Partita iva estera: il ruolo del Place of effective management
Sono tanti gli imprenditori che decidono di localizzare la loro attività al di fuori del territorio italiano, spostando l’attenzione su Paesi con regime tributario agevolato.
Affinché una società possa essere definita “residente all’estero”, ai fini dell’imposta sui redditi, è necessario che per la maggior parte del periodo di imposta abbia la sede legale, la sede amministrativa o l’oggetto principale dell’attività nel territorio dello Stato estero.
Secondo l’articolo 73 c.5-bis del Tuir – Testo Unico delle Imposte sui Redditi – l’esterovestizione è la localizzazione fittizia della residenza fiscale di un soggetto residente – persona fisica o società – in altri stati dell’UE o Extra UE, anche se l’effettiva residenza continua ad essere in Italia. Ciò al fine di ottenere un regime fiscale privilegiato.
Dunque, il place of effective management – sede della direzione effettiva – non può essere diverso dal luogo di residenza formale della società estera.
Come contrastare l’esterovestizione societaria?
Le presunzioni di residenza sono necessarie per contrastare l’evasione fiscale internazionale, dunque l’esterovestizione societaria.
Si presumono residenti in Italia, salvo prova contraria, quelle società che pur avendo sede legale o amministrativa all’estero, detengono partecipazioni di controllo diretto in una società di capitali residente in Italia e al contempo, sono soggetti al controllo indiretto da parte di soggetti residenti nel territorio italiano; oppure, hanno al loro interno un organo di gestione composto prevalentemente da amministratori residenti in Italia.
La società estera si considera a tutti gli effetti stabilita nel territorio italiano a meno che non si riportino prove dimostranti la reale residenza all’estero.
Nel caso in cui la società estera non ne fosse in grado, l’Agenzia delle Entrate potrà provvedere all’invio di un accertamento per omessa presentazione della dichiarazione reddituale – al fine di verificare il pagamento delle imposte -.
Nel caso di omissione di dati – introiti da tassare in Italia – nella dichiarazione reddituale, si verificherebbe la cosiddetta dichiarazione infedele.
Qualora, a seguito di controlli da parte del Fisco italiano, venisse accertata la presenza di una società italiana priva di reale struttura organizzativa estera, si rischierebbe penalmente. Ciononostante, può essere provato l’effettivo insediamento all’estero, fornendo la prova che la società estera è realmente amministrata al di fuori del territorio italiano.
Esterovestizione non vuol dire evasione fiscale
Il principale effetto della creazione di una società fittizia in un altro Paese UE – esterovestizione – è che parte dei ricavi non vanno all’Italia e quindi portano minori incassi per lo Stato.
Costituire una società all’estero non vuol dire assolutamente evadere il fisco.
Per essere in regola con la legge è necessario:
– Ubicare la sede fisica della società all’estero
– Svolgere l’attività nel paese in cui è localizzata l’impresa
– Tenere libri contabili previsti per la forma societaria scelta
– Conservare tutti i documenti riguardanti l’attività, quindi contratto, verbali, titoli di viaggio, utili in caso di controllo.
Società in Italia con partita iva estera. Con il rappresentante fiscale è possibile
Vivere in Italia ed aprire una partita iva all’estero, senza incorrere in problemi con il fisco e sanzioni, è possibile. Basta evitare di incorrere in rischi quali esterovestizione e stabile organizzazione occulta.
Inoltre, è necessario che le decisioni amministrative non siano prese in Italia e che i dipendenti italiani non stipulino contratti in nome e per conto dell’impresa stabilita all’estero.
Il problema, ovviamente, non sussiste qualora si decidesse di trasferirsi all’estero o di nominare un rappresentante fiscale.
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