Rimborso Iva estera UE: le scadenze del 2018
Le aziende che sostengono costi nei paesi della Comunità Europea possono recuperare l’IVA versata ai fornitori esteri per acquisti legati alle loro attività (prodotti, servizi) mediante domande ad hoc, inoltrate ai ministeri dei paesi di riferimento.
È quanto disposto dalla Direttiva 2008/CE del 12/12/2008; inoltre è possibile recuperare anche l’IVA sui costi sostenuti in Svizzera, Norvegia e Principato di Monaco, grazie ad accordi di reciprocità siglati nel tempo.
Quali sono le spese soggette all’Iva europea?
Possono ottenere il rimborso dell’Iva versata in paesi comunitari le imprese che hanno sostenuto costi per:
- servizi fieristici
- ticket di ingresso, pass
- organizzazione di eventi
- servizi relativi a beni immobili
È soprattutto sulle trasferte aziendali affrontate durante l’anno che è importante questa operazione, in particolare su:
- trasferte per clienti
- trasferte istituzionali
- trasferte per montaggi e installazioni di beni/strumenti venduti
- assistenza, sopralluoghi tecnici
- convention, seminari
- alberghi, ristoranti
- pedaggi autostradali, carburante, riparazione dei mezzi in caso di danni,
- taxi, noleggio
Il servizio di rimborso iva estera Tecno Vat
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Le domande di rimborso, infatti, vanno inoltrate trimestralmente/semestralmente, per un massimo di 4 per anno corrente; in merito all’annualità del 2017, la scadenza per la presentazione delle domande di rimborso dell’Iva comunitaria è il 30 settembre 2018, fatta eccezione per Svizzera e Norvegia, per le quali a scadenza è il 31 maggio e l’Olanda, che ha una retroattività di ben 5 anni.
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