Esportazione libri: il ruolo dell’editore nella commercializzazione all’estero
In Italia viene normalmente applicata l’IVA plurifase, come da normative dell’Unione Europea, che vede l’IVA applicata in ogni fase di commercializzazione del bene o servizio, fino al consumo.
Tuttavia, esistono sistemi speciali per la determinazione dell’IVA, come nel caso dell’editoria – ma anche sali e tabacchi, fiammiferi, gestori telefonici, vendita al pubblico di biglietti relativi al trasporto pubblico, mezzi tecnici per il settore delle telecomunicazioni – in cui il pagamento dell’IVA spetta ad un solo soggetto, l’editore, cioè colui che assume il rischio della commercializzazione del prodotto editoriale.
Si tratta del cosiddetto regime IVA monofase.
L’art. 74 nel commercio libri: il regime IVA monofase dell’editore
Nel commercio libri e altri prodotti editoriali, l’art. 74 comma 1 lettera C prevede l’applicazione del regime monofase, in cui l’imposta applicata al prezzo di vendita fa carico esclusivamente all’editore.
Nella commercializzazione dei prodotti editoriali, quindi, vi è un’unica cessione soggetta ad IVA, quella tra editore e consumatore finale. Il rivenditore e il distributore non fanno parte, giuridicamente e fiscalmente, della compravendita ai fini IVA.
L’editore, quindi, è tenuto a corrispondere l’imposta in base al venduto per le cessioni di giornali, cataloghi, prodotti editoriali, da parte di associazioni dilettantistiche e associazioni senza scopo di lucro, quotidiani e periodici venduti insieme a beni che non siano supporti integrativi fisici. Per questi ultimi, infatti, dal 1 gennaio 2014, si applica l’aliquota propria per ciascun bene venduto, del 4%; inoltre possono essere abbinati solo a specifiche categorie di libri, come quelli scolastici, universitari – tra cui i dizionari – e quelli per disabili visivi.
Import e Export: regime IVA per i prodotti editoriali
Nel caso delle importazioni l’imposta viene corrisposta in dogana, sul prezzo di vendita al pubblico.
Occorre distinguere, però, tra:
– prodotti editoriali destinati ad essere rivenduti: all’importatore è applicata l’IVA; all’editore il regime monofase o la forfetizzazione della resa – modalità più utilizzata dagli operatori del settore.
– prodotti editoriali destinati al consumo diretto: una volta usciti dal Paese di origine hanno raggiunto la meta finale, quindi l’IVA è corrisposta definitivamente dal cessionario.
Nel caso di acquisto nella comunità europea l’IVA è applicata sul prezzo di vendita al pubblico in Italia e non è detraibile; se destinato alla rivendita, l’IVA viene applicata secondo le regole previste per gli acquisti intracomunitari.
Nel caso dell’esportazione a nome dell’editore, la cessione non è imponibile; se l’esportazione avviene a nome del distributore è non imponibile e non contribuisce al plafond dell’esportatore abituale.
Per gli acquisti intracomunitari l’imposta si applica sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato.
L’emissione della fattura non è obbligatoria, tranne in caso di esportazione, anche intracomunitaria. La fattura emessa dovrà contenere la dicitura “IVA assolta dall’editore – art. 74 DPR 633/72”.
Vendita libri nuovi e usati. Cos’è il tax credit librerie?
Il tax credit librerie si rivolge alle attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio dei libri in esercizi specializzati con codice Ateco 47.61 o 47.79.1.
Con provvedimento del 12 dicembre 2018 l’Agenzia delle Entrate ha definito la possibilità di recuperare il credito d’imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, inclusi libri usati.
È riconosciuto, quindi, un credito d’imposta stabilito sulla base degli importi pagati per IMU, TASI e TARI in riferimento ai locali dove si svolge l’attività, spese di locazione, mutuo, imposta sulla pubblicità, tassa per occupazione del suolo pubblico, contributi previdenziali ed assistenziali rivolti ai dipendenti.
I beneficiari del tax credit librerie: al via le domande!
Il tax credit è destinato alle librerie, compresi gli esercenti che effettuano la vendita al dettaglio di libri di seconda mano – codice Ateco 47.79.1 – fino ad un importo massimo di 10.000 euro, che sale a 20.000 euro per le librerie indipendenti.
La domanda per il tax credit librerie – credito d’imposta introdotto dalla legge di Bilancio 2018 – può essere presentata a partire dal 3 giugno 2019 fino alle ore 12 del 30 settembre 2019.
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione, tramite modello F24, il quale deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Esportazione libri: vendere all’estero con il rappresentante fiscale
Le vendite a distanza non costituiscono acquisti intracomunitari e sono soggette ad IVA nel territorio italiano, se è superata la soglia di 35.000 euro annui o se la tassazione è applicata nel territorio del cedente. In questo caso è necessario ricorrere all’identificazione diretta o nominare un rappresentante fiscale. Per questo tipo di cessioni l’IVA fa capo al regime speciale di cui all’art.74.
Per l’esportazione di libri ed altri prodotti editoriali – operazioni rilevanti ai fini IVA – il soggetto non residente può adempiere ai relativi obblighi solo nominando il rappresentante fiscale, il quale è responsabile con il soggetto non residente per tutti gli obblighi previsti dalla normativa e per il pagamento dell’IVA dovuta.