si estende anche a quello indiretto.
Pertanto, anche la vendita di beni e/o servizi a distanza può essere trattata – ai fini IVA – attraverso la singola registrazione in uno Stato di identificazione. Per gli operatori che sono già registrati al sistema MOSS al 30 giugno 2021 il cambio sarà automatico.
Regimi speciali IVA OSS e IOSS: cosa sono, registrazione e caratteristiche
Il nuovo regime OSS, in vigore dal 1° luglio 2021, è un regime opzionale che l’Italia ha adottato come parte del pacchetto di norme VAT e-commerce package ed è uno dei pilasti della riforma globale dell’IVA. Questo regime è dedicato agli operatori economici che effettuano vendite online verso privati consumatori che superano la soglia di fatturato di 10.000 €. Il regime identifica un sistema europeo centralizzato e digitalizzato per l’assolvimento dell’IVA. Questo regime permette a chi lo sceglie di:
- registrarsi telematicamente ai fini IVA in un solo Stato, attraverso la piattaforma web messa a disposizione dallo Stato (per l’Italia c’è il portale dell’Agenzia delle Entrate);
- dichiarare l’IVA dovuta nei singoli Stati di residenza dei propri acquirenti mediante una singola dichiarazione trimestrale;
- provvedere al versamento dell’IVA dovuta nei singoli Stati attraverso una sola operazione.
Il regime IOSS è dedicato ai soggetti passivi extra UE stabiliti in Paesi con il quale l’Italia ha accordi di reciproca assistenza ed effettuano vendite a distanza di beni importati da quello stesso Paese. In questo caso, il venditore può identificarsi in qualsiasi Stato UE e adottare il regime speciale IVA IOSS. Diversamente dovrà procedere mediante un intermediario stabilito in UE.
One stop shop: dichiarazione e versamento IVA
I soggetti passivi che scelgono il regime IVA One Stop Shop (OSS), dopo essersi registrati telematicamente all’apposito portale web, devono provvedere alla dichiarazione dell’IVA dovuta e al relativo versamento. La dichiarazione va fatta entro la fine del mese successivo di ciascun periodo d’imposta; periodo che per il regime OSS è pari a tre mesi, per il regime IOSS è invece di un mese.
Nella dichiarazione bisogna indicare: il numero identificativo IVA, che se per i soggetti UE è lo stesso di quello usato nelle dichiarazioni nazionali, per i soggetti non UE corrisponde al numero attribuito a seguito della registrazione al portale; il totale delle vendite a distanza effettuate nello Stato estero, suddividendo aliquote e Stati; il totale dell’IVA spettante per ogni Stato. E in caso di presenza di una o più stabili organizzazioni bisogna elencare anche il totale delle vendite registrate presso tali stabili organizzazioni, con rispettive aliquote e suddivisione di singoli Stati.
Insomma, i nuovi regimi IVA OSS e IOSS sono molto vantaggiosi perché permettono ai soggetti destinatari di adempiere agli obblighi IVA senza dover ricorrere all’identificazione fiscale in ogni singolo Stato di residenza dei propri acquirenti al superamento dei 10.000 € di fatturato. Resta però il peso degli obblighi burocratici: i soggetti passivi che scelgono questi regimi devono rispettare scrupolosamente ogni cavillo legato alla registrazione, alle dichiarazioni ed ai versamenti IVA, pena l’esclusione dal regime, per effetto degli audit delle autorità competenti.
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