Nuova riforma noleggio veicoli industriali: come contrastare il cabotaggio illegale
Il Consiglio dei Trasporti ha approvato la proposta di modifica che l’Unione europea intende attuare alla Direttiva 2006/1/CE. Si tratta di una riforma sull’utilizzazione dei veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto merci su strada. I destinatari sono gli Stati membri Ue, i quali devono conformarsi alla Direttiva entro il 21 agosto 2023. Le novità riguardano il noleggio veicoli industriali e il contrasto al cabotaggio illegale. Vediamo in cosa consiste la riforma e come sono coinvolti i Paesi Ue.
Noleggio veicoli senza conducente: la Direttiva 2006/1/CE
La Direttiva 2006/1/CE non permette di sfruttare i vantaggi correlati all’utilizzo dei veicoli presi a noleggio. Da qui nasce la proposta di modifica del Parlamento europeo e del Consiglio. Con la Direttiva del 2006 ogni Stato membro consente l’utilizzo di veicoli noleggiati da imprese stabilite in un altro Stato Ue esclusivamente alle seguenti condizioni:
- il veicolo è immatricolato o messo in circolazione in conformità alla legislazione dello Stato
- il contratto prevede il noleggio senza conducente e non è abbinato ad altro tipo di contratto con la stessa impresa
- il veicolo noleggiato è a disposizione solo dell’impresa che lo utilizza, per la durata del contratto di noleggio
- il veicolo noleggiato è guidato dal personale dell’impresa che lo utilizza
A bordo del veicolo devono essere custoditi il contratto di noleggio o un estratto in cui siano presenti nome del noleggiante e del noleggiatore, data e durata del contratto, identificazione del veicolo. Qualora non sia il conducente a noleggiare il veicolo, è necessario esporre in caso di controllo, il contratto di lavoro del conducente.
In entrambi i casi i documenti possono essere in formato cartaceo o elettronico e sostituiti da un documento equivalente rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro.
Dalla Direttiva 2006/1/CE alla riforma sul noleggio veicoli industriali
Con la modifica della Direttiva 2006/1/CE si eliminano le restrizioni esistenti e viene istituito un quadro normativo chiaro e uniforme. I trasportatori hanno così parità di accesso al mercato dei veicoli a noleggio in tutta l’Unione europea. Possono affrontare più facilmente domande stagionali, temporanee o supplementari e provvedere alla sostituzione di veicoli difettosi o guasti.
Con questa modifica ogni Stato membro consente l’utilizzazione nel suo territorio di veicoli noleggiati da imprese stabilite nel territorio di un altro Paese Ue.
Se il veicolo noleggiato è immatricolato o messo in circolazione conformemente a quanto stabilito in un altro Paese dell’Unione, lo Stato in cui è stabilita l’impresa può:
- limitare l’utilizzo del veicolo nel suo territorio, a seguito di un periodo di 30 giorni da parte della stessa impresa
- diminuire il numero di mezzi, stabilendone un numero minimo pari almeno al 25% del parco di veicoli per il trasporto merci messo a disposizione dell’impresa
- ridurre l’impiego degli automezzi per le operazioni di trasporto per conto proprio
Il noleggio dei veicoli industriali consente una riduzione dei costi per le imprese che trasportano merci per conto proprio o per conto terzi. I veicoli noleggiati sono più nuovi, sicuri e meno inquinanti rispetto alla flotta media; contribuiscono ad aumentare la produttività e la competitività delle imprese.
Il contrasto al cabotaggio illegale
Al fine di contrastare il cabotaggio illegale, le autorità competenti devono registrare nei rispettivi registri elettronici nazionali i numeri di immatricolazione dei veicoli noleggiati da un altro Stato membro. Nella proposta per la modifica della Direttiva si fa presente la necessità di stabilire i requisiti minimi relativi ai dati da inserire nel registro, così da rendere uniforme tale obbligo in tutti i Paesi dell’Unione europea.
Ricordiamo che per cabotaggio stradale s’intende il trasporto, a titolo temporaneo, effettuato all’interno di uno stato comunitario diverso da quello in cui risiede il conducente o l’impresa di autotrasporto.
Trasporto internazionale: la dichiarazione distacco autisti
L’elevata mobilità nel settore del trasporto internazionale su strada richiede siano assicurate la libera circolazione delle merci, condizioni di lavoro eque e adeguate per i lavoratori e per le imprese. Per il corretto funzionamento del mercato interno è necessario vi sia equilibrio tra condizioni sociali e lavorative dei conducenti; ciò in termini di concorrenza leale tra trasportatori nazionali ed esteri.
I trasportatori devono trasmettere la dichiarazione distacco autisti alle autorità nazionali competenti dello Stato membro in cui il conducente è distaccato. Il distacco termina nel momento in cui il conducente lascia lo Stato dell’Unione europea in cui ha effettuato trasporto internazionale di merci o passeggeri. Le imprese di trasporto sono responsabili di eventuali infrazioni.
Cosa contiene la dichiarazione distacco autisti?
La dichiarazione distacco autisti contiene le seguenti informazioni:
- identità del trasportatore anche mediante numero della licenza comunitaria
- recapiti del gestore dei trasporti o altra persona addetta ai contatti e all’invio di documenti con le autorità competenti dello Stato membro ospitante
- identità, indirizzo di residenza e numero della patente di guida del conducente
- data di inizio del contratto di lavoro del conducente
- data di inizio e fine distacco previsto
- numero di targa del veicolo
- specifica sulla tipologia di trasporto (merci, passeggeri, internazionale, cabotaggio)
Il trasportatore deve avere a disposizione una copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite l’IMI – interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno – e la prova delle operazioni di trasporto svolte nel Paese ospitante (es. lettera di vettura elettronica).
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