Produttori rifiuti di carta e cartone: End of Waste e contributo Conai
Riciclare è fondamentale per l’economia circolare perchè significa trasformare un rifiuto in risorsa; è però necessario sapere quando, a quali condizioni e a che scopo un rifiuto cessa di essere tale.
Sulla G.U. n. 33 del 9 febbraio 2021 è stato pubblicato il “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone”, ai sensi dell’art. 184 ter, comma 2, del D. lgs. 3 aprile 2006 n.152.
Il Decreto è entrato in vigore il 24 febbraio 2021 e prevede 7 articoli che definiscono gli ambiti di applicazione, i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e gli scopi specifici d’uso.
Il riciclo in economia circolare: da rifiuto a risorsa
“L’End of Waste è un tassello indispensabile per la valorizzazione del potenziale dei rifiuti e può dare un forte contributo allo sviluppo delle potenzialità del settore di riciclo” afferma l’ex Ministro dell’Ambiente Sergio Costa. “Una società del riciclo e del recupero diventa tale nel momento in cui i materiali possono essere reintrodotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime e la riduzione del quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento”.
La gestione dei rifiuti nell’Ue va trasformata in gestione sostenibile dei materiali al fine di salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente e proteggere la salute umana.
È importante garantire un utilizzo attento, efficiente e razionale delle risorse naturali, intensificando l’uso delle energie rinnovabili, promuovendo i principi dell’economia circolare.
Regolamento End of Waste: cos’è?
Il concetto di End of Waste fu introdotto dalla Direttiva quadro sui rifiuti, n.98 del 2008 – nello specifico l’art.6 – indicando le condizioni per le quali una sostanza o un materiale non fosse più considerato rifiuto.
Si tratta di un meccanismo per cui il rifiuto, in seguito a determinate operazioni di recupero, cessa di essere tale e può circolare sul mercato al pari di tutti gli altri beni.
Gli Stati membri, come indicato nell’art.6 della Direttiva di cui sopra, devono adottare misure appropriate per garantire che i rifiuti sottoposti a riciclaggio o recupero di altro tipo cessino di essere considerati tali; devono soddisfare le seguenti condizioni:
- la sostanza o l’oggetto deve essere utilizzato per scopi specifici
- esiste un mercato per questa sostanza o oggetto
- la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabile ai prodotti
- l’utilizzo di questa sostanza o oggetto non porta a impatti negativi sull’ambiente o sulla salute dell’uomo.
Quando un rifiuto di carta e cartone può dirsi recuperato?
Secondo l’art. 3 del Regolamento i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come carta e cartone recuperati se risultano conformi ai requisiti tecnici presenti nell’allegato 1 e solo a seguito di operazioni di recupero effettuate esclusivamente in conformità alle disposizioni della norma UNI EN 643.
Il Decreto sottolinea che esiste un mercato per carta e cartone recuperati, in cui risultano comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiedono effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali tali sostanze sono utilizzabili nel rispetto dei requisiti tecnici del Regolamento, rispettando la normativa e gli standard applicabili ai prodotti.
Gli obblighi del produttore: come attestare il rispetto dei criteri di recupero?
Nell’articolo 5 del Regolamento sono specificati gli obblighi del produttore di rifiuti di carta e cartone.
- Redigere una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando modulo apposito.
- La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è il documento rilasciato dal produttore di carta e cartone recuperati, che ne attesta le caratteristiche.
- Inviare la dichiarazione sostituiva all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
- Conservare la dichiarazione presso l’impianto di produzione o la propria sede legale, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo, qualora dovesse essere richiesta.
- Conservare la dichiarazione, per un anno, presso l’impianto di recupero o presso la sede legale, un campione di carta e cartone recuperati. La conservazione ne deve garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche; il periodo di conservazione può essere ridotto a 6 mesi per le imprese registrate ai sensi del regolamento EMAS.
Le definizioni del Regolamento
Il Decreto 188/2020, all’art.2, definisce:
- Rifiuti di carta e cartone: incluso i poliaccoppiati e imballaggi provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali
- Carta e cartone recuperati: rifiuti di carta e cartone che hanno cessato di essere tali ai sensi del Regolamento
- Lotto di carta e cartone recuperati: un quantitativo prodotto in un periodo di tempo definito, di massimo 6 mesi, non superiore a 5.000 tonnellate ed in condizioni operative uniformi.
- Produttore di carta e cartone recuperati: gestore di un impianto autorizzato al recupero di rifiuti di carta e cartone.
L’approccio alla politica ambientale: responsabilità estesa del produttore
Tra le Direttive europee del pacchetto Economia circolare vi è quella sulla responsabilità estesa del produttore.
Si tratta di una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori spetti la responsabilità finanziaria o finanziaria e operativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto, incluse le operazioni di raccolta differenziata, di cernita e di trattamento. Tale obbligo può comprendere anche la responsabilità organizzativa, preventiva.
I produttori possono adempiere agli obblighi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore a titolo individuale o collettivo.
Contributo CONAI: incentivo all’uso di imballaggi riciclabili
Gli imballaggi immessi sul mercato vanno gestiti nel rispetto dell’ambiente, specie nell’ultima fase del loro ciclo di vita, quando appunto è il momento di smaltire o riciclare.
Il contributo ambientale CONAI rappresenta la forma di finanziamento con la quale ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per i maggiori oneri della raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi. Questi costi sono ripartiti in base a quantità, peso e tipologia del materiale di imballaggio immesso sul mercato.
La diversificazione contributiva per gli imballaggi in plastica è entrata in vigore il 1° gennaio 2018; la diversificazione contributiva per gli imballaggi in carta dal 1° gennaio 2019.
Lo scopo del contributo è incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello del contributo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita.
Sai che puoi recuperare il contributo ambientale CONAI versato in Italia? In TecnoVat supportiamo le aziende che si occupano di esportazioni di imballaggi vuoti o che hanno versato il contributo al Consorzio italiano.
Contattaci compilando il form. Non perdere quest’opportunità.