Consulenza fiscale internazionale: come affrontare l’espansione territoriale dell’impresa
La fiscalità estera è una componente fondamentale per il business; un aspetto che permette all’impresa/azienda di conquistare nuovi mercati, aumentare i profitti, trovare nuovi finanziatori. Un’operazione del genere richiede però valutazioni attente e il supporto di partner esperti in fiscalità internazionale, capaci di accompagnare l’azienda in un percorso di internazionalizzazione che cominci dall’analisi della « forma » più consona all’impresa e continui con l’assistenza costante in caso di controlli in loco. Scopriamo di più.
Consulenza fiscale estero: come insediarsi in un nuovo Paese
Prima di cominciare ad instaurare rapporti commerciali con clienti/fornitori esteri e procedere alla cessione, all’acquisto o ad altro tipo di operazione in un territorio diverso da quello in cui l’impresa risiede, bisogna valutare attentamente come insediarsi, ossia quale modalità s’intende adottare per comunicare alle autorità estere la propria presenza nel territorio. Questa fase è estremamente importante, per agire in modo trasparente, versare le imposte dovute ed evitare sanzioni.
Internazionalizzazione d’impresa vuol dire interagire con un mercato estero in uno dei seguenti modi:
- vendita di beni/servizi all’estero
- acquisto da fornitori esteri
- produzione di beni e/o servizi in un Paese estero
- apertura di finanziamenti all’estero
- partnership straniere.
Prima di agire, bisogna informare le autorità estere circa la propria presenza e per farlo un’impresa italiana può scegliere tra: stabile organizzazione, costituzione di una società o nomina di un rappresentante fiscale.
Stabile organizzazione: la definizione dell’OCSE
La definizione di stabile organizzazione è contenuta nel modello OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) di Convenzione contro la doppia imposizione. Si riferisce alla presenza di una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita totalmente o parzialmente la sua attività, salvo situazioni in cui tali operazioni siano di supporto a quelle prodotte presso la casa madre. Si avrà quindi una stabile organizzazione:
- materiale: presenza fisica della sede dell’impresa italiana in territorio estero
- personale: presenza di agenti che concludono contratti per conto dell’impresa
Dal punto di vista fiscale si tratta di un soggetto residente fiscalmente nello Stato estero, per cui ha un numero identificativo, che sia partita IVA o codice fiscale. Alcuni Paesi prevedono la tassazione degli utili dell’impresa, di un soggetto non residente, solo se vi è una stabile organizzazione. Le imposte pagate all’estero sono sottratte dal reddito della casa madre, tramite il meccanismo del reddito d’imposta.
Doppia imposizione fiscale: di cosa si tratta?
La doppia imposizione fiscale si riferisce al diritto riconosciuto a due Paesi differenti di tassare il reddito prodotto dallo stesso soggetto all’interno del territorio. Da una parte vi è il Paese dove il reddito è stato prodotto, dall’altra lo Stato di residenza fiscale.
Quando si rischia la doppia imposizione fiscale?
- se si vive in un Paese dell’UE ma si lavora in un Paese diverso;
- se si viene distaccati all’estero per un breve periodo, come nel caso del distacco autisti;
- se si vive e si cerca lavoro all’estero ma si riceve l’indennità di disoccupazione dal proprio Paese d’origine;
- se si è pensionati e si vive in un Paese diverso rispetto a quello che eroga la pensione.
Come evitare la doppia imposizione fiscale?
L’Italia ha siglato accordi internazionali con vari Paesi, allo scopo, appunto, di evitare la doppia tassazione, quindi prevenire elusione ed evasione fiscale. Il modo per evitarla è la residenza fiscale, i cui criteri per la definizione sono i seguenti:
- abitazione permanente
- centro degli interessi vitali
- soggiorno abituale
- nazionalità
- accordo tra autorità competenti dei due Paesi di riferimento
Per evitare una doppia tassazione è comunque conveniente richiedere il certificato di residenza fiscale all’Agenzia delle Entrate, da presentare poi allo Stato estero dove si è prodotto reddito in quell’anno specifico.
Il certificato di residenza fiscale può essere richiesto da persone fisiche residenti e persone giuridiche, quindi società di capitali, enti commerciali e non commerciali, organismi d’investimento collettivo del risparmio e fondi pensione.
Costituzione di una società estera ed esterovestizione societaria: definizioni e caratteristiche
L’impresa che sceglie di internazionalizzare il proprio business mediante la costituzione di una società estera opta per la definizione di una società che ha una propria personalità giuridica, separata dalla casa madre italiana, con organi decisionali e gestionali propri. Ciò deve avvenire nel rispetto delle normative antielusive presenti nel nostro ordinamento, per escludere la possibilità di una fittizia localizzazione all’estero di una società per beneficiare dei regimi fiscali lì presenti, la cosiddetta esterovestizione.
Dunque, le società controllate, collegate residenti o localizzate in paradisi fiscali, sono soggette alla disciplina Controlled Foreign Companies, prevedendo la tassazione alla società italiana per tutte le attività svolte dalla società estera, per le quali non è dimostrato l’effettivo svolgimento delle attività economiche. Affinché una società possa essere definita residente all’estero è necessario che la sede legale, amministrativa o l’attività principale dell’impresa sia nel territorio dello Stato estero.
L’esterovestizione è la localizzazione fittizia della residenza fiscale del soggetto residente, che sia persona fisica o società, in altro Stato Ue o Extra Ue, mentre la residenza reale continua ad essere in Italia.
Perché le società optano per l’esterovestizione? Il fine è sottrarsi agli adempimenti previsti dall’ordinamento tributario del Paese di reale appartenenza. Solitamente la società viene costituita in Paesi a fiscalità privilegiata, ma così facendo parte dei profitti sono sottratti all’imposizione in Italia, portando meno incassi allo Stato.
Rappresentante fiscale IVA: come facilitare le attività dell’impresa all’estero
La nomina di un rappresentante fiscale IVA è un’alternativa alla stabile organizzazione. In questo caso, i soggetti passivi IVA che scelgono di avviare un percorso di internazionalizzazione decidono di identificare una persona fisica o giuridica come proprio referente fiscale nel territorio estero di riferimento. La nomina di un rappresentante fiscale è obbligatoria quando il soggetto non residente effettua cessione di beni o prestazione di servizi, nei confronti di privati consumatori o soggetti passivi che non sono stabiliti in Italia. Nominare il rappresentante fiscale non varia lo status del soggetto non residente. Tale nomina serve solo ad adempiere gli obblighi IVA nel territorio estero, egli agisce quindi per nome e per conto del titolare d’impresa.
Rappresentante fiscale: come nominarlo e quali sono i suoi obblighi
Il rappresentante fiscale va nominato tramite atto pubblico, scrittura privata registrata o atto notarile autenticato e legalizzato presso lo Stato estero, prima di qualsiasi operazione rilevante ai fini IVA in territorio estero. Tra gli obblighi del rappresentante fiscale vi sono:
- presentazione richiesta di inizio attività
- richiesta attribuzione numero partita IVA, visto che è possibile rappresentare più soggetti esteri
- comunicazione di variazioni relative al soggetto rappresentato
- emissione e registrazione di fatture e bolle doganali
- liquidazioni IVA e relativi versamenti
- presentazione della dichiarazione IVA annuale
- presentazione della dichiarazione di cessata attività
Inoltre, può anche effettuare la detrazione dell’imposta e richiedere il rimborso IVA estera.
Consulenza fiscale internazionale privati: valorizza il tuo business all’estero
Per i soggetti imprenditoriali che intendono stabilire la propria attività in un altro Paese dell’UE, la nomina del rappresentante fiscale rappresenta sicuramente la soluzione più veloce, più semplice e meno costosa.
Un’opportunità per promuovere le vendite di beni e servizi, senza trasferire parte dell’attività produttiva, amministrativa o commerciale. Inoltre, grazie al rappresentante fiscale è possibile recuperare l’imposta versata.
Se preferire la stabile organizzazione o la nomina del rappresentante fiscale è una tua scelta, ad ogni modo, in Tecno Vat trovi esperti in fiscalità internazionale madrelingua pronti a guidarti verso la soluzione più consona ai tuoi interessi.
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