Codice LEI: l’obbligo d’imposta assolto con il rappresentante fiscale
Come previsto dalla Direttiva MiFID 2 – Markets in financial instruments directive – e dal Regolamento MIFIR – Markets in financial instruments regulation – dal 3 gennaio 2018 tutti i soggetti giuridici titolari di conto titoli presso intermediari finanziari, persone giuridiche legalmente o finanziariamente responsabili dell’esecuzione di transazioni finanziarie e stipula dei contratti legali, fondi di investimento, organizzazioni governative e sovranazionali, sono obbligati a dotarsi del codice LEI.
Cos’è il codice LEI?
Il codice LEI – Legal Entity Identifier – è un codice alfanumerico di 20 caratteri che identifica una persona giuridica secondo lo standard ISO 17442 nelle transazioni finanziarie di tutto il mondo, in tutti i mercati e sistemi giuridici.
Al codice LEI è associato un insieme di informazioni che consentono di identificare ciascun soggetto giuridico, tra cui codice fiscale, denominazione sociale ufficiale, sede legale, Paese di costituzione, indirizzo e dati relativi alla struttura della società, data della prima assegnazione del codice LEI, ultimo aggiornamento delle informazioni ad esso associate e la data di scadenza.
Qual è l’obiettivo del Legal Entity Identifier?
L’obiettivo del codice LEI è semplificare le procedure di identificazione e controllo del soggetto che effettua operazioni e transazioni finanziarie, su scala internazionale.
Ogni persona giuridica a cui è assegnato il codice LEI rende trasparenti e fruibili a tutti i propri dati; ciò allo scopo di creare un archivio globale che contenga tutte le informazioni chiave per una migliore gestione e valutazione dei rischi finanziari, per prevenire e limitare abusi e frodi, agevolando il riconoscimento dei soggetti coinvolti.
Chi sono i soggetti che devono richiedere il codice LEI?
Secondo quanto disposto dall’Autorità europea degli strumenti e dei mercati finanziari – ESMA – ogni società che opera nei mercati finanziari di tutto il mondo deve richiedere il codice LEI:
– Soggetti iscritti al Registro Imprese
– Fondi di Investimento
– Fondi di Pensione
– Altri Enti
Le persone fisiche non hanno l’obbligo di richiedere il Legal Entity Identifier.
Imposta sulle transazioni finanziarie: quando si applica?
Al fine di disincentivare le speculazioni finanziarie a breve termine, che risultano destabilizzanti per il mercato, alle transazioni finanziarie è applicata un’imposta.
Vediamo in quali situazioni questa è applicata:
– ai trasferimenti delle proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, emessi da Società residenti nel territorio dello Stato e titoli rappresentativi di tali strumenti finanziari, a prescindere dalla residenza del soggetto emittente.
– alle operazioni sugli strumenti finanziari che si riferiscono ad azioni o strumenti partecipativi o il cui valore dipende da questi; operazioni sui valori mobiliari che consentono di vendere e acquisire azioni o strumenti e che comportano un regolamento in contanti in merito a strumenti finanziari, inclusi warrants, covered warrants e certificates.
– operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano su negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi, titoli rappresentativi, o derivati da valori mobiliari.
Quando non si applica l’imposta sulle transazioni finanziarie?
L’imposta sulle transazioni finanziarie non si applica quando la controparte è rappresentata da Unione europea, Banca Centrale europea, Banche centrali degli Stati membri Ue, banche centrali ed organismi che gestiscono le riserve ufficiali di altri Stati, enti o Organismi internazionali costituiti sulla base di accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
Inoltre, da soggetti che effettuano transazioni e operazioni che favoriscono la liquidità delle azioni emesse dalla società; dagli enti di previdenza obbligatoria e altre forme pensionistiche complementari.
Chi sono i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta?
L’imposta è dovuta da ciascuna controparte della transazione, indipendentemente dallo Stato di residenza e dal luogo di conclusione delle operazioni.
Il versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie va effettuato:
– tramite banche, società fiduciarie e imprese di investimento che intervengono nell’esecuzione delle operazioni di trasferimento e negoziazione;
– tramite notai che provvedono all’autenticazione di atti relativi alle operazioni di trasferimento o negoziazione;
– direttamente dal soggetto passivo.
Soggetti non residenti: rappresentante fiscale per il pagamento dell’imposta
Gli intermediari o gli altri soggetti non residenti che intervengono nell’operazione finanziaria procedono al pagamento dell’imposta tramite la Stabile Organizzazione, se questa è presente.
Coloro che non hanno Stabile Organizzazione sono obbligati a nominare il rappresentante fiscale il quale provvede ad effettuare il versamento dell’imposta mediante il modello F24, in modo distinto per ciascun soggetto rappresentato.
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