Imballaggi e rifiuti: cosa spetta ai produttori circa la responsabilità estesa
Le novità del pacchetto europeo economia circolare che interessano i produttori di imballaggi.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 116/2020 l’Italia recepisce la relativa direttiva europea e introduce il concetto di responsabilità estesa dei produttori di imballaggi nella disciplina nazionale. L’Europa tenta di scoraggiare la produzione e l’uso di imballaggi non riciclabili e imputa ai produttori il versamento di un nuovo contributo per sostenere le spese dei comuni. I nuovi obblighi incideranno sul contributo ambientale Conai. Scopri i dettagli e come recuperare quanto versato per gli imballaggi esportati all’estero.
Imballaggi e rifiuti correlati: le novità del decreto che modifica il TUA
Pubblicato in gazzetta ufficiale l’11 settembre scorso, il 26 settembre 2020 è entrato in vigore uno dei decreti inclusi nel nuovo pacchetto europeo sull’economia circolare; mediante cui l’Italia continua l’adeguamento legislativo nazionale alle norme comunitarie.
Il decreto in questione è il D. Lgs. 116/2020; questo recepisce due delle quattro direttive europee approvate nel 2018 dall’UE (la 2018/851 e la 2018/852) e modifica il Testo Unico Ambientale (TUA – D. Lgs 152/2006: uno dei testi cardine della disciplina sui rifiuti).
Il D. Lgs. 116/2020 modifica interamente la parte IV del TUA e introduce novità interessanti per i produttori di imballaggi, come il concetto della responsabilità estesa dei produttori.
La responsabilità estesa dei produttori di imballaggi: di cosa si tratta?
Quello della responsabilità estesa dei produttori è uno dei principi fondamentali della direttiva UE 2018/852, che rende i produttori responsabili del fine vita dei prodotti.
Il D. Lgs. 116/2020 recepisce quanto disposto dalla direttiva europea, determina le responsabilità, i compiti e i ruoli dei produttori e stabilisce che questi versino un contributo finanziario per coprire i costi della raccolta differenziata sostenuti dai comuni.
I produttori di imballaggi sono quindi tenuti a versare una quota per coprire i cosiddetti « costi efficienti » sostenuti dai comuni per la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti di imballaggi. Costi a cui bisogna aggiungere le spese sostenute dagli stessi enti locali per l’informazione e la comunicazione ai consumatori finali.
L’entrata in vigore di questo regime è fissata al 2024.
Chi è il produttore in questione?
Colui che in qualità di persona fisica o giuridica si occupa per professione di: sviluppo, fabbricazione, trasformazione, trattamento, vendita o importazione di imballaggi.
Chi stabilisce a quanto ammonta il contributo da versare?
Secondo il D. Lgs. 116/2020, spetta all’Autorità di Regolamentazione per l’Energia e Ambiente (ARERA) procedere all’individuazione del contributo finanziario che i produttori dovranno versare. Il decreto assicura un trattamento equo a tutti i soggetti relativamente alla loro quota di mercato.
Cos’altro spetta ai produttori di imballaggi?
Entro il 31 ottobre di ogni anno, questi soggetti sono tenuti a comunicare al nuovo Registro Nazionale dei Produttori:
- Un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all’anno successivo
- L’entità del contributo ambientale per l’anno successivo (con il dettaglio dei valori di costo)
- Il bilancio (in caso di sistemi collettivi) o il rendiconto dell’attività di gestione (in caso di sistemi individuali)
- Una relazione sulla gestione dell’anno precedente con il dettaglio degli obiettivi raggiunti e/o le eventuali ragioni che hanno impedito il conseguimento degli stessi
Il produttore di imballaggi dovrà aggiungere a tutto questo la comunicazione dei dati circa l’immissione sul mercato dei propri prodotti e dettagliare le modalità e i sistemi che intende adottare per adempiere al rispetto dei nuovi obblighi di legge.
Cosa rischiano i produttori che trasgrediscono questo principio?
La modifica effettuata al TUA con il D. Lgs. 116/2020 riguarda anche il regime sanzionatorio, per il quale vengono modulate sanzioni già esistenti e definite delle nuove. Tra queste ultime ci sono anche quelle che interessano i produttori di imballaggi che non rispettano gli obblighi in materia di responsabilità estesa.
I costi della gestione dei rifiuti di imballaggio: prima ed oggi
Prima della direttiva UE 2018/852, ai produttori – secondo le norme in vigore – veniva chiesto di provvedere alla copertura dei « maggiori oneri » della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi. Un concetto troppo largo che è stato ora analizzato al fine di individuare una copertura plausibile per costi specifici.
Oggi, la direttiva prevede che entro il 2024 il sistema sia in grado – mediante il contributo dei produttori – di garantire la copertura delle spese sostenute dai comuni per almeno l’80%.
Inoltre, secondo le stime, questi cambiamenti provocheranno l’aumento della gestione dei costi il cui valore oscilla tra i 500.000 € e un miliardo di euro. Costi che saranno a carico del sistema consortile e quindi a carico dei produttori, dato che l’aumento provocherà il naturale incremento del contributo ambientale Conai.
Tutto questo genererà una serie di benefici a catena. I produttori verseranno un contributo finanziario specifico che recupereranno dai prezzi sui manufatti. I comuni otterranno un contributo per sostenere le spese legate alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi. Pian piano la tassa sui rifiuti sarà eliminata e i consumatori sosterranno il sistema preferendo l’acquisto di prodotti più costosi, ma riciclabili e sostenibili.
In questo modo l’Europa tenta di scoraggiare la produzione e l’uso di imballaggi che non possono essere recuperati.
Imballaggi esportati all’estero: come recuperare il contributo versato
Per gli imballaggi prodotti, trasformati o trattati in Italia, ma esportati all’estero, la quota versata per il contributo ambientale Conai può essere recuperata, perché saranno i consorzi e gli enti presenti nel paese di destinazione a pensare al loro smaltimento finale.
Dunque, le imprese possono fare richiesta di rimborso del contributo ambientale versato in Italia e provvedere al contempo al rispetto degli obblighi esteri previsti in materia di rifiuti di imballaggi.
Fai valere il diritto di rimborso che ti spetta e non vanificare l’opportunità di recuperare un interessante somma di denaro.
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