Fornitura con contratto di appalto: quando nominare il rappresentante fiscale in Svizzera
La fornitura di un bene, a seguito di montaggio adattato al luogo della consegna in territorio svizzero, prevede la stipula di un contratto di appalto. Il contratto di appalto comporta l’obbligo, per il fornitore estero, di nominare un rappresentante fiscale in loco.
Vediamo insieme cosa si intende per contratto di appalto, cosa lo distingue dal contratto di vendita e in quali condizioni l’azienda non residente è obbligata alla nomina di un rappresentante fiscale in Svizzera.
Cos’è il contratto di appalto?
Il contratto di appalto è un contratto bilaterale e consensuale, per il quale vi è un corrispettivo in denaro.
L’appaltatore si impegna nei confronti dell’appaltante, o anche detto committente. L’oggetto dell’appalto è il compimento di un’opera o di un servizio.
Esempio di appalto di opera lo possiamo ritrovare nel caso di un’impresa edile che si obbliga a costruire un palazzo; l’appalto di servizi, invece è quello che si stipula con una ditta di pulizie.
Il committente, in entrambi i casi, può essere sia un soggetto privato, sia lo Stato, sia un ente pubblico.
Contratto di appalto e contratto di vendita: quali sono le differenze?
Nonostante entrambe le tipologie di contratto abbiano come requisito un corrispettivo in denaro, il contratto di appalto si distingue dal contratto di vendita in quanto il primo ha per oggetto il “fare”, mentre il secondo ha per oggetto il “dare”.
Se ci rechiamo in un negozio e acquistiamo un bene già pronto stiamo stipulando un contratto di vendita. Se acquistiamo un mobile, ad esempio, decidendo che questo venga anche montato nel nostro ufficio, all’atto della consegna, stiamo stipulando non solo un contratto di vendita, ma anche un contratto di appalto che si riferisce al montaggio.
Fornitore in Italia, acquirente in Svizzera: quando è necessaria la nomina di un rappresentante fiscale?
L’impresa italiana che esegue una fornitura su contratto di appalto in territorio svizzero, ha l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale che si occupi di tutto ciò che riguarda l’imposta sul valore aggiunto. La nomina è necessaria al superamento dell’importo di 100.000 franchi annui, relativa al business mondiale dell’impresa italiana.
Fornitura di beni con contratto di appalto
Si parla di fornitura di beni con contratto di appalto, nel momento in cui questi sono lavorati prima della consegna, ad esempio il montaggio di macchinari, bagni, cucine, infissi, etc. – direttamente nel luogo in cui ha sede l’acquirente e quando questi beni sono adattati al luogo in cui deve essere integrato il bene.
Quando un bene viene montato dal fornitore stesso o da un terzo per suo conto, la fornitura inizia nel luogo del montaggio. Nel rapporto fornitore-acquirente si avrà quindi contratto di appalto ogni volta che si verifica:
- una consegna a seguito di montaggio: per macchinari, cucine, porte, finestre, case prefabbricate, impianti di ventilazione, beni importati, etc.;
- una consegna a seguito di esecuzione: di lavori di genio civile, canalizzazione, beni importati;
- una consegna di beni importati: il montaggio avviene sul territorio svizzero, anche in occasione di lavori di riparazione, manutenzione, etc.
Ogni volta che un’impresa italiana svolge operazioni imponibili IVA in un Paese diverso da quello in cui ha sede la sua impresa, è tenuta a rispettare ciò che impone la normativa locale in materia di IVA. Nel caso della Svizzera, essendo un Paese extra-Ue, l’azienda non residente che fornisce beni con contratto di appalto è tenuta al versamento dell’IVA al fisco svizzero quando il suo fatturato globale supera la soglia di 100.000 franchi svizzeri. Pertanto, non potendo procedere mediante l’identificazione diretta IVA, deve necessariamente nominare un rappresentante fiscale.
Fornitura di beni senza contratto di appalto
L’impresa con sede in Italia che esegue fornitura senza contratto di appalto, quindi consegna beni il cui montaggio non è adattato agli spazi esistenti, non ha l’obbligo di nominare il rappresentante fiscale. Il luogo della fornitura – consegna – è quello dove inizia il trasporto.
Non vi è contratto di appalto nei seguenti casi:
- vendita di un mobile assemblato e collocato dal fornitore presso l’acquirente, senza adattarlo agli spazi esistenti;
- vendita di un macchinario pronto per l’uso, trasportato smontato o da assemblare presso l’acquirente, semplicemente per essere allacciato alla corrente e testarne il funzionamento;
- vendita di tende su misura, appendendole senza il montaggio dei binari.
In tutti questi casi il montaggio è considerato una prestazione accessoria alla fornitura di quei beni, quindi non sussiste contratto di appalto. Non essendovi contratto di appalto, non vi è assoggettamento obbligatorio, cioè imposta sull’importazione, dunque, non è necessario nominare il rappresentante fiscale.
Nomina il rappresentante fiscale in Svizzera, affidati alla nostra esperienza
La nomina di un rappresentante fiscale in Svizzera è obbligatoria se il volume di affari complessivo della tua impresa supera i 100.000 franchi svizzeri e ti occupi delle seguenti attività:
- Fornitura di beni, con installazione e/o montaggio;
- Prestazioni nel settore edile – impianti elettrici, sanitari;
- Manutenzione e riparazione di beni mobili e immobili;
- Prestazione di servizi per beni mobili;
- Servizio di taxi e noleggio con conducente;
- Autobus la cui tratta svizzera supera quella estera.
Chi trasgredisce questa regola rischia il divieto di operare sul territorio elvetico. Non rischiare!
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