Regime IVA OSS, One Stop Shop: da luglio nuove regole per le vendite online in Ue
Il 1° luglio 2021 entrano in vigore importanti novità in ambito IVA che interessano chi vende online in Ue tramite marketplace ed e-commerce. L’obiettivo dell’Unione è quello di uniformare gli adempimenti fiscali per le imprese europee che vendono online; creare un sistema di regole che favorisca l’economia digitale in Europa, eliminando le differenze tra i vari Stati membri. Un sistema che si integra nel progetto DSM Digital Single Market – Mercato Unico Digitale – partito nel 2016. Approfondiamo insieme quali sono le novità che modificano la Direttiva IVA 2006/112/CE e che interessano i soggetti passivi impegnati nelle vendite a distanza in Ue.
Vendite a distanza Ue: nuovi obblighi per il B2C
Le novità riguardano nello specifico il settore B2C – Business to Consumer – cioè le vendite a distanza, all’interno dell’Unione europea, tra impresa e consumatore. Tutte le aziende con sede in Italia che vendono in un altro Paese Ue tramite e-commerce o marketplace, dovranno adeguarsi alle nuove regole.
Cosa cambia rispetto ad oggi?
Oggi, l’impresa italiana che vende online ad un consumatore in un altro Stato dell’Unione europea applica l’IVA nello stesso modo in cui questa è applicata ad un’operazione che avviene interamente in Italia.
Nel caso in cui il totale delle vendite effettuate nel Paese estero dall’impresa italiana superi la soglia stabilita, che varia da Paese a Paese, il venditore è soggetto alle norme IVA dello Stato dell’acquirente e deve registrarsi in quello Stato. La soglia in molti Paesi Ue è di 35.000 euro, ma può arrivare anche a 100.000 euro.
Dal 1° luglio, invece, sarà introdotta una soglia unica di 10.000 euro, valida in tutti gli Stati membri Ue, ad eccezione del Paese in cui l’impresa è stabilita. Tale soglia corrisponde a quella attualmente in vigore per i servizi TBE – Telecommunications, Broadcasting and Electronically supplied services – cioè servizi di telecomunicazione e radiodiffusione, sviluppo di siti web, software, web hosting, app, sviluppo di database, intrattenimento digitale, didattica online.
Per il calcolo della soglia vanno considerati i fatturati sia delle vendite a distanza, sia dei servizi TBE.
Cosa succede al superamento della soglia unica? Anche in questo caso c’è una novità.
Dal MOSS all’OSS: One Stop Shop, il nuovo portale online
Il MOSS – Mini One Stop Shop – è stato introdotto come sistema utile alla semplificazione del luogo di tassazione dell’IVA, corrispondente allo Stato membro del consumatore finale e non a quello in cui si è identificati. Il regime, infatti, aveva lo scopo di evitare l’identificazione in ogni Stato membro in cui si concludeva la vendita online.
Dal 1° luglio il regime opzionale MOSS si estende a tutti i servizi B2C che hanno luogo in Stati membri in cui il fornitore non è stabilito, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alcune cessioni nazionali di beni, trasformandosi in OSS – One Stop Shop – il nuovo sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale.
Attraverso questo portale l’impresa che supera la soglia di 10.000 euro può versare l’IVA dovuta ai diversi Paesi Ue.
Il regime One Stop Shop include:
- le vendite a distanza intracomunitarie di beni da parte di fornitori o tramite l’utilizzo di un’interfaccia elettronica (marketplace, ecommerce o portali analoghi)
- le vendite nazionali di beni effettuate tramite l’uso di un’interfaccia elettronica
- prestazione di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti in Ue o soggetti passivi stabiliti in Ue ma non nello Stato membro di consumo, verso i consumatori finali (soggetti non passivi)
Il regime IOSS – Import One Stop Shop – sarà dedicato, invece, alle vendite a consumatori finali di beni importati da Paesi terzi con spedizione di valore non superiore a 150,00 euro.
Soggetti e modalità di accesso all’OSS
Per accedere all’OSS è necessario registrarsi tramite sezione apposita nel portale dell’Agenzia delle entrate; la registrazione è aperta dal 1° aprile 2021. I soggetti iscritti al MOSS alla data del 30 giugno 2021, passeranno automaticamente al nuovo regime OSS dal 1° luglio.
Possono aderire al regime OSS i seguenti i soggetti passivi IVA:
- domiciliati o residenti in Italia che si occupano di vendite a distanza o cessione di beni, tramite interfaccia elettronica, a soggetti non passivi all’estero
- domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato Ue
- domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione in Ue, optando quindi per l’identificazione diretta o per la nomina di un rappresentante fiscale
Il soggetto passivo che sceglie di avvalersi dello sportello unico deve registrarsi nello Stato membro di identificazione, che nel regime Ue risulterà come sede della propria attività economica. Se la sede della propria attività economica non è fissata in Ue si considera lo Stato in cui si ha stabile organizzazione. Nel caso di più stabili organizzazioni si ha la facoltà di scegliere lo Stato membro di identificazione.
Ai fini dell’OSS, per i soggetti passivi Ue il numero di identificazione IVA sarà lo stesso di quello originario, usato anche per le dichiarazioni IVA nazionali.
Diversamente, gli operatori economici che ricorrono al regime IOSS ricevono apposito numero identificativo IVA.
Iscrizione OSS: come funziona e vantaggi
L’OSS funziona come sportello unico allo scopo di semplificare gli obblighi IVA per tutte le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in Ue. Grazie allo sportello unico è possibile:
- registrarsi ai fini IVA in un unico Stato membro per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di consumatori presenti in altro Stato dell’Unione europea
- presentare un’unica dichiarazione IVA elettronica ed effettuare un solo pagamento comprendente l’IVA di tutte le operazioni effettuate
- collaborare con l’Amministrazione fiscale dello Stato membro in cui è avvenuta la registrazione per l’OSS, in un’unica lingua, indipendentemente dallo Stato in cui sono avvenute vendite e/o cessioni
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Le autorità estere, mediante l’Agenzia delle Entrate, possono effettuare degli audit, cioè verifiche sui dati inviati dai venditori e richiedere documentazione in lingua.
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