Brexit e IVA: identificazione diretta in UK per le vendite a distanza
Dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito non è più membro dell’Unione europea. Per gli scambi commerciali e la cooperazione tra le due parti ci si affida all’accordo da loro siglato, in vigore – in via definitiva – dal 1° maggio 2021.
La Brexit ha rivoluzionato la modalità con cui le aziende europee si interfacciano con il Regno Unito; in particolare i cambiamenti riguardano l’importazione e l’esportazione dei beni, gli adempimenti fiscali e doganali. Le vendite a distanza tra i due Paesi non rappresentano più delle cessioni intracomunitarie; il venditore, quindi, ha la necessità di aprire una partita IVA nel Regno Unito.
Vediamo cosa contiene l’accordo stabilito tra Regno Unito e Ue in merito agli scambi commerciali e quando è obbligatoria l’identificazione diretta in UK.
Le basi dell’accordo tra Regno Unito e Ue
Sia l’Unione europea che il Regno Unito riconoscono l’importanza della loro cooperazione; difatti nell’accordo inseriscono disposizioni che riguardano più questioni, tra cui investimenti, concorrenza, sostenibilità e protezione dei dati.
L’accordo si basa su più presupposti; si mira a garantire trasparenza nei rapporti commerciali, favorire un mercato aperto e sicuro, contrastare la concorrenza sleale. Il suo funzionamento sarà monitorato da entrambe le parti attraverso aggiornamenti annuali.
Vendite a distanza Ue e Regno Unito: cosa fare?
Le cessioni effettuate dall’Unione europea verso il Regno Unito sono considerate esportazioni; gli acquisti dal Regno Unito verso l’Ue sono considerate importazioni.
Con la Brexit le vendite a distanza vanno distinte tra quelle che superano o meno l’importo complessivo di 135£.
Per le vendite di importo pari o inferiore a 135£ il venditore deve aprire una posizione IVA nel Regno Unito e ottenere il codice EORI (Economic Operator Registration and Identification); ciò perchè l’IVA non è versata in dogana ma tramite una dichiarazione trimestrale.
Il codice EORI permette alle autorità doganali di identificare chi importa ed esporta merci.
Se le vendite a distanza superano l’importo di 135£ colui che si occupa dello sdoganamento della merce (al momento dell’importazione) deve pagare l’IVA. Questo dipende se si è scelto di utilizzare la resa DDP o DAP.
DDP e DAP: cosa sono
Prima della Brexit la resa DPP nelle attività commerciali con il Regno Unito, non comportava né dazi né dogana, trattandosi di scambi intracomunitari.
Con la Brexit il venditore deve pagare i dazi all’import e provvedere alle formalità doganali. Questo può comportare la necessità per il venditore di nominare un rappresentante fiscale. Se nel contratto di vendita è chiaramente indicata la dicitura VAT excluded l’acquirente diventa importatore anche ai fini doganali. Nello specifico, quindi, abbiamo due scenari:
- DDP (Delivered Duty Paid): l’esportatore si occupa del pagamento dell’IVA prima di consegnare il prodotto;
- DAP (Delivered At Place): l’importatore è responsabile del pagamento delle tasse.
Se l’IVA è dovuta dal soggetto italiano che si è identificato fiscalmente nel Regno Unito, si può avvalere di un sistema di contabilità IVA posticipato. In questo caso il pagamento dell’imposta va inserito nella dichiarazione trimestrale, senza doverla assolvere ad ogni importazione.
Il nuovo regime IVA: cosa cambia per le vendite a distanza
Il nuovo regime IVA modifica il modo in cui è riscossa l’IVA sulle vendite di beni. In particolare, nei seguenti casi:
- cessione di beni da parte di un soggetto estero o da un OMP (più comunemente marketplace) verso un soggetto britannico; i beni si trovano fuori dal Regno Unito, quindi vi è un’importazione di merce
- cessione di beni da un soggetto estero che utilizza l’OMP che funge da facilitatore delle vendite; i beni si trovano già nel Regno Unito
- il valore delle spedizioni verso il Regno Unito o all’interno del territorio britannico rientra nella soglia di 135£
Le disposizioni in materia di IVA cambiano tra B2C (business to consumer) e B2B (business to business). Se la soglia della spedizione della merce non supera il valore di 135£ si applicano specifiche disposizioni in materia fiscale. La soglia stabilita si riferisce al valore complessivo della spedizione, non ad ogni singolo articolo presente nella spedizione.
Il valore della soglia è stato definito per non applicare le imposte sull’importazione, riducendo l’impatto sulle procedure in dogana.
Vendite B2C con valore uguale o inferiore a 135£
Nel caso di spedizione di merce al di fuori della Gran Bretagna, con valore inferiore a 135£, l’IVA va dichiarata e versata ogni 3 mesi dal venditore europeo in possesso di partita IVA britannica. Per capire come agire basta definire se la vendita è avvenuta tramite marketplace o senza:
- Vendita mediante marketplace a cliente finale o ad una società non registrata ai fini IVA nel Regno Unito: il venditore estero è esente dalla registrazione IVA in UK; l’OMP applica l’IVA al momento della vendita ed è responsabile della dichiarazione IVA e dell’eventuale rispettivo pagamento;
- Vendita senza l’utilizzo di marketplace ad un cliente finale o ad una società non registrata ai fini IVA nel Regno Unito: il venditore applica l’IVA al momento della vendita ed è responsabile della dichiarazione IVA e dell’eventuale rispettivo pagamento.
Se la merce si trova al di fuori del territorio britannico sia il venditore sia l’OMP devono registrarsi e presentare la dichiarazione IVA all’HMRC (Agenzia delle entrate fiscali e doganali del Regno Unito).
Vendite B2B con valore uguale o inferiore a 135£
In caso di importazioni di merce localizzata fuori dal territorio britannico, che hanno valore uguale o inferiore a 135£ e sono indirizzate a società registrate ai fini IVA in UK, bisogna seguire le seguenti disposizioni:
- l’acquirente fornisce al venditore o all’OMP il proprio numero di partita IVA;
- il responsabile del pagamento IVA è l’acquirente, mediante la procedura di reverse charge (inversione contabile);
- il marketplace e il venditore diretto devono precisare in fattura che il pagamento dell’IVA spetta all’acquirente.
Qualora il numero di partita IVA non fosse valido in Gran Bretagna, il venditore e il marketplace devono trattare la vendita come B2C, quindi contabilizzare la vendita.
Identificazione fiscale Regno Unito: perché è importante
La fiscalità internazionale è una materia molto complessa, sempre in evoluzione.
Per evitare di mettere a rischio le attività imprenditoriali è necessario affidarsi a figure specializzate.
L’identificazione diretta permette alle società residenti in Ue di adempiere agli obblighi di natura fiscale.
Se vendi a privati consumatori devi aprire la partita IVA britannica ed ottenere il codice EORI. Entrambi sono obbligatori per le vendite B2C e quando la merce passa per i magazzini UK prima della vendita.
Per ottenere la partita IVA UK bisogna registrarsi on line presso l’HRMC (Agenzia delle entrate fiscali e doganali britannica). Il numero di partita IVA va inserito in ogni fattura che accompagna la merce destinata ad un privato.
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