Booking.com non nomina il rappresentante fiscale: presunta evasione IVA per 350 milioni di euro
Gli amanti dei viaggi sicuramente conosceranno Booking.com, il portale che offre il servizio on line di prenotazione di strutture ricettive, quali hotel, appartamenti, case vacanza, bed and breakfast, resort, etc.
Booking, con sede legale in Olanda, si pone come intermediario tra chi offre e chi cerca un alloggio.
L’agenzia delle Entrate, a tal proposito, indica come necessaria l’identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale per le piattaforme on line che prestano servizi di intermediazione tramite portali con sede in altro Stato UE.
Qual è l’accusa nei confronti di Booking.com?
Secondo l’indagine in corso da parte della Procura della Repubblica di Genova, Booking.com non avrebbe pagato l’IVA per l‘intermediazione con privati italiani, generando nel periodo 2013-2019 un’evasione fiscale pari a 350 milioni di euro.
Le indagini sono partite da controlli effettuati su alcuni appartamenti in affitto a Genova, sotto segnalazione di Federalberghi.
Si è notato, quindi, che nelle fatture l’IVA non era indicata; veniva applicato il meccanismo del Reverse Charge anche nei casi in cui la struttura ricettiva non aveva partita IVA.
Così facendo, l’IVA, quindi, non veniva pagata né dalla struttura – in quanto appartenente a soggetto privato senza partita IVA – né da Booking.com, generando un’evasione totale dell’imposta.
È necessario sottolineare, come emerge dalle indagini, che la società – Booking.com – non paga l’IVA nel caso di affitto di abitazioni che appartengono a soggetti privati non possessori di partita IVA, ma è comunque obbligata ad operare come sostituto d’imposta, registrandosi nei vari Paesi in cui svolge la sua attività o avvalersi di un rappresentante fiscale.
Cos’è il Reverse Charge?
Il Reverse Charge – anche detto inversione contabile – in Italia è rappresentato dall’art. 17 commi 5 e 6 del Dpr 633/1972.
Tale regime consente al venditore di emettere fattura senza addebitarne l’imposta e l’acquirente integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata, procedendo con l’annotazione sia nel registro acquisti sia vendite.
Il Reverse Charge è stato introdotto dalla normativa comunitaria per combattere l’evasione e l’elusione fiscale ai fini IVA.
Booking.com avrebbe, quindi, applicato tale regime emettendo fattura senza IVA italiana anche a strutture che non hanno partita IVA, dunque non versano denaro al fisco italiano.
Si è generato, così, un danno alle Casse dello Stato ma anche una concorrenza sleale nei confronti delle strutture ricettive che pagano regolarmente l’IVA.
Quando è obbligatorio nominare il rappresentante fiscale?
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’IVA sulle commissioni pagate ai portali che operano in Paesi dell’Unione europea è sempre dovuta.
Dunque, quando la struttura ricettiva non ha partita IVA, spetta al portale – in questo caso a Booking.com – identificarsi in Italia ed emettere fattura con IVA italiana, o nominare un rappresentante fiscale.
Qual è il ruolo del rappresentante fiscale?
Secondo l’articolo 17, comma 1, del DPR n 633/72 l’IVA è dovuta dai soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili.
Tali soggetti sono:
- Soggetti nazionali che sono nel territorio dello Stato;
- Soggetti esteri che hanno Stabile Organizzazione;
- Soggetti esteri che si sono identificati ai fini IVA – soggetti non residenti – mediante la nomina di un rappresentante fiscale;
- Soggetti esteri che non hanno Stabile Organizzazione in Italia, identificati ai fini IVA – soggetti non residenti – tramite identificazione diretta.
Dunque, un soggetto UE che non ha Stabile Organizzazione in Italia, ricorrerà alla nomina di un rappresentante fiscale, adempiendo gli obblighi relativi all’applicazione dell’imposta, quando vi è l’obbligo di registrazione ai fini IVA.
Il rappresentante fiscale – persona fisica o società – è munito di partita IVA e assolve obblighi e diritti IVA per conto dell’azienda estera. Gli adempimenti di cui si occupa sono:
– fatturazione
– registrazione delle operazioni nei registri IVA
– detrazione e rimborso dell’imposta
– dichiarazione annuale IVA
– liquidazioni periodiche IVA
I soggetti non residenti possono avere un solo rappresentante fiscale, la cui nomina deve avvenire prima di qualsiasi operazione imponibile IVA.
Per non rischiare sanzioni, per poter vendere e intrattenere rapporti e scambi commerciali in Paesi Ue diversi da quelli in cui la tua società risiede, non attendere oltre: nomina il rappresentante fiscale.
In Tecno Vat troverai un team di esperti multilingua in grado di supportarti nella gestione degli iter burocratici, sia per l’apertura delle posizioni fiscali, sia se tu decida di optare per l’identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale.