Regolamento CBAM: obblighi, sanzioni e calcolo emissioni della fase transitoria
Il Carbon Border Adjustment Mechanism sarà introdotto in modo graduale, per favorire una transizione attenta e proporzionata per le imprese dell’Unione europea, dei paesi terzi e per le autorità pubbliche. Dal 1° ottobre 2023 comincia la fase di transizione, periodo durante cui le imprese che importano in Europa merci CBAM non sono ancora tenute al pagamento delle quote di emissione, ma devono presentare alla Commissione europea il report CBAM con cadenza trimestrale.
Scopriamo insieme i recenti aggiornamenti in merito agli oneri della fase transitoria, incluse le sanzioni previste per i trasgressori e le metodologie di calcolo alternative consentite solo fino al 31 dicembre 2025.
Gli obblighi CBAM della fase transitoria
Il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) è in vigore dal giorno in cui il Regolamento europeo che lo disciplina (Regolamento Ue 2023/956 del 10 maggio 2023) è stato pubblicato nella G. U. europea, il 16 maggio 2023.
Rappresenta il meccanismo per l’adeguamento del carbonio alle frontiere, ossia uno strumento mediante cui l’Unione impone alle imprese importatrici di rendicontare le emissioni imputabili alle merci introdotte nei territori dell’Unione, e di pagare per le relative quote di emissione necessarie a compensare il danno ambientale.
L’applicazione del CBAM seguirà due periodi: la fase transitoria – dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025 – e la fase effettiva, dal 1° gennaio 2026.
Il 17 agosto 2023 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione della Commissione europea, che fornisce le indicazioni da seguire per ottemperare agli obblighi CBAM durante la fase di transizione. Al suo interno vengono dettagliate le modalità utili al calcolo delle emissioni delle merci importate (che vi spieghiamo più avanti) e le informazioni da includere nel primo report CBAM da consegnare entro la fine del mese di gennaio 2024.
Durante il periodo di transizione le imprese importatrici non sono ancora tenute al pagamento delle quote di emissione; cosa che avverrà attraverso i certificati CBAM a partire dalla fase effettiva. Per scoprire quali altri obblighi attendono le imprese importatrici da gennaio 2026 puoi consultare l’approfondimento realizzato dalla nostra redazione.
Report CBAM: dalla raccolta dei dati al calcolo CO2
Il report CBAM (o relazione CBAM) rappresenta il primo obbligo che le imprese devono rispettare se interessate dalla produzione estera di alluminio, ghisa, ferro, acciaio, fertilizzanti, energia elettrica e idrogeno (merci CBAM). Il report deve contenere precise informazioni circa le merci importate:
- provenienza, quantità e nomenclatura combinata di origine non preferenziale;
- prezzo del carbonio eventualmente versato nel paese di origine per le emissioni generate;
- totale delle emissioni effettive e indirette.
Per entrare in possesso di queste nozioni, gli importatori devono confrontarsi con le imprese produttrici estere, esaminare i processi in atto, misurare le emissioni generate dalla produzione allo spostamento della merce nel territorio europeo, sottoporre a verifica di un soggetto terzo i calcoli effettuati e rendicontare il tutto attraverso il report CBAM.
Il periodo di rendicontazione è trimestrale, dunque, durante la fase transitoria, gli importatori dovranno rendicontare le emissioni imputabili alle merci importate durante il trimestre precedente e inviare il report CBAM entro la fine del mese successivo al trimestre (per la prima volta entro gennaio 2024), iscrivendosi al registro transitorio CBAM.
In merito al calcolo delle emissioni incorporate nelle merci, la Commissione Europea ne indica le modalità consentite attraverso il regolamento pubblicato il 17 agosto. Si tratta di alternative studiate per permettere agli importatori di iniziare a familiarizzare con il nuovo meccanismo CBAM e le procedure correlate. Durante la fase transitoria gli importatori possono misurare le emissioni scegliendo tra: la metodologia Ue (rendicontazione completa), le segnalazioni basate sui sistemi nazionali equivalenti di paesi terzi o la rendicontazione basata su valori di riferimento. Dal 1° gennaio 2025 sarà accettata solo la metodologia Ue.
Carbon leakage ed ETS: la soluzione dell’Unione europea
Il CBAM nasce dall’esigenza europea di fronteggiare diverse problematiche, prima tra tutte la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (carbon leakage). Si tratta di un rischio: le aziende europee potrebbero spostare la propria produzione industriale in Paesi extraeuropei in cui non ci sono tasse o altri oneri legati a politiche di decarbonizzazione. In Europa vige l’Emissions Trading System (ETS), il sistema di scambio delle emissioni imposto alle imprese che producono determinate merci, tenute a comprare crediti di emissione – pari almeno alla quantità di emissioni generate dalla propria attività – per sopperire al danno ambientale imputabile alla loro produzione. Il fine dell’ETS è, appunto, limitare le emissioni atmosferiche e punire chi continua ad emettere a discapito dei cittadini, delle aziende e del Pianeta.
Pertanto, mentre sulle imprese europee obbligate all’ETS grava il prezzo del carbonio, generando l’inevitabile aumento del costo delle loro produzioni, altrove – oltre i confini europei – c’è chi produce le stesse merci, in zone libere da misure volte a limitare le emissioni atmosferiche, e propone sul mercato internazionale gli stessi prodotti ad un prezzo inferiore, perché non gravati dal costo del carbonio. Tutto questo genera fenomeni di imparità commerciale e ambientale, e per questa ragione l’Unione europea ha deciso di intervenire imponendo il rispetto del CBAM, che pian piano dovrebbe sostituire anche l’ETS.
Consulenza CBAM: dal supporto operativo alla consulenza doganale e ambientale
L’aggiornamento delle sanzioni imposte alle imprese importatrici che non rispettano i vincoli della fase transitoria del CBAM rientra tra le recenti nozioni diffuse dalla Commissione europea. Gli importatori che non dichiarano le emissioni incorporate nelle merci importate rischiano una multa da 10 a 50€ per ogni tonnellata di emissione non dichiarata.
Se importi dall’estero merci CBAM (o componenti) e necessiti di un supporto efficace per rispettare gli obblighi della fase transitoria, ma anche se vuoi semplicemente capire se la tua realtà rientra tra quelle obbligate al CBAM, rivolgiti ai nostri consulenti.
Il nostro servizio di consulenza CBAM include:
- l’analisi della documentazione a disposizione;
- il supporto operativo per l’iscrizione al registro transitorio CBAM;
- l’eventuale confronto con gli enti nazionali ed esteri preposti;
- la consulenza tecnica necessaria al calcolo delle emissioni di CO2.
Il CBAM non è un ostacolo, ti guidiamo noi.