CONAI e POLIECO: disputa su contributo ambientale e definizione imballaggi
Quando un materiale può essere considerato imballaggio? Quando è necessario che vi si applichi il contributo CONAI o POLIECO?
Scopriamolo insieme.
Un materiale assume la qualità di imballaggio quando è adibito a contenere merci, materie prime e prodotti finiti, allo scopo di proteggerle, anche se questi beni sono destinati ad essere immessi nuovamente nella catena produttiva da parte di una seconda impresa utilizzatrice, quindi non solo beni offerti e venduti sul mercato all’utente finale.
Se il materiale viene utilizzato dall’azienda per produrre determinati prodotti, non sarà classificabile come imballaggio.
Sulla base di cosa rientri nella definizione di imballaggio e a chi spetta la ricezione del contributo ambientale da parte delle imprese è nata una disputa tra CONAI e POLIECO; in particolare, il dibattito, finito poi in Tribunale, è nato sul film adesivo in polietilene. Quest’ultimo può definirsi imballaggio?
Il D. Lgs. 152/2006 delinea un sistema specifico per la gestione degli imballaggi incentrato sul CONAI, che si affianca a sistemi di gestione che operano con riferimento ad altre categorie di beni e rifiuti. Fra questi rientra il sistema gestito da POLIECO per i beni in polietilene.
Consorzio CONAI: un processo virtuoso per l’ambiente
CONAI è un consorzio privato che in Italia rappresenta lo strumento attraverso cui i produttori e gli utilizzatori di imballaggi garantiscono il raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio, come previsto dalla legge.
Lo scopo è valorizzare materiali di imballaggi riciclabili, avvalendosi di sei consorzi di filiera, ognuno di essi rappresentativo delle imprese che producono imballaggi in acciaio (CNA), in alluminio (CIAL), in carta (COMIECO), in legno (RILEGNO), in vetro (COREVE) e in plastica (COREPLA).
La sua forza risiede sia nel coinvolgere le imprese che li producono ed utilizzano, sia nella Pubblica Amministrazione che sancisce le regole per la gestione dei rifiuti sul territorio, con la raccolta differenziata da parte dei cittadini.
POLIECO: attività che promuovono la corretta gestione dello smaltimento
POLIECO è il consorzio nazionale per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene. L’obbligo di adesione spetta a produttori, importatori, utilizzatori, distributori, riciclatori e recuperatori di tali rifiuti. Lo scopo del consorzio è favorire il ritiro di questi beni, al termine del loro ciclo di vita affinché possano essere riciclati e recuperati, così da diminuire i rifiuti smaltiti in discarica, quindi ottenendo risparmio energetico e minori emissioni CO2.
Non sempre, infatti, è possibile o conveniente economicamente, il riciclo nel rispetto delle normative e dell’ambiente; POLIECO quindi assicura una corretta gestione dei beni a base di polietilene.
POLIECO e CONAI: come è nata la disputa?
Dal 2015 il CONAI ha qualificato come imballaggi alcuni prodotti in polietilene, chiedendo alle aziende utilizzatrici di pagare loro il relativo contributo ambientale. E’ stato questo il momento in cui sono iniziate le controversie legali tra i due consorzi, che hanno poi portato la Suprema Corte a rigettare il ricorso proposto da POLIECO, confermando che l’interpretazione della nozione di imballaggio sostenuta da CONAI fosse corretta.
Le contrapposizioni: cosa sostengono i consorzi?
CONAI ritiene che i film in polietilene adesivo e protettivo debbano essere considerati un imballaggio e quindi assoggettati al CAC – Contributo Ambientale CONAI; POLIECO dal canto suo ribatte affermando che tutti i film tecnici utilizzati nel processo produttivo non si possono ritenere imballaggi, di conseguenza il contributo da versare è quello a loro favore, in quanto si tratta di beni in polietilene.
Prima il Tribunale di Roma, poi la Corte di appello di Roma ed infine la Corte di Cassazione con ordinanza n. 19312/2018 hanno riconosciuto la nozione di imballaggio sostenuta da CONAI e specificano quale sia la natura di imballaggio di numerosi beni di competenza CONAI:
- Il prodotto va qualificato come imballaggio in base alla sua funzione di contenimento, protezione, manipolazione, consegna delle merci sia in caso di materie prima sia prodotti finiti.
- L’imballaggio non è solo ciò che permette di contenere il prodotto che il produttore consegna al consumatore, ma anche quello che viene consegnato all’utilizzatore.
- Sono da ritenersi imballaggi anche i beni destinati ad essere utilizzati all’interno del ciclo produttivo.
- La valutazione dell’idoneità del bene a volgere funzione di imballaggio va compiuta ex ante in astratto e non ex post in concreto.
- I contenitori utilizzati nel settore industriale e agricolo per materiali solidi, liquidi o agroalimentari, che svolgono la funzione di bene strumentale per la produzione e/o attività tipica dell’impresa.
- A titolo esemplificativo, non esaustivo, sono da considerarsi imballaggi anche shopper, sacchi a valvola, sacchi a bocca aperta, film tubolare, piano per l’imballaggio automatico – resine, concimi, fertilizzanti, prodotti chimici in genere, sali, pasta, mangimi – , i cappucci copri pallet, film in fogli e sensibili per imballaggio di pallet, bins, casse e contenitori per logistica, cisterne, etc.
Uno scontro a danno delle imprese
I produttori di film protettivo e adesivo hanno sempre versato il contributo per la gestione dei prodotti nel fine vita, introdotto dal Decreto Ronchi del 1997, al POLIECO.
CONAI ha però sostenuto che secondo l’interpretazione normativa, il contributo sarebbe spettato a loro, in quanto il film protettivo andrebbe considerato imballaggio e non prodotto in polietilene. Nessuno dei due consorzi ha però voluto rinunciare, a danno di alcune imprese produttrici del film protettivo e adesivo – che spesso viene applicato sugli elettrodomestici o altri prodotti – che hanno ricevuto lettere in cui veniva richiesta la riscossione delle somme da pagare a CONAI in quanto il film protettivo andrebbe considerato imballaggio.
Si tratta della storia di un distretto collocato nel Centro-Nord Italia, tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che, tra l’altro, lavora per il 70% con l’esportazione della produzione all’estero.
L’esito della sentenza
Con la sentenza del Tribunale di Roma, n. 3222_2020 viene riconosciuta la natura di imballaggio del film protettivo adesivo, già tra l’altro affermato nelle due precedenti sentenze, del 2018 e 2019.
La qualificazione di un bene come imballaggio va effettuata sulla base di un giudizio tecnico, fondato sulla natura del bene prodotto, dunque la sua destinazione va valutata ex ante e in astratto, senza alcuna rilevazione di utilizzo o uso secondario accertabile ex post e in concreto.
Infatti, come precisato dal Tribunale, guardare a posteriori il tipo di impiego del bene da parte di un’impresa renderebbe possibile un’interpretazione opportunistica delle norme, che attraverso un presunto diverso impiego potrebbero sottrarsi all’applicazione della disciplina sullo smaltimento, vanificando le finalità di protezione ambientale.
Contributo CONAI e imprese: l’esenzione per l’export
Gli imballaggi esportati, i cui rifiuti sono gestiti all’estero, non sono di competenza CONAI, pertanto sono esenti dal contributo ambientale. Infatti, le aziende italiane che esportano imballaggi all’estero devono versare il contributo nel Paese in cui il materiale d’imballaggio è poi utilizzato, raccolto, smaltito, riciclato.
Le procedure di esenzione del contributo CONAI sono di tre tipi: ex post, ex ante, di compensazione tra import/export.
Se la tua azienda versa il contributo in Italia, ma esporta prodotti all’estero, contattaci per recuperare l’importo versato, ci occuperemo della tua richiesta di rimborso contributo CONAI.