Acquisto gasolio per autotrazione: come recuperare l’accisa sul carburante acquistato in Europa
Le imprese di autotrasporto che acquistano gasolio per autotrazione possono accedere ad un importante beneficio: il recupero delle accise versate sul carburante acquistato in Europa. Per poter accedere all’agevolazione gasolio è necessario essere in possesso di alcuni requisiti; questi variano per i diversi Paesi dell’Unione europea in cui è riconosciuto il beneficio per gli autotrasportatori. Vediamolo nel dettaglio.
Rimborso accise gasolio: a chi spetta
Il rimborso accise gasolio può essere richiesto dalle imprese residenti in Italia, che svolgono attività di trasporto in tutta Europa e dalle imprese di autotrasporto stabilite in Unione europea, che acquistano il carburante in Italia, con regolare fattura.
Per recuperare le accise sul gasolio è fondamentale che il carburante acquistato sia impiegato per alimentare veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. In Italia i veicoli devono appartenere alla categoria euro 5 o superiore.
La domanda di rimborso può essere presentata anche da soggetti che utilizzano trasporti specifici (mezzi speciali).
L’accisa è una tassa che viene applicata sul carburante consumato per autotrazione.
L’art 24-ter del TUA (Testo Unico delle accise), approvato con il D.lgs. n. 504/1995, contiene i requisiti per poter usufruire del rimborso accise gasolio.
Recuperare le accise sul gasolio: requisiti e modalità
L’agevolazione gasolio spetta alle imprese che svolgono attività di trasporto merci, con i seguenti requisiti:
- iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi;
- possesso della licenza d’esercizio per l’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte in apposito elenco;
- stabilimento in uno Stato membro dell’Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell’Ue per l’esercizio alla professione di trasportatore merci su strada.
La richiesta di rimborso può essere presentata, inoltre, per le attività di trasporto persone svolte da:
- enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto, secondo i termini del D. Lgs. 422 del 19 novembre 1997;
- imprese di autoservizi interregionali di competenza statale, come da D. Lgs. 285 del 21 novembre 2005;
- imprese di autoservizi di competenza regionale e locale;
- imprese di autoservizi regolari in ambito comunitario, secondo Regolamento CE n. 1073/2009.
Infine, il rimborso delle accise sul gasolio spetta ad enti pubblici o imprese che svolgono attività di trasporto persone, mediante veicoli a fune in servizio pubblico.
Ogni trimestre va presentata all’Agenzia delle dogane una dichiarazione in cui sono indicati i consumi di carburante impiegato nell’attività di autotrasporto e i mezzi utilizzati a tale scopo.
Rimborso accise gasolio: le aliquote nei Paesi Ue
Il rimborso accise gasolio varia da Paese a Paese; la domanda può essere presentata in Italia, Belgio, Francia, Slovenia e Spagna.
In Italia è possibile ottenere fino a 0,214 euro per litro di gasolio consumato.
In Belgio l’aliquota varia di mese in mese, se non addirittura ogni 15 giorni e si aggira intorno a 0,22 euro al litro. Anche in Slovenia si assiste ad una variazione ogni mese; l’aliquota è di circa 0,22 euro al litro. In Spagna è 0,048 per ogni litro di gasolio consumato.
In Francia, invece, l’imposta sul gasolio (TICPE) è calcolata in base al volume, non in base al prezzo di vendita. L’aliquota di rimborso può essere:
- regionale: 0,1756 euro al litro. Si applica se i rifornimenti sono avvenuti al massimo in due regioni diverse. Varia da regione a regione;
- forfettaria: 0,1775 euro al litro. Si applica nel caso di rifornimenti effettuati in tre o più regioni. Varia ogni sei mesi.
Gasolio Europa: quali documenti presentare per il rimborso accise carburante
Al fine di ottenere il rimborso accise carburante le società di autotrasporto sono obbligate a presentare una serie di documenti:
- fatture: devono riferirsi ai rifornimenti effettuati nel Paese in cui è richiesto il rimborso e vanno presentate in formato PDF. Solo per l’Italia è possibile presentare fatture scansionate, fotocopiate o scritte a mano; devono contenere il numero di targa del mezzo per cui è effettuato il rifornimento; il veicolo deve essere di appartenenza dell’intestatario della fattura;
- carte di circolazione: in caso di mezzi a noleggio o in leasing è necessario presentare anche il contratto riportante il numero di telaio del veicolo, la data di inizio e di fine contratto;
- prospetto dei chilometri: sono evidenziati sul contachilometri del mezzo per cui si presenta la richiesta di rimborso;
- coordinate bancarie: vanno stampate su carta intestata della banca, con apposito timbro e firma; affinché sia accreditata la somma relativa al rimborso spettante, è necessario che il conto sia attivo ed intestato alla società richiedente il rimborso;
- documenti del legale rappresentante: carta d’identità e codice fiscale;
- documenti della società: visura camerale e licenza comunitaria.
Per alcuni Paesi Ue è necessaria una documentazione aggiuntiva.
Rimborso accise carburante: documenti aggiuntivi
Oltre alla documentazione standard richiesta in tutti i Paesi Ue in cui è previsto il rimborso accise carburante, ogni Paese, al di fuori dell’Italia, richiede dei documenti aggiuntivi.
In Belgio bisogna essere in possesso del codice di autorizzazione.
In Slovenia è richiesto un mandato di rappresentanza da compilare, timbrare e firmare, lasciando vuoto il campo della data.
Anche in Francia è indispensabile un mandato di rappresentanza con timbro e firma originali del cliente; ogni pratica presentata avrà il proprio mandato.
In Spagna il rimborso avviene mediante un sistema automatico, previa attivazione del NIF (numero di identificazione fiscale) spagnolo, presso l’Agenzia delle entrate. Il NIF va comunicato al fornitore di tessere carburante al fine di ottenere la Gasoleo Profesional (carta carburante professionale). La società di gasolio comunica alle dogane spagnole i litri di carburante erogati; la dogana, a sua volta, versa sul conto del cliente, con cadenza trimestrale, l’accisa recuperata.
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