Etichettatura ambientale imballaggi proroga: cos’è e quando entra in vigore
La legge del 25 febbraio 2022 ha prorogato l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. Chi sono i soggetti obbligati e cosa si intende per etichettatura ambientale? Vediamolo nel dettaglio.
Etichettatura ambientale imballaggi: cosa prevede il provvedimento
L’art. 11 del provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2022, prevede la sospensione dell’obbligo di etichettatura fino al 31 dicembre 2022; i prodotti già immessi sul mercato senza etichettatura possono essere commercializzati fino a esaurimento scorte, entro il 1° gennaio 2023.
Il Ministero della Transizione Ecologica ha adottato le linee guida tecniche per l’etichettatura ambientale; l’obiettivo è supportare le imprese sulle modalità operative e gestionali del nuovo obbligo.
Etichettatura ambientale imballaggi: cosa cambia dal 2023
Il decreto legislativo del 3 settembre 2020 ha reso obbligatoria l’etichettatura ambientale, recependo la direttiva sui rifiuti e quella relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio. L’entrata in vigore dell’etichettatura ambientale imballaggi inizialmente era prevista per il 1° gennaio 2022, poi per il 1° luglio 2022; con il Decreto Milleproroghe è slittata al 2023.
Dopo il 31 dicembre 2022 possono essere commercializzati:
- gli imballaggi che sono stati etichettati prima di questa data;
- gli imballaggi che sono stati acquistati dagli utilizzatori prima di questa data.
L’etichettatura ambientale intende facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi; si riferisce anche agli imballaggi vuoti.
Prodotti senza etichettatura immessi sul mercato: come funziona con le scorte
I prodotti senza etichettatura ambientale possono essere immessi sul mercato a condizione che sia possibile provare che si tratti di scorte. La data di immissione dell’imballaggio può essere tracciata attraverso i documenti di acquisto.
Gli utilizzatori che acquistano un imballaggio già etichettato devono provare che l’acquisto è avvenuto prima del 31 dicembre 2022; possono fare riferimento alla data in cui il prodotto è stato fisicamente trasferito dal fornitore all’utilizzatore.
Gli autoproduttori (coloro che acquistano le materie prime per fabbricare gli imballaggi in cui sono confezionati i propri prodotti) che hanno scorte di imballaggi già etichettati possono avvalersi del lotto di produzione dell’imballaggio o dell’etichetta già stampata per dimostrare che la produzione è avvenuta prima del 31 dicembre 2022.
I produttori possono commercializzare gli imballaggi acquistati dal cliente prima del 31 dicembre 2022, mostrando il documento di acquisto; è necessario che siano accompagnati da una documentazione contenente le informazioni sulla composizione dell’imballaggio.
Etichetta ambientale imballaggi: il compito dei produttori
I produttori devono indicare la codifica alfanumerica sugli imballaggi, come previsto dal provvedimento 97/129/CE.
Le etichette possono essere applicate nella forma e nei modi ritenuti più idonei dall’azienda; non vi sono delle modalità specifiche da rispettare, ad esempio inerenti alla grafica o alla dimensione. Ciò che conta è che risultino efficaci ai fini della comprensione per il consumatore. Per questo motivo devono essere presenti delle diciture in grado di supportarlo nella raccolta differenziata, al fine di fornire corrette informazioni sulle destinazioni finali degli imballaggi.
Le informazioni sono distinte tra:
- cogenti: rispondono alle norme;
- altamente consigliate: rendono la comunicazione più efficace;
- consigliate: forniscono contenuti di qualità aggiuntivi agevolando la raccolta.
I produttori, inoltre, hanno l’obbligo di indicare la natura dei materiali di imballaggio utilizzati; così facendo si agevola l’identificazione e la classificazione dell’imballaggio.
Soggetti obbligati e sanzioni
L’articolo 261 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 definisce che chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti previsti per la loro etichettatura è soggetto all’applicazione di una sanzione amministrativa che va da 5.200 a 40.000 euro.
Nella definizione di “chiunque” vi rientrano i soggetti obbligati, quali: fornitori di materiali di imballaggio, fabbricanti, trasformatori, importatori di imballaggi vuoti e materiali di imballaggio; i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
Contenuti etichetta imballaggi: come e cosa inserire
L’etichettatura ambientale va applicata su tutti gli elementi dell’imballaggio che sono manualmente separabili. Nello specifico:
- sui singoli componenti dell’imballaggio, ad esempio tappo, nastro e pellicola;
- sul corpo principale dell’imballaggio, tra cui bottiglia, scatola, vassoio, ecc;
- sulla componente dell’imballaggio che prevede già un’etichetta, così da rendere le informazioni maggiormente leggibili.
Gli imballaggi non separabili manualmente sono quelli composti da un corpo principale e da uno accessorio, ad esempio una finestra, un tappo, una chiusura o un’etichetta adesiva. In questo caso bisogna riportare la codifica identificativa del materiale principale (se possibile anche sul materiale accessorio) e le indicazioni sulla raccolta.
Nel caso in cui l’imballaggio sia troppo piccolo per poter apporre l’etichettatura ambientale è possibile utilizzare un QR Code o fare riferimento a un app specifica. Per imballaggio di piccole dimensioni si intende un packaging con una superficie inferiore ai 25 cm2 o con capacità non superiore ai 125 ml.
I contenuti dell’etichetta ambientale vanno distinti in base alla destinazione degli imballaggi, se per B2B o B2C, quindi professionale o per il consumatore.
Etichettatura ambientale imballaggi e conformità alle norme tecniche
L’etichetta ambientale imballaggi va applicata secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI. Nel caso degli imballaggi in plastica costituiti da materie plastiche prime secondarie è necessario fare riferimento alla norma UNI 10667-1; per i polimeri riciclati è necessario inserire la “R” prima della codifica del polimero.
Per tutti gli imballaggi si può fare ricorso alla ISO 14021. Tra le asserzioni che possono essere applicate agli imballaggi vi rientra il Ciclo di Mobius; è utilizzato per comunicare la riciclabilità dell’imballaggio o il contenuto di materia prima seconda presente nella composizione. Il riferimento a questa norma vale anche per i requisiti di biodegradabilità e compostabilità.
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Le direttive europee sono molto severe in tema di tutela ambientale; ecco perché chi produce, vende o distribuisce imballaggi deve rispettare regole ben precise ai fini di una loro corretta gestione.
In Tecno VAT ci occupiamo degli adempimenti burocratici così che tu possa lavorare senza rischiare sanzioni o blocchi all’attività:
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- dichiarazione periodica delle vendite effettuate inerenti ai prodotti EPR;
- versamento degli eco contributi, i quali variano da un Paese all’altro.
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