Commercio elettronico e territorialità IVA: dal 2021 nuove regole per le vendite b2c
Questo contenuto è stato aggiornato in data 10/06/2021
Addio soglie di fatturato: arriva la soglia unica europea e nuovi adempimenti per marketplace e operatori interessati dalle vendite online.
L’entrata in vigore delle disposizioni inserite nella direttiva UE 2017/2455 potrebbe non essere rimandata. Il 2021 si presenta carico di cambiamenti, tra soglie di fatturato europee eliminate e nuovi obblighi per venditori e marketplace.
Territorialità IVA: bye bye soglie di fatturato europee
Il recepimento della Direttiva UE 2017/2455 da parte dei singoli Stati comunitari comporta l’adeguamento delle norme europee a quanto disposto dalla nuova direttiva in materia di IVA e commercio online.
La direttiva in questione agisce in modifica delle precedenti 2006/112/CE e 2009/132/CE e prevede un cambio radicale in merito al trattamento ai fini IVA delle vendite intracomunitarie di beni e/o servizi online.
A seguito delle richieste avanzate dagli Stati membri, causa emergenza sanitaria, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni prevista per il 1° gennaio 2021 slitta al 1° luglio 2021. Da questa data in poi gli operatori commerciali dediti alle vendite online dovranno dire addio alle storiche soglie di fatturato per fare spazio alla soglia unica europea.
La crescita esplosiva del commercio online spinge l’adeguamento delle norme nazionali
Il successo del commercio online spinge le autorità europee ad adeguare norme considerate ormai troppo ostili e poco affini alla modernizzazione. Il commercio elettronico continua a rappresentare una valida alternativa ai negozi fisici, soprattutto a seguito del lockdown.
Alle necessità del mercato europeo bisogna aggiungere quelle dei singoli Stati membri, tenuti a proteggere il gettito fiscale interno, a garantire pari condizioni di concorrenza per tutte le imprese interessate al e dal commercio elettronico, riducendo al contempo i loro oneri fiscali.
Il trattamento fiscale del commercio elettronico indiretto si uniforma a quello diretto
Sembrerà ripetitivo sottolineare ancora questa differenza, ma ci teniamo ad offrire un contenuto chiaro a tutti i nostri lettori, quindi definiamo nuovamente cosa differenzia il commercio elettronico indiretto da quello diretto.
Rientrano nell’ambito del commercio elettronico diretto tutte le vendite di beni e/o servizi immateriali (film, musica, corso online, software, ecc.) il cui acquisto – ordinato online – è seguito da un pagamento e da una consegna elettronica del bene/servizio acquistato.
Rientrano invece nell’ambito del commercio elettronico indiretto tutte le vendite di beni e/o servizi materiali (scarpe, cosmetici, ecc.) il cui acquisto – ordinato online – è seguito da una transazione economica online e da una consegna fisica del bene all’indirizzo indicato dall’acquirente.
Finora, per determinare il trattamento fiscale della vendita, gli operatori interessati dal commercio elettronico diretto e indiretto hanno dovuto fare i conti con la territorialità dell’IVA, quindi con l’applicazione del principio di origine o di quello di destinazione.
Dal 1° luglio 2021 gli operatori, le imprese e le aziende interessate dal commercio elettronico indiretto devono adeguarsi all’entrata in vigore delle norme definite dalla direttiva 2017/2455 e quindi attenersi a quanto segue:
Applicazione della regola generale di territorialità
I soggetti passivi di IVA (operatori commerciali) che vendono beni e/o servizi online a privati consumatori (quindi soggetti non passivi IVA) residenti in Stati membri UE diversi da quello di residenza del fornitore/prestatore sono tenuti a versare l’IVA dovuta secondo le norme previste nel paese dell’acquirente.
Soglia unica europea
L’unica soglia che bisognerà rispettare sarà quella fissa a 10.000 € (importo delle vendite totali effettuate verso un dato paese UE, al netto dell’IVA e relative all’anno precedente o fino al raggiungimento di detta soglia per l’anno in corso).
Entro questa soglia il venditore può ancora scegliere di trattare la vendita secondo le norme vigenti nel proprio stato di stabilimento. Superata però la soglia dei 10.000 € il venditore/prestatore è tenuto a scegliere tra:
- Identificazione ai fini IVA nel Paese UE dell’acquirente
- Nomina di un rappresentante fiscale nel paese dell’acquirente
- Registrazione al sistema OSS (One Stop Shop)
Queste disposizioni – annesse a quelle di cui parleremo di seguito – sono contenute nell’art. 1 della Direttiva UE 2017/2455, attuato con apposito decreto in via definitiva lo scorso 20 maggio 2020 dal Consiglio dei Ministri.
Comunicazione IVA marketplace: le novità che interessano venditori e soggetti facilitatori
Le modifiche introdotte con la direttiva UE 2017/2455 riguardano anche i cosiddetti soggetti « facilitatori », ossia coloro che possiedono piattaforme o interfacce elettroniche che mettono a disposizione di produttori e commercianti per vendere i prodotti in Europa o altrove (Amazon, eBay, ecc.). A loro è dedicata un’ampia sezione della Direttiva, seguita da disposizioni nazionali inserite nel Decreto Crescita.
Dunque, il soggetto « facilitatore » o intermediario è tenuto ad inviare – agli Stati membri interessati dalla vendita ed entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre – una comunicazione mediante apposito modello riguardante gli obblighi IVA del soggetto venditore.
In caso di vendita di un bene a privati consumatori di importo non superiore a 150 € importati fuori dall’UE e in caso di vendita di un bene già presente all’interno dell’Unione Europea da parte di un cedente extracomunitario a un privato consumatore comunitario si verifica una fictio iuris:
- La vendita dal fornitore alla piattaforma online sarà esente da IVA
- La vendita dalla piattaforma online al privato consumatore sarà assoggettata ad IVA secondo le norme vigenti nel paese del consumatore
Il soggetto facilitatore è dunque considerato responsabile del pagamento d’imposta del soggetto fornitore, ai quali chiederà – di conseguenza – il rispetto di ulteriori adempimenti.
I marketplace sono inoltre tenuti a conservare per ben 10 anni le comunicazioni inoltrate per facilitare i controlli degli Stati membri.
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Dal 1° luglio 2021 chi vende online in Europa deve adeguarsi alle nuove regole. Il nostro team, composto da esperti in fiscalità internazionale madrelingua, è pronto a guidarti passo dopo passo verso l’adesione al regime OSS, l’identificazione IVA nel Paese europeo d’interesse e la gestione degli adempimenti richiesti dai marketplace.
I venditori che non rispettano le nuove disposizioni rischiano sanzioni molto dure.
Per ulteriori informazioni, scrivici; noi ci siamo!