Contributo Ambientale Conai: gli importi, le procedure e la guida 2020
Il Consorzio aggiorna nuovamente gli importi del contributo ambientale, cambia le definizioni e modifica le procedure previste, anche per l’esenzione conai e per le esportazioni.
Vento di cambiamenti per il Consorzio Conai. Dopo gli aggiornamenti pubblicati con la guida 2020 dello scorso febbraio, l’ente continua a modificare gli importi da versare al fine di adeguare il contributo ambientale alle esigenze del territorio nazionale. Scopriamo insieme tutte le novità 2020.
Il Conai aggiorna i contributi per l’anno 2020
Il Consorzio Nazionale Conai, istituito dal D. Lgs. 22/97 ora D. Lgs. 152/2006, cambia nuovamente l’entità degli importi per gli imballaggi in carta e in vetro.
Nonostante la recente modifica del contributo per le fasce degli imballaggi plastici – annunciata con la pubblicazione della guida Conai 2020 – il Consorzio decide di procedere con ulteriori aumenti.
Questa volta l’ente sceglie di ascoltare le richieste fatte dai centri di raccolta e dagli impianti di riciclo nazionali, come Comieco e Coreva, al fine di garantire l’equilibrio economico e di raggiungere gli obiettivi fissati in materia di recupero e di riciclo dei rifiuti di imballaggio sul territorio nazionale.
Ecco, dunque, il riepilogo degli importi del contributo Conai per l’anno 2020:
Il Consorzio spiega che dietro gli aumenti previsti per gli imballaggi in carta, poliaccoppiati e in vetro c’è la chiara intenzione di far fronte all’incremento delle quantità degli imballaggi derivati dalla raccolta differenziata; in aggiunta alla forte diminuzione dei valori economici del macero.
Contributo Ambientale Conai: a chi spetta e a cosa serve
Il versamento del contributo ambientale Conai spetta ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi ed avviene attraverso una quota di partecipazione fissa – una tantum – più una variabile in relazione ai ricavi complessivi dell’azienda.
Ricorda: il contributo Conai serve a sostenere gli oneri della raccolta differenziata, organizzata dai comuni, e delle attività di recupero, riciclo e valorizzazione dei rifiuti di imballaggio.
I soggetti che acquistano merce imballata per l’esercizio della propria attività o per uso proprio, che non provvedono alla commercializzazione e alla distribuzione della merce imballata acquistata sono esclusi dall’obbligo di versamento.
L’azienda estera senza stabile organizzazione in Italia non è tenuta al versamento del contributo, ma ha comunque facoltà di sostituire i propri clienti per gli adempimenti consortili. Può farlo nominando un rappresentante fiscale o procedendo all’identificazione diretta della propria azienda.
Secondo gli articoli 221 e 224 del D. Lgs. 152/2006, il versamento avviene « in proporzione alla quantità totale, al peso e alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell’anno precedente per ciascuna tipologia di materiale ».
Guida Conai 2020: tutte le novità previste dal Consorzio
Nel mese di febbraio il Consorzio pubblica la guida 2020 del contributo ambientale. Un documento composto da due sezioni: una dedicata ad adempimenti, procedure ed esemplificazioni e una per la modulistica.
La guida contiene tutti gli aggiornamenti e le novità che l’ente ha adottato nel nuovo anno: nuove definizioni per le fasce di diversificazione per gli imballaggi plastici, nuovi provvedimenti giurisprudenziali, semplificazioni e aggiornamenti di procedure dedicate alle piccole imprese e novità in materia di rimborso e di esenzione del contributo per le esportazioni.
Conai: cambiano le modalità di adesione e di recesso
A partire dal 1° luglio 2020 i soggetti interessati dal versamento obbligatorio o volontario del contributo ambientale devono aderire al Consorzio procedendo esclusivamente all’iscrizione online.
Lo stesso vale per le comunicazioni relative ad eventuali variazioni anagrafiche o per richiedere il recesso.
Altra novità riguarda le imprese produttrici/utilizzatrici di imballaggi con ricavi inferiori a 500.000 €, alle quali viene data la possibilità di aderire al Consorzio attraverso la procedura semplificata, ossia tramite la propria associazione di categoria. Lo stesso vale anche per le aziende agricole che, in forma volontaria, scelgono di sostenere le attività del Consorzio.
Le aziende di nuova costituzione o già costituite che avviano un’attività legata alla produzione o all’utilizzo di imballaggi, aderiscono al Conai entro un mese dalla data di inizio dell’attività.
Nuove definizioni per le fasce contributive degli imballaggi in plastica
Dal 1° gennaio 2020 la diversificazione finora prevista per gli imballaggi in plastica si arricchisce di nuove definizioni e precisazioni:
- Fascia A: imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata; in prevalenza da circuito C&I
- Fascia B1: imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da Circuito Domestico
- Fascia B2: imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo in fase di consolidamento e sviluppo – da Circuito Domestico e/o C&I
- Fascia C: imballaggi con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali
Procedure di esenzione e di rimborso per esportazioni: gli aggiornamenti 2020
Le imprese obbligate al versamento del Contributo Ambientale Conai che esportano le merci imballate possono richiedere l’esenzione dal versamento o il rimborso di quanto corrisposto. A tal proposito, l’ente diffonde le nuove modalità previste con la Guida 2020.
Procedura di esenzione “ex-post” per esportazioni
I consorziati che durante l’anno hanno acquistato imballaggi o materiale di imballaggio gravati dal contributo ambientale e che – in seguito – li hanno esportati (pieni e/o vuoti) o ceduti in esenzione a clienti esportatori possono richiedere il rimborso del contributo Conai versato.
La richiesta va fatta entro l’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’acquisto della merce imballata e la relativa cessione. I soggetti che presentano domanda di rimborso entro 30 giorni dall’ordinaria scadenza ricevono un rimborso pari al 75% dell’importo spettante. Le richieste formulate oltre questi termini saranno rigettate.
Procedura di esenzione “ex-ante” per esportazioni
La procedura “ex-ante” si basa sulla possibilità di determinare la quota di imballaggi che si prevede di esportare. Su questa quota, detta plafond, è possibile chiedere l’esenzione dal versamento sia al Conai sia ai fornitori.
Il plafond è espresso in percentuale, basato sulle risultanze dell’anno precedente e calcolato sulle quantità di ogni singolo materiale di imballaggio. Per gli imballaggi diversificati – carta e plastica – si tiene conto anche della singola tipologia di imballaggio.
Fino alla determinazione del nuovo plafond è possibile usare quello dell’anno precedente.
Il Consorzio precisa che questa procedura è preferita per le imprese che acquistano imballaggi oggetto di prima cessione. Per le altre, che effettuano esportazioni in momenti successivi alla prima cessione, si consiglia la procedura “ex-post”.
La richiesta di esenzione viene fatta al Conai e ai fornitori nel rispetto dei relativi moduli; non bisogna più attendere l’autorizzazione scritta del Consorzio per procedere verso i fornitori. La richiesta di esenzione va inoltrata entro e non oltre l’ultimo giorno del mese di febbraio.
L’ente informa che, esclusivamente per il 2020 e in relazione ai soli materiali sottoposti a diversificazione plastica e carta, è possibile chiedere ai fornitori una percentuale unica di esenzione (plafond) per ogni materiale.
Procedura di compensazione import-export
Questa procedura è riservata ai consorziati che effettuano sia importazione sia esportazione di imballaggi o di materiale di imballaggio; ancor più se caratterizzate da un equilibrio economico stabile tra le due attività. Con questa procedura è possibile definire un saldo estero su estero, ossia di versare la sola quota spettante e risultante dalla differenza tra le due partite.
Per i materiali oggetto di diversificazione, carta e plastica, la compensazione va fatta in riferimento alle singole tipologie di materiale.
Procedura di esenzione ex-post per esportazione di imballaggi pieni dichiarati con le procedure semplificate
Le imprese che hanno effettuato esportazioni di imballaggi pieni dal 01/01/2019 e che hanno provveduto alle dovute dichiarazioni al Conai tramite le procedure semplificate, accedono al rimborso del contributo ambientale se raggiunta la nuova soglia fissata a 4.000 €.
È possibile richiedere il rimborso solo per gli importi superiori ai 100 €.
La richiesta di rimborso va inoltrata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le esportazioni. Sono ammesse le richieste pervenute all’ente entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza ordinaria, per un rimborso pari al 75% della somma spettante.
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Al fine di adattare l’entità del contributo ambientale alle necessità del territorio nazionale, il Consorzio tende a modificare costantemente gli importi e ad aggiornare le procedure.
Con Tecno Vat hai a disposizione uno staff esperto in fiscalità internazionale, sempre aggiornato e disposto a seguire le tue pratiche ovunque tu sia.
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