Come vendere e spedire vino in UK dopo la Brexit
L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea ha generato grandi cambiamenti nella movimentazioni di merci. Le novità normative che hanno accompagnato la Brexit hanno impattato in maniera importante su tutti i soggetti impegnati nell’ambito degli scambi commerciali, in maniera particolare per quanto riguarda l’export vino. Vediamo come vendere e spedire vino in UK dopo la Brexit.
Come esportare vino nel Regno Unito
Dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito non fa più parte dell’Unione europea; è uscito dal territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Ue.
Coloro che intendono vendere e spedire vino in UK devono rispettare specifiche normative. Il commercio di vini è regolamentato dal Trade in Wine, l’allegato TBT n. 5 dell’Accordo di libero scambio tra Unione europea e Regno Unito.
Nella categoria dei vini vi rientrano le uve fresche, il mosto dell’uva e il mosto dell’uva parzialmente fermentato che è stato vinificato o aggiunto al vino nel territorio dell’esportatore.
Requisiti obbligatori per la vendita di vino in UK
Per poter procedere con la vendita di vino in UK è necessario rispettare i seguenti requisiti:
- presentare la dichiarazione doganale;
- essere in possesso del codice EORI;
- dimostrare l’origine della merce così da poter ottenere il dazio zero.
I principali requisiti obbligatori riguardano il confezionamento e le informazioni da includere nell’etichetta da apporre sul vino prima dell’esportazione; ciò per facilitare la comunicazione tra produttore e cliente nel caso quest’ultimo necessiti di informazioni a riguardo.
I prodotti soggetti ad accisa devono circolare con il documento e-AD; l’esportazione richiede che sia trasmessa la dichiarazione doganale da parte dell’operatore economico all’ufficio doganale di esportazione competente.
Etichettatura vino: le informazioni obbligatorie
Le informazioni presenti sull’etichetta dei vini sono utilizzate per identificarne il produttore; questo ha la responsabilità legale per il prodotto che immette sul mercato. Tra quelle obbligatorie vi rientrano:
- nome e indirizzo di un operatore del settore alimentare responsabile, cioè l’FBO (Food Business Operator);
- codice identificativo del lotto a cui appartiene il prodotto; deve essere chiaramente leggibile e indelebile;
- traduzione o indicazione del numero di unità di bevande alcoliche o di unità di alcol; in alcuni casi vanno inserite in un’etichetta a parte;
- dichiarazione in merito agli allergeni se presenti quelli tra i 14 designati dalla legislazione alimentare; vini con latte o ovoprodotti devono essere chiaramente indicati, così come i vini con anidride solforosa superiore a 10 mg/litro; nella dicitura deve esservi la parola “contains”.
Inoltre, i produttori di vino e di alcolici sono incoraggiati a riportare sull’etichetta del prodotto le informazioni inerenti alla salute e alla responsabilità sociale; ciò mediante l’utilizzo di un pittogramma relativo alla gravidanza o la dicitura “è più sicuro non bere alcolici durante la gravidanza”. Anche per quanto riguarda il consumo di alcol da parte di minorenni è consigliato adottare formule che ne scoraggiano la pratica.
Export vino: gli obblighi normativi
I vini che sono stati prodotti prima del 1° maggio 2021 (data in cui è entrato in vigore il TCA) possono continuare a circolare nel Regno Unito senza apportare modifiche all’etichetta fino al 1° maggio 2023. I vini prodotti dopo il 1° maggio possono circolare fino al 30 settembre 2022 con le vecchie etichette, ma dal 1° ottobre devono essere corredate di informazioni relative all’importatore, imbottigliatore o FBO situato nel Regno Unito.
Nel caso dell’Irlanda del Nord (rimasta nel mercato unico dell’Ue) è necessario rispettare le norme dell’Unione europea relative alla circolazione delle merci e l’etichettatura degli alimenti. Dal 1° gennaio 2021 sull’etichetta del vino commercializzato in Irlanda del Nord va indicato il nome e l’indirizzo dell’importatore che ha sede in questo Paese o in Ue; nel caso in cui sia commercializzato vino sfuso va riportato il nome o l’indirizzo dell’imbottigliatore.
Anche il materiale da imballaggio in legno, come pallet, casse e scatole, movimentato tra Regno Unito e Unione europea è soggetto a normativa dal 1° gennaio 2021; deve soddisfare gli standard internazionali ISPM15 (International Standards for Phytosanitary Measures).
Se il prodotto è commercializzato in Ue non è necessario rispettare tale standard, a meno che non sia diretto verso l’Irlanda del Nord con transito per il Regno Unito.
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L’export vino in UK richiede che siano rispettati determinati adempimenti fiscali e doganali; il nostro team ti supporta nelle operazioni che ti consentono di vendere e spedire vino in UK in tranquillità e semplicità.
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