Stabile organizzazione ed e-commerce: dalle definizioni alla digital tax 2021
La definizione di “stabile organizzazione” non è condivisa allo stesso modo dalle autorità fiscali di tutti i Paesi, ma questo non vuol dire che individuare a cosa si riferisce il concetto non sia importante per il contribuente e l’amministrazione finanziaria per determinare con esattezza se e dove il reddito prodotto debba essere assoggettato ad imposizione. Questo sia per le stabili organizzazioni all’estero di soggetti residenti sia per per i non residenti. Sappiamo che operare in un mercato straniero comporta valutazioni in riferimento al Paese, alle opportunità di investimento e alla pressione fiscale.
La sempre maggiore interazione ed integrazione delle economie e dei mercati e l’espansione degli e-commerce ha reso necessario regolare l’ordinamento tributario internazionale.
Approfondiamo, quindi, le misure necessarie per affrontare le sfide della nuova economia globalizzata.
OCSE e ONU: la definizione di stabile organizzazione
Il Progetto BEPS – Base Erosion Profit Shifting – ha l’obiettivo di contrastare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale.
La stabile organizzazione rappresenta il criterio principale per determinare se, in base al diritto tributario internazionale, uno Stato abbia o meno poteri impositivi su un’impresa estera che svolge la propria attività economica all’interno del suo territorio.
Al fine di determinare con chiarezza cosa si intende per stabile organizzazione bisogna fare riferimento alle definizioni di due modelli, uno elaborato dall’OCSE – Organizzazione per lo Sviluppo Economico – e l’altro dall’ONU.
Modello OCSE
L’art. 5 del modello OCSE la identifica come una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. Abbiamo quindi due condizioni: l’esistenza di un qualcosa di fisso, come locali, materiali, attrezzature e lo svolgimento di un’attività economica correlata alla struttura.
Ha valenza ai fini fiscali solo dal momento in cui l’impresa inizia a svolgere la sua attività in modo continuativo nella sua sede fissa.
Oltre la definizione generale, l’OCSE parla anche di stabile organizzazione in mancanza di sede fissa, come nel caso di succursali, uffici, cantieri, cave o altri luoghi di montaggio, in quanto nonostante queste non siano fisse, l’imprenditore si serve comunque di persone che svolgono l’attività in suo nome, disponendo del potere di concludere contratti in nome e per conto dell’impresa.
Modello ONU
La differenza con il modello OCSE risiede nel fatto che l’ONU elabora il concetto ai fini della conclusione di accordi tra Paesi industrializzati e Paesi emergenti. In particolare si sofferma sul ruolo dell’agente con status indipendente: qualora la sua attività sia svolta interamente o quasi interamente per conto di un’unica impresa, si configura una stabile organizzazione in quanto l’agente non può essere considerato indipendente.
Inoltre, la stabile organizzazione si configurerebbe anche nel caso in cui un imprenditore, pur non avendo alcun potere di rappresentanza, mantiene nell’altro stato contraente una scorta di merci che appartengono all’impresa, dalla quale ne preleva regolarmente una parte, per conto di questa.
Stabile organizzazione applicata all’e-commerce
Molte società di e-commerce operano con siti web ospitati su server che possono essere di proprietà dell’azienda o noleggiati da un fornitore di servizi cloud, tramite un accordo di hosting di siti web. In questo caso il fornitore rappresenta il cosiddetto agente indipendente.
La società noleggiatrice non rischia la contestazione di stabile organizzazione nello Stato in cui è ospitato l’hosting; in alcuni Paesi è possibile però che anche solo l’accordo sia considerato come costituzione di stabile organizzazione, specie nel caso di un’elevata quantità di siti web ospitati, quindi i profitti da esso derivanti sarebbero attribuiti a questa società.
La dematerializzazione dell’e-commerce
Nel caso dell’e-commerce le attività commerciali avvengono attraverso una piattaforma on line – la compravendita non avviene fisicamente – per questo motivo si parla di dematerializzazione. Ciò contrasta con la nozione di stabile organizzazione, in cui come abbiamo visto, necessita di una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato.
Si può dedurre quindi quanto sia difficile applicare questo concetto ai nuovi modelli di impresa digitale, che accedono ai mercati e producono profitti senza la necessità di utilizzare in loco sedi fisse d’affari.
Perchè si parla di stabile organizzazione di tipo materiale?
L’art.5 del Modello OCSE, di convenzione contro le doppie imposizioni, prevede la possibilità di individuare una Stabile Organizzazione Materia senza presenza fisica. Ciò, dunque, avviene proprio nel caso in cui un’azienda non è presente materialmente all’interno di un altro Stato.
L’art. 1623 del DPR n 917/86 identifica la Stabile Organizzazione di tipo materiale in Italia quella in cui vi sia una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non far risultare una sua consistenza fisica nel territorio dello Stato stesso.
La rideterminazione di Stabile Organizzazione di tipo materiale è diventata necessaria con l’applicazione dell’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate mediante mezzi elettronici.
L’obiettivo è ridurre il nesso tra la presenza fisica di un’attività nel territorio dello Stato e l’assoggettabilità alla normativa fiscale, che nelle attività digitali non esiste, infatti l’assoggettabilità a tassazione dei redditi è collegata a vincoli di diversa natura.
Digital Tax italiana 2021: cos’è?
Il 15 gennaio 2021, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, prende via la digital tax italiana, cioè l’imposta sui servizi digitali, con aliquota al 3% istituita dalla Legge di Bilancio 2019, modificata dalla Manovra economica del 2020.
Il versamento dell’imposta deve avvenire entro il 16 marzo 2021, mentre la scadenza per gli adempimenti dichiarativi è fissata al 30 aprile 2021.
I soggetti passivi della tassa sono gli esercenti attività d’impresa, anche non residenti, che nel corso dell’anno hanno realizzato ricavi non inferiori a 750 milioni di euro in tutto il mondo, di cui almeno 5,5 milioni di euro nel territorio dello Stato.
Nello specifico si applica alla fornitura di servizi digitali indicati di seguito:
- veicolazione su un’interfaccia digitale – software, sito web, applicazioni – di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia
- messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi.
- trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.
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