Alcolici e superalcolici: come vendere online all’estero
Questo contenuto è stato aggiornato in data 28/12/2021
Cresce sempre più il numero dei produttori e dei venditori del settore wine & beverage che sceglie di proporre anche online i propri prodotti. La vendita a distanza tramite una piattaforma digitale propria o mediante marketplace richiede però una conoscenza dettagliata degli oneri fiscali e burocratici previsti dalle normative vigenti in Europa. Proviamo a capire insieme quali sono le procedure da rispettare.
Vendita a distanza di alcolici e superalcolici: gli adempimenti fiscali
La vendita in Ue in ambito b2c, ossia diretta a consumatori privati residenti in Paesi membri dell’Unione europea diversi da quello della residenza aziendale del venditore, richiede il rispetto delle regole previste dalla normativa comunitaria in materia di accise e di IVA.
Il versamento delle accise
Le bevande alcoliche e superalcoliche sono sottoposte all’accisa, un’imposta indiretta che grava sul bene, in fase di fabbricazione e in fase di vendita, applicata sulla quantità fisica dei prodotti.
Il venditore è il soggetto debitore d’imposta ed è tenuto sempre a versarla allo Stato in cui i beni sono inviati. L’importo da pagare dipende dalle accise che ogni Paese membro sceglie di applicare, in modo autonomo e in base a criteri diversi, e dalle aliquote vigenti nello stesso Paese estero.
Il merchant (o venditore) che decide di vendere alcolici e superalcolici online deve nominare un rappresentante fiscale per le accise, essenziale per i rapporti con l’autorità competente locale.
Inoltre, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria del Testo Unico delle Accise, i prodotti alcolici vanno accompagnati con il DAA – Documento Accompagnamento Accise. Quando la merce arriva a destinazione il DAA viene preso in carico dall’ufficio addetto al controllo, il quale inoltra una copia all’ufficio di partenza per comprovare l’avvenuta uscita della merce dallo Stato di origine.
Nel caso di cessione di vino e di altre bevande alcoliche è possibile applicare la procedura di cui all’articolo 36 della Direttiva 2008/118/CE, per cui i prodotti, all’atto della spedizione, sono accompagnati dal DAS – Documento di Accompagnamento Semplificato – spediti ad accisa italiana assolta, sottoposti quindi, ad accisa estera.
Il versamento dell’IVA
Altro adempimento fiscale che il venditore è tenuto a rispettare quando sceglie di vendere i propri prodotti online a privati consumatori residenti in altri Paesi comunitari è il versamento dell’IVA.
Le recenti modifiche alla disciplina europea in tema di IVA e distance selling interessano anche la vendita di prodotti alcolici e superalcolici. Pertanto, il versamento dell’IVA spetta nello Stato di residenza dell’acquirente quando il fatturato annuo globale del venditore (totale delle vendite a livello paneuropeo) supera la soglia unica europea di 10.000 €. Entro questo importo il versamento dell’IVA dovuta spetta invece nello Stato di residenza del venditore.
Per procedere al versamento dell’IVA dovuta all’estero – in qualità di soggetto non residente – il venditore può scegliere tra le seguenti opzioni:
- Iscrizione al regime IVA OSS: regime che permette di gestire in modo centralizzato e digitale gli adempimenti dovuti in tutti i Paesi Ue interessati dalle vendite a distanza, senza dover acquisire più partite IVA;
- Identificazione diretta IVA: procedura che consente al venditore di identificare fiscalmente la propria attività nello Stato Ue interessato dalla vendita e di ottenere la partita IVA locale;
- Nomina del rappresentante fiscale IVA: atto mediante il quale si nomina un soggetto con domicilio fiscale nel Paese estero di interesse, che agisce per conto dell’azienda venditrice o del venditore.
Vendita in regime sospensivo: quando è possibile?
Il regime sospensivo è il regime fiscale che si applica a fabbricazione, trasformazione, circolazione e detenzione di prodotti soggetti ad accisa, e mantiene questa connotazione fino a quando il debito d’imposta non viene estinto.
Il trasferimento di prodotti alcolici e/o superalcolici all’estero in regime sospensivo prevede che questi beni siano spediti a un soggetto in possesso di un codice accisa (codice alfanumerico di 13 caratteri attribuito a ogni deposito fiscale), quindi a un depositario autorizzato o un destinatario registrato, che provvederà ad immetterli nel Paese di destinazione.
Le merci soggette ad accisa possono essere immagazzinate solo in appositi depositi, cosiddetti depositi fiscali, nel rispetto delle norme vigenti nello Stato estero interessato.
In Italia, così come in altri Paesi dell’Unione Europea, gli operatori che intendono aprire depositi fiscali di prodotti sottoposti ad accisa devono chiedere all’autorità competente – per noi, Agenzia delle Dogane – il rilascio di una licenza fiscale di esercizio.
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Come abbiamo visto sopra, il versamento dell’IVA rientra tra gli adempimenti fiscali previsti in caso di vendita a distanza di bevande alcoliche e/o superalcoliche. Il nostro team è pronto a guidarti verso la scelta della soluzione più affine alle tue esigenze imprenditoriali, permettendoti di scoprire le peculiarità di tutte le opzioni consentite dalla normativa europea:
- Identificazione diretta IVA;
- Adesione al regime IVA OSS;
- Nomina del rappresentante fiscale.
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