Branch Exemption: quanto è utile per i tuoi investimenti all’estero?
Favorire la crescita e l’internazionalizzazione delle attività da parte di soggetti economici che operano in Italia è l’obiettivo principale dell’art. 14 del D. Lgs. n.147. A tal proposito è stato introdotto l’art. 168-ter che offre la possibilità, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, di optare per il regime della Branch Exemption, a condizione che sia svolta attività commerciale anche all’estero, tramite una o più Stabili Organizzazioni.
Con Branch Exemption – o semplicemente Branch – ci si riferisce all’esenzione degli utili e delle perdite prodotti dalle Stabili Organizzazioni all’estero.
L’opzione per il regime di Branch è applicabile a tutte le Stabili Organizzazioni dell’impresa esistenti in quel momento e per quelle costituite successivamente, senza obbligo di successiva comunicazione in merito.
L’applicazione del Regime termina nel momento in cui vi è chiusura o liquidazione di tutte le Branch esenti.
Utili e perdite della Stabile Organizzazione. Cos’è il Recapture?
Gli utili e le perdite sono rilevati dal resoconto economico e patrimoniale; si tratta quindi del reddito prodotto all’estero da società residenti in Italia.
Nella dichiarazione dei redditi andranno indicati Stato per Stato, non globalmente.
Il Recapture è il meccanismo che scatta quando, in passato, l’impresa ha registrato delle perdite fiscali per la propria Stabile Organizzazione.
Quindi l’impresa dovrà ricalcolare il reddito della S. O. in riferimento a 5 periodi precedenti l’applicazione del regime. Se dalla somma ne deriva una perdita fiscale, gli utili che saranno prodotti successivamente saranno tassati localmente, finchè le perdite non saranno riassorbite.
Branch Exemption, l’eccezione alla Worldwide Taxation
L’opzione del regime di Branch Exemption è una deroga alla Worldwide Taxation, alla cui base vi è il concetto di residenza.
Quando un soggetto si definisce residente?
Un soggetto si definisce fiscalmente residente in Italia se per la maggior parte del periodo d’imposta – 183 giorni anche non continuativi – si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1. iscritto all’APR, anagrafi comunali della popolazione residente
2. domiciliato nel territorio dello Stato, sede principale dei suoi affari ed interessi
3. residente nel territorio dello Stato, luogo in cui il soggetto vive abitualmente.
Si considerano, inoltre, residenti in Italia i cittadini cancellati dall’APR, trasferitisi in Paesi a fiscalità privilegiata, inclusi nella Black List.
Secondo la Worldwide Taxation il soggetto residente in Italia è tenuto a pagare l’imposta sui beni ovunque essi siano prodotti.
Differente, la procedura per il soggetto non residente in Italia, il quale è tenuto a versare le imposte solo per i redditi prodotti nel territorio dello Stato, concetto legato al principio di territorialità.
Irrevocabiltà, All in Out, Cherry Picking: i 3 vincoli della Branch Exemption
- Per le imprese appena costituite la scelta dell’opzione della Branch Exemption deve essere istantanea. Se non viene esercitata nel momento in cui è costituita la Stabile Organizzazione, l’impresa sarà vincolata per sempre al regime ordinario, in quanto l’azione è irrevocabile.
- Vige il principio All in Out, cioè l’obbligo di applicare l’opzione a tutte le Stabili Organizzazioni estere dell’impresa italiana.
- È vietato il Cherry Picking, cioè la libertà di scegliere – in funzione della localizzazione e del profitto di ogni Stabile Organizzazione – se includerla o meno nel regime fiscale della Branch Exemption.
Inoltre, non può essere esercitata se la Stabile Organizzazione è presente tra i Paesi Black List CFC – Controlled Foreign Companies –, cioè quei Paesi a fiscalità privilegiata, con i cosiddetti regimi paradisiaci.
Rappresentante fiscale: la carta vincente per le tue attività all’estero
Va da sé che nel caso una Stabile Organizzazione abbia perdite costanti, adottare il regime della Branch Exemption è assolutamente non conveniente.
Inoltre, ricordiamo, che una volta presa la decisione di adottare tale regime, non si potrà più tornare indietro, anche se vi saranno dei ripensamenti basati su criteri di convenienza sorti in un secondo momento.
Dunque, in alternativa alla Stabile Organizzazione l’impresa troverà certamente vantaggioso nominare un rappresentante fiscale all’estero.
Il rappresentante fiscale si occupa di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA per le tue attività svolte all’estero. Apriamo e registriamo, infatti, posizioni fiscali per tutti i Paesi dell’Unione Europea, di tuo interesse.
Nessuna noia burocratica per te, pensiamo a gestire tutto noi!