Spese di rappresentanza 2019: come ottenere il rimborso IVA estera
Sempre più spesso le aziende si ritrovano per affari all’estero e le spese di rappresentanza a cui vanno incontro sono anche abbastanza elevate. Basti pensare, ad esempio, al denaro speso per gli eventi, quali mostre, esposizioni, fiere; per i viaggi e l’alloggio dei propri dipendenti.
È importante tu sappia che puoi recuperare l’IVA estera di molti costi sostenuti per le attività lavorative in un altro Stato membro UE.
L’art.108 comma 2 del Tuir definisce che la deducibilità delle spese di rappresentanza è possibile nel periodo d’imposta in cui sono sostenute, a condizione che soddisfino 3 requisiti fondamentali: gratuità, congruità, inerenza.
Cosa sono le spese di rappresentanza?
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate rientrano nelle spese di rappresentanza:
– spese per viaggi turistici: per attività ed eventi promozionali di beni e servizi prodotti e scambiati dalle imprese;
– spese per feste: eventi e ricevimenti per ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose;
– spese per feste ed altri eventi: inaugurazioni di nuove sedi ed uffici delle imprese;
– spese per feste e ricevimenti: mostre, fiere, esposizione di beni e servizi prodotti dalle imprese;
– spese varie: per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente in convegni, seminari, manifestazioni;
– spese di sponsorizzazione: sostenute per aumentare il prestigio dell’impresa, a condizione che tale attività non sia riconducibile ad un’aspettativa di incremento delle vendite.
Vanno considerate anche le spese di ospitalità, quelle sostenute per fornitori, giornalisti che partecipano a fiere e mostre e quelle sostenute per i clienti ed altri destinatari.
Vi sono però delle spese di ospitalità non rientranti nel plafond dei limiti di deducibilità: spese di viaggio, vitto e alloggio per ospitare clienti, anche se potenziali, in occasione di mostre, fiere, eventi, visite all’impresa.
I requisiti delle spese di rappresentanza 2019 e la loro deducibilità
Le spese di rappresentanza 2019 sono identificate come tali se rispettano 3 requisiti necessari, così come stabilito dall’art.1 del D. M. 19/11/2008.
Gratuità: il fatto che le spese siano gratuite permette di distinguerle dalle spese di pubblicità, le quali si basano su un rapporto tra due parti, in cui una cede una prestazione e l’altra ne beneficia, provvedendo ad un pagamento.
Inerenza: spese sostenute e documentate per l’erogazione gratuita di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni; spese, quindi, sostenute con coerenza al settore di appartenenza dell’impresa.
Congruità: occorre una motivazione adeguata sul perchè le spese di rappresentanza rispondono ai criteri di inerenza e competenza economica; è necessario che non sia rilevato un difetto di motivazione.
Deducibilità e detraibilità delle spese di rappresentanza
La deducibilità si riferisce agli oneri che possono essere sottratti al reddito prima di calcolare l’imposta da pagare.
La detraibilità, invece, si riferisce ai costi che vanno sottratti direttamente alle imposte da pagare, diminuendone così l’importo da pagare.
L’art. 108 prevede che la deducibilità delle spese di rappresentanza sia commisurata all’ammontare di ricavi e proventi della gestione dell’impresa, risultante dalla dichiarazione dei redditi del periodo di riferimento.
Le spese di rappresentanza sono deducibili al 100% dal reddito d’impresa solo se di valore unitario non superiore a 50,00 euro e fatta eccezione per le spese di vitto e alloggio per ospitalità dei clienti che, invece, sono deducibili al 75%.
Superato questo valore la deducibilità rispetterà determinati valori. Avremo quindi una deducibilità legata percentualmente ai ricavi, secondo le seguenti soglie:
- 1,5% di ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro:
- 0,6% di ricavi e proventi parte eccedente di 10 milioni e fino a 50 milioni di euro
- 0,4% di ricavi e proventi parte eccedente 50 milioni di euro
Sono detraibili, invece, le spese di vitto e alloggio per ospitare clienti per mostre, fiere, eventi e le trasferte dei dipendenti, le spese di rappresentanza per beni di costo unitario non superiore a 50,00 euro; al di sopra di quest’importo sono totalmente indetraibili.
Nel caso degli omaggi, se il bene è stato prodotto e/o commercializzato dall’impresa, l’IVA è sempre detraibile e le spese deducibili integralmente fino a 50,00 euro.
Dopodichè i costi rientrano nel plafond delle spese di rappresentanza.
Spese di rappresentanza per imprese di nuova costituzione
Per le imprese di nuova costituzione l’art.1 comma 3 del D. M. 19/11/2008 stabilisce regole particolari a cui fare riferimento.
Le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti i primi ricavi e proventi, possono essere dedotte dal reddito del periodo di riferimento prima di calcolare l’imposta da pagare.
Le spese sostenute devono però essere inferiori all’importo deducibile.
Queste regole non sono applicabili alle spese di ospitalità.
Per le start-up, ad esempio, senza ricavi nei primi esercizi, si possono dedurre le spese di rappresentanza nel primo esercizio utile in cui si hanno dei ricavi ed in quello successivo ancora, nel limite del plafond.
Spese di rappresentanza e spese di pubblicità: la differenza sostanziale
Uno degli aspetti essenziali per la definizione delle spese di rappresentanza è la gratuità, quindi la mancanza di un corrispettivo o una controprestazione da coloro che ricevono beni e servizi.
Riuscire ad individuarle correttamente non è semplice.
Per questo motivo è a disposizione un canale attraverso cui il contribuente può presentare istanza di interpello all’amministrazione finanziaria, così da ottenere chiarimenti in merito.
Le spese di rappresentanza differiscono da quelle di pubblicità, in quanto queste ultime sono caratterizzate da un rapporto sinallagmatico – contratto bilaterale a prestazioni corrispettive – in cui una delle due parti ha una prestazione in denaro e l’altra parte pubblicizza prodotto, servizi, attività. Queste spese sono totalmente deducibili se, quindi, hanno come scopo la propaganda e vi è un’entrata economica.
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Ti aiutiamo a recuperare l’IVA pagata in un altro Stato dell’Unione Europea, per le spese di rappresentanza della tua impresa.
L’istanza di rimborso IVA estera và presentata entro il 30 settembre 2019, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Provvederemo ad interfacciarci con il Paese UE, a gestire la pratica di recupero IVA, in base ai requisiti richiesti da ogni Stato e alla natura dei beni e servizi erogati dalla tua impresa.
I nostri esperti madrelingua operano nel rispetto della Direttiva Europea 2008/9/CE del 12/12/2008 che regola le modalità di rimborso nella Comunità Europea.
Tu continui ad investire nelle tue attività, noi pensiamo a farti recuperare quanto ti spetta!