Regime IOSS e dichiarazione doganale di importazione: la procedura per i beni di modico valore
Il 3 maggio 2022 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha trasmesso la circolare n. 15/2022 con la quale ha fornito indicazioni sulle procedure relative allo sdoganamento di beni di modico valore nelle vendite a distanza; pone l’attenzione sulla procedura per la compilazione della dichiarazione doganale di importazione e sul regime IOSS per quanto riguarda l’assolvimento dell’IVA.
L’Agenzia delle Dogane si era già esposta in materia di e-commerce con il pacchetto IVA commercio elettronico; ciò mediante la circolare n.26 del 30 giugno 2021. Vediamo tutto nel dettaglio.
Pacchetto IVA digitale: le norme per le vendita a distanza
Le vendite a distanza in ambito unionale sono disciplinate dal VAT Digital Package (Pacchetto IVA digitale) con cui sono state apportate importanti modifiche normative inerenti agli obblighi in materia di vendita a distanza di beni e di prestazioni di servizi; ciò sia per ottenere cooperazione a livello amministrativo sia per contrastare le frodi nel settore.
Il VAT Digital Package è stato presentato dalla Commissione europea il 1° dicembre 2016, poi adottato dal Consiglio Ue il 5 dicembre 2017.
Vendita a distanza IVA: le procedure doganali per le importazioni
La circolare del 30 giugno 2021 focalizza l’attenzione sulle procedure doganali in materia di vendite a distanza di beni di valore trascurabile. Tra le principali novità vi è l’applicazione dell’IVA per tutte le spedizioni di beni importati in Ue da un Paese terzo. L’articolo 3 della Direttiva Ue 2017/2455 ha disposto l’eliminazione dell’esenzione IVA per le spedizioni del valore massimo di 22 euro.
Tutti i beni spediti nel territorio dell’Unione da un Paese extra Ue devono essere oggetto di dichiarazione doganale; nel caso di merce con valore non superiore a 150 euro è possibile utilizzare la modalità dichiarativa semplificata Super Reduced Data Set (dichiarazione H7).
Norme Ue vendita beni a distanza: l’evoluzione
Le norme che sono state applicate con il Pacchetto IVA e-commerce hanno avuto un notevole impatto sulle procedure doganali; da qui è scaturita la necessità di prevedere una modalità dichiarativa semplificata – la dichiarazione doganale H7 – e due modalità di assolvimento dell’IVA per quanto riguarda le importazioni, nello specifico:
- Regime IOSS – Import One Stop Shop: regime dello sportello unico per le importazioni entrato in vigore il 1° luglio 2021;
- Regime speciale di dichiarazione e di pagamento dell’IVA all’importazione.
Importazione beni di modico valore e regime IOSS
Chi effettua vendite a distanza di beni di modico valore (ad esclusione di quelli sottoposti ad accisa, come alcolici e prodotti del tabacco) può scegliere il regime semplificato IOSS; l’acquirente paga l’IVA nel momento in cui avviene la transazione commerciale e il venditore la versa successivamente nello Stato membro.
È necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- il valore intrinseco del bene non supera 150 euro;
- l’unico tributo applicabile è l’IVA;
- non sussistono divieti o restrizioni in merito alla qualità delle merci.
Dichiarazione doganale H7: come funziona
La dichiarazione doganale H7 può essere presentata da qualsiasi soggetto in grado di fornire le informazioni richieste ai fini dell’applicazione delle disposizioni del regime doganale con cui sono dichiarate le merci. La circolare 15/D/2022 dell’Agenzia delle Dogane specifica quali sono i soggetti che possono provvedere alla presentazione della dichiarazione H7; le prime due voci restano invariate, cioè importatore/destinatario e dichiarante/rappresentante. Si aggiunge un terzo soggetto, il rappresentante doganale.
Dichiarazione doganale H7: i soggetti che possono presentarla
La circolare del 2022 specifica che l’importatore coincide con il destinario/acquirente della merce, sia esso persona fisica o giuridica.
Il dichiarante è colui che presenta la dichiarazione in dogana. Può coincidere con l’importatore nel caso in cui agisce come intermediario, corriere espresso, o operatore postale; oppure, può corrispondere al rappresentante doganale nel caso in cui agisca in rappresentanza dell’importatore.
Il rappresentante doganale, invece, è un soggetto che riceve la nomina da un’altra persona; ciò per poterla rappresentare presso le autorità doganali ai fini della dichiarazione doganale e per poter eseguire tutte le altre azioni previste dalla normativa doganale.
Rappresentante doganale diretto e rappresentante indiretto: le differenze
Il rappresentante doganale può essere diretto o indiretto; nel primo caso agisce in nome e per conto della persona rappresentata, mentre nel secondo caso agisce in nome proprio ma per conto della persona che lo ha nominato come rappresentante.
È necessario che il soggetto dichiari di agire come rappresentante al fine di evitare che vengano applicate le responsabilità associate alla figura del dichiarante.
Dichiarazione doganale H7: difformità e procedure di controllo
La circolare 15/D/2022 dell’Agenzia delle Dogane evidenzia le procedure di controllo che sono applicate alle dichiarazioni H7, secondo due linee:
- Presenza di difformità inerenti al valore: la soglia supera i 150 euro, quindi non si può parlare di beni di modico valore, la dichiarazione viene invalidata. Se il controllo avviene quando le operazioni sono in linea è necessario presentare una nuova dichiarazione che sostituisce quella non corretta; se il controllo avviene a posteriori si procede con la revisione della dichiarazione inviata;
- Presenza di difformità non inerente al valore: tale situazione si verifica quando determinate categorie merceologiche non possono essere oggetto di dichiarazione con il tracciato H7. Nel caso di controllo in linea il dichiarante deve presentare una richiesta di rettifica della dichiarazione doganale H7; questo è l’unico modo per poter svincolare la merce. I beni dichiarati che però non sono dichiarabili possono essere sbloccati solo a seguito della presentazione di un’istanza di invalidamento della dichiarazione. In questo caso è necessario inviare una nuova dichiarazione doganale (H1) con i dati corretti.
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