Vuoi vendere all’estero? Nomina il rappresentante fiscale
Sempre più ampia la filiera dei rapporti commerciali, soprattutto con l’estero. Vuoi per la crescente esportazione di beni e/o servizi, anche grazie al grande numero di e-commerce presenti on line, vuoi perché tutte le aziende cercano di interfacciarsi ogni giorno con la speranza di cogliere le potenzialità che il mercato internazionale può loro offrire, inevitabilmente ci si ritrova a fare i conti con operazioni rilevanti ai fini IVA.
Nel momento in cui una società decide di inserirsi in un mercato estero e supera precise soglie di fatturato, fissate da ciascuno Stato membro dell’Unione Europea, ha l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale o ricorrere allo strumento dell’identificazione diretta.
Modalità di nomina e il ruolo del rappresentante fiscale nella tua impresa
Il rappresentante fiscale viene nominato per gestire la fatturazione e la contabilità di una società dell’Unione Europea che opera nel mercato di un’altra nazione del territorio europeo.
Questa figura è un’alternativa alla creazione di un’azienda sul territorio estero in cui opera o alla registrazione diretta come titolare di partita IVA.
Il rappresentante fiscale và nominato attraverso un atto pubblico, una scrittura privata registrata o una lettera annotata in un apposito registro presso l’Agenzia delle Entrate competente, in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato; oppure, nominato tramite un atto autenticato dal notaio dello Stato estero aderente alla Convenzione Aja del 5 ottobre del 1961, munito del timbro Apostille – certifica che il notaio o l’Autorità Governativa hanno l’autorizzazione al rilascio del documento – , o legalizzato dal console generale in Italia presso lo Stato estero.
Il soggetto nominato rappresentante dovrà aprire la posizione IVA – dichiarazione di inizio attività – per il richiedente.
Con l’apertura IVA, il soggetto estero, tramite il suo rappresentante, sarà sottoposto a tutti gli obblighi e diritti della normativa IVA nazionale, quindi fatturazione, liquidazione, versamento, detrazione, dichiarazione annuale, etc.
La nomina del rappresentante fiscale non muta lo status di non residente del soggetto estero, non ha quindi effetti sulla territorialità dell’operazione, che va sempre individuata in base alla residenza del soggetto estero, non del rappresentante fiscale.
Ci sono casi in cui la nomina del rappresentante fiscale è obbligatoria ed altri, invece, in cui è facoltativa.
È obbligatoria quando l’operazione, che avviene nel territorio nazionale, deve essere assoggettata ai fini IVA e i relativi obblighi sono a carico del soggetto non residente, quindi quando vi è cessione di beni e/o servizi nei confronti di un privato consumatore o soggetti che ai fini IVA si comportano come tali, ad esempio enti commerciali anche se possessori di partita IVA; quando vi è cessione di beni e/o servizi con soggetti non residenti; nel caso di operazioni intracomunitarie.
Operazioni intracomunitarie tra i paesi UE: cosa sono?
Requisito fondamentale affinché si possa parlare di operazioni intracomunitarie è che vi sia il trasferimento fisico di un bene da uno Stato membro dell’unione europea in un altro Stato UE, da parte del cedente o di terzi per suo conto.
Si tratta di operazioni che intercorrono tra soggetti passivi IVA.
È obbligatorio nominare un rappresentante fiscale, in caso di operazioni intracomunitarie, quando:
– l’operazione è rilevante in Italia e l’acquirente/committente essendo soggetto privato non può assolvere l’imposta;
– vi sono vendite a distanza di beni mobili materiali eseguite in Italia da un soggetto passivo in un altro Paese dell’UE;
– un operatore dell’Unione Europea che effettua lo sdoganamento immette beni esteri che sono acquistati da soggetti italiani;
– si introducono beni per esigenze legate alla propria impresa.
Se il soggetto estero compie azioni che non comportano l’addebito dell’IVA, in quanto non imponibili o esenti IVA, vi è la possibilità di nominare un rappresentante fiscale leggero.
Rappresentante fiscale leggero, quando puoi nominarlo?
Secondo quanto disposto dall’art. 44 comma 3 secondo periodo del D. Lgs. 331/93, il rappresentante fiscale leggero può essere nominato nel caso di operazioni non imponibili, quando un soggetto sia non residente e non vi sia stabile organizzazione. Il suo intervento è limitato all’adempimento di obblighi di fatturazione e presentazione di elenchi riepilogativi delle azioni intracomunitarie, compilazione e presentazione delle domande degli elenchi mod. Intrastat.
Il rappresentante fiscale leggero diventa ordinario successivamente ad un’operazione attiva o passiva che comporta un pagamento o il recupero dell’imposta.
Tale figura viene utilizzata anche nella gestione di depositi fiscali ai fini IVA, che consentono la custodia di beni nazionali e comunitari, non destinati alla vendita al minuto nei locali commerciali.
L’estrazione dei beni da un deposito fiscale può essere effettuata solo da soggetti passivi di imposta mediante pagamento dell’IVA. In caso di soggetti esteri, è il rappresentante fiscale che adempie questo compito; in sua assenza, invece, è il gestore del deposito ad essere nominato rappresentante fiscale leggero.
Qualora vi fosse un passaggio da uno status all’altro di rappresentanza fiscale, andrebbe notificato tramite un modello, molto simile a quello utilizzato per la nomina iniziale.
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