Normativa EPR: cos’è la Responsabilità Estesa del Produttore e gli obblighi di chi vende in Europa
Il Pacchetto Economia Circolare europeo continua a condizionare l’operato di produttori, venditori e distributori di prodotti specifici.
Il concetto EPR si evolve in politica ambientale diventando un principio che porta con sé obblighi precisi e vincolanti.
A distanza di quattro anni dall’entrata in vigore del Pacchetto Economia Circolare europeo tutti gli Stati membri hanno recepito le sue direttive; è giunto il momento di capire come procedere per chi è interessato dalla produzione, dalla vendita e dalla commercializzazione di prodotti AEE e imballaggi.
EPR: la Responsabilità Estesa del Produttore
Il principio della Responsabilità Estesa del Produttore – Extended Producer Responsibility (EPR) – è un concetto che si diffonde in Europa nel 2002, a seguito del primo provvedimento normativo che richiama l’attenzione sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Si tratta della cosiddetta Direttiva RAEE – Direttiva 2002/96/CE – che nel tempo è stata sostituita dalla Direttiva RAEE 2 – Direttiva 2012/19/EU – e modificata dai provvedimenti contenuti nel Pacchetto Economia Circolare europeo del 2018.
Il principio EPR attribuisce una responsabilità nuova al produttore, in particolare a quelli interessati da apparecchiature elettriche ed elettroniche e imballaggi; una responsabilità finanziaria e operativa che lo coinvolge direttamente affinché egli – attraverso attività obbligatorie e specifiche – possa contribuire a proteggere l’ambiente e la salute umana, incoraggiare modalità di produzione e consumo sostenibili, ridurre gli sprechi e favorire il recupero delle materie prime seconde.
Pacchetto Economia Circolare Ue: finalità che coinvolgono tutti i merchant
Approvato a Strasburgo il 18 aprile 2020 dalla Commissione Ue, il Pacchetto Economia Circolare promuove un cambio di rotta nel sistema economico europeo che si concretizza con la transizione dal modello lineare (prendi, usa, consuma e getta) al modello circolare (prendi, usa, consuma, raccogli e ricicla).
Il Pacchetto Economia Circolare europeo è composto da quattro direttive che interessano diverse tipologie di prodotti:
- Direttiva Ue 851/2018 relativa ai rifiuti;
- Direttiva Ue 852/2018 relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggi;
- Direttiva Ue 850/2018 relativa alle discariche di rifiuti;
- Direttiva Ue 849/2018 relativa ai veicoli fuori uso, rifiuti di pile, accumulatori e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
L’Unione intende raggiungere importanti risultati in tema di riciclo dei rifiuti urbani (almeno il 55% entro il 2025 e il 60% entro il 2030), di riciclo dei rifiuti di imballaggi (del 65% entro il 2025 e del 70% entro il 2030) e per la riduzione dello smaltimento in discarica pari al massimo del 10% del totale dei rifiuti urbani entro il 2035. A questi si aggiungono gli obiettivi fissati al 2030 per il riciclo dei rifiuti da imballaggio per singolo materiale; per carta e cartone dell’85%, plastica e legno rispettivamente del 55 e del 35%, per l’alluminio del 60% e per metalli ferrosi e vetro rispettivamente dell’80 e del 75%.
A distanza di ben quattro anni dall’entrata in vigore del Pacchetto Circolare Ue tutti gli Stati hanno recepito le direttive – inclusa l’Italia – e introdotto misure obbligatorie che interessano non solo chi produce determinati prodotti, ma anche chi li vende e li distribuisce.
Responsabilità del produttore: tra conformità EPR e prodotti AEE
Con il recepimento delle norme europee negli Stati membri, oggi chi immette per la prima volta in un mercato specifici prodotti deve dimostrare di essere conforme alla politica ambientale EPR. Quest’obbligo interessa direttamente i soggetti che producono, importano o vendono in Paesi europei diversi dalla residenza aziendale prodotti appartenenti alla categoria EPR.
La classificazione dei prodotti inclusi nella categoria EPR può variare di Paese in Paese, ma include sicuramente tutti i tipi di imballaggio e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Parliamo di:
- Apparecchiature per lo scambio di temperatura: impianti di condizionamento, frigoriferi, ecc.;
- Schermi, monitor e apparecchiature contenenti schermi con una superficie superiore a 100 cm2;
- Lampade;
- Grandi apparecchiature come fotocopiatrici, lavatrici, pannelli solari (con dimensione esterna superiore a 50 cm);
- Piccole apparecchiature come orologio da polso (con dimensione esterna inferiore a 50 cm);
- Piccoli dispositivi informatici e di telecomunicazioni con qualsiasi dimensione esterna non superiore a 50 cm.
In alcune nazioni la categoria EPR include anche batterie portatili, industriali e per autoveicoli, pneumatici, carte da stampa, prodotti tessili, sostanze chimiche e molto altro. Per questa ragione è importante lasciarsi guidare da consulenti esperti per la gestione degli adempimenti obbligatori legati al rispetto della conformità EPR.
Iscrizione registro AEE, dichiarazione e contributo RAEE: gli obblighi da rispettare
Il principio della responsabilità del produttore afferma che i soggetti definiti “produttori” sono responsabili dei propri prodotti dal principio alla fine, quindi, da quando sono progettati fino a quando diventano un rifiuto.
I produttori, i venditori e i distributori interessati dalla progettazione, dalla commercializzazione o dall’importazione per la prima volta dei prodotti di categoria EPR devono rispettare gli obblighi introdotti dalle Direttive RAEE e ampliati con il Pacchetto Economia Circolare europeo. Gli oneri da rispettare sono:
- Etichettare in modo indelebile tutti i prodotti AEE e apporre il simbolo del contenitore della spazzatura su ruote e il contrassegno della data, in conformità alla EN 50419;
- Per ogni prodotto nuovo venduto fornire indicazioni ai clienti circa le attività di riutilizzo o trattamento ecocompatibile con manuali o guide elettroniche;
- Aprire una filiale nello Stato in cui i Paesi sono venduti oppure nominare un rappresentante autorizzato che interagisca con le autorità AEE nazionali;
- Iscriversi presso l’autorità nazionale AEE del Paese di destinazione;
- Dichiarare la quantità dei prodotti EPR venduti;
- Versare l’eco-contributo ambientale all’autorità competente per sopperire alle spese di raccolta, trattamento, riciclo o smaltimento del bene.
In alcuni Paesi rientra tra gli obblighi anche l’offerta di ritiro direttamente dal consumatore dei beni venduti.
Iscrizione EPR: un nuovo servizio per soddisfare le esigenze di tutti
La nostra squadra è sempre attenta a ciò che il mercato e le norme che lo disciplinano richiedono ai venditori che per ragioni di business si interfacciano con altri Stati. Abbiamo scelto così di avviare nuove collaborazioni per offrire un servizio che non solo amplia la nostra proposta sostenibile, ma rappresenta una valida soluzione per chi è in cerca di un servizio pratico, sicuro ed efficace per dimostrare la propria conformità EPR.
Possiamo aiutarti nella gestione di tutti gli adempimenti burocratici previsti per soddisfare il principio EPR e consentirti di lavorare senza rischi, blocchi o sanzioni.
Ecco cosa include la nostra proposta:
- Iscrizione al consorzio estero per lo smaltimento dei rifiuti;
- Consegna del numero di registrazione EPR;
- Dichiarazione periodica e report da consegnare al consorzio estero;
- Indicazione dell’importo da versare per l’eco contributo ambientale.
Il nostro team sa come aiutarti. Lascia fare a noi!