Triangolazione comunitaria: un tema da approfondire in vista delle prossime modifiche UE in materia di Iva
Quando diventa necessario nominare un rappresentante fiscale a seguito di cessioni intracomunitarie e triangolazioni?
Definiamo insieme la triangolazione e tutte le tipologie possibili in vista delle ultime ‘Quick Fixes 2020’ della Commissione UE.
La cessione di beni a tre soggetti: definiamo la triangolazione
Si parla di triangolazione quando avviene un’operazione di cessione in cui il bene oggetto di trasferimento viene gestito tra tre soggetti. Sebbene si verifichi una singola cessione vengono realizzati due contratti: uno per l’acquisto dal promotore al fornitore e un secondo per la vendita dal promotore al cliente.
Il bene oggetto dell’operazione passa direttamente dal fornitore al cliente per intervento del soggetto promotore che ne ordina il trasferimento diretto. I soggetti coinvolti nella triangolazione sono dunque:
- Soggetto cedente o fornitore: l’operatore economico che fornisce il bene e lo trasferisce al cliente
- Soggetto promotore: colui che acquista il bene dal fornitore e lo vende al cliente ordinandone lo spostamento diretto del bene dalla fonte al destinatario
- Soggetto cliente: colui che acquista il bene dal promotore, ma lo riceve dal fornitore
Secondo quanto espresso nei commi 1 degli articoli 58 e 41 (lettera a) del D. L. n. 331/93 in caso di operazioni intracomunitarie e di esportazioni, con la triangolazione è possibile prevedere la non imponibilità dell’IVA delle due cessioni.
Che differenza c’è tra triangolazione comunitaria ed esportazione?
Nelle operazioni triangolari parte dei soggetti coinvolti è residente in territorio comunitario, si parla, pertanto, di cessione intracomunitaria. Diversamente, si verifica un’esportazione quando il bene viene fornito da un paese extra UE ad altro soggetto economico comunitario o extracomunitario, e viceversa per le importazioni.
Triangolazioni e quadrangolazioni: operazioni commerciali a più soggetti
In base al luogo di residenza dei soggetti coinvolti nell’operazione di scambio possiamo distinguere diversi tipi di triangolazioni:
- Triangolazione comunitaria: si verifica una cessione di beni tra soggetti residenti in tre diversi paesi UE
- Triangolazione comunitaria interna: la cessione coinvolge due operatori residenti nello stesso paese UE e un soggetto residente in un territorio comunitario diverso
- Triangolazione extra-UE: la cessione coinvolge anche un soggetto residente in un paese extracomunitario
Sulla base della quantità delle operazioni commerciali effettuate si distinguono:
- Triangolazioni con lavorazione: operazioni che coinvolgono tre operatori comunitari in cui però si manifesta una doppia operazione e non una singola cessione. Il bene viene prima ceduto per essere lavorato e poi venduto, passando dal fornitore al soggetto che effettua la lavorazione e poi da quest’ultimo al cliente
- Triangolazioni miste: triangolazioni che coinvolgono più operatori tra cui si susseguono cessioni e lavorazioni
- Operazioni quadrangolari o triangolazioni a catena: quando il bene è oggetto di un duplice scambio tra quattro operatori comunitari. Ad esempio: un soggetto italiano (IT1) acquista da un soggetto francese (FR) e lo cede ad altro soggetto nazionale (IT2) il quale a sua volta lo rivende ad uno spagnolo (ES)
Sebbene le triangolazioni consentano di evitare l’imposizione fiscale per i casi di cui sopra, è chiaro che ad esse devono seguire: compilazioni del modello Intrastat, fatture senza IVA e autofattura in reverse charge laddove è richiesto e nel rispetto delle modalità previste dalla normativa UE.
Triangolazioni e quadrangolazioni: quando nominare il rappresentante fiscale
Il rappresentante fiscale interviene laddove non è prevista un’imposizione diretta, dunque, in assenza di una stabile organizzazione nel territorio coinvolto dall’operazione commerciale.
Un meccanismo che interviene al fine di consentire al fisco locale di avere un interlocutore nazionale quando il soggetto è residente o stabilito all’estero.
La nomina del rappresentante fiscale è prevista quando un soggetto non residente effettua la cessione di un bene e/o un servizio nei confronti di:
- Soggetti consumatori
- Soggetti non residenti in Italia, ma interessati da un’operazione per beni siti nel territorio italiano
- Quando prevista dalla normativa corrente in materia di operazioni intracomunitarie a seguito di: vendita a distanza e superamento della soglia di 35.000 €, introduzione di beni nei depositi Iva (art. 50-bis DPR 633/72) e casi di triangolazioni e operazioni triangolari
In alcuni casi di operazioni triangolari extra-UE la nomina del rappresentante fiscale diventa necessaria al fine di evitare l’imposizione fiscale. Ciò si verifica quando un soggetto fornitore comunitario vende un bene ad altro soggetto economico membro UE attraverso un promotore extra-UE. In questo caso sia il contratto di acquisto che quello di vendita si svolge tra un operatore comunitario e un operatore extra-UE.
La nomina del rappresentante fiscale può essere fatta sia dal soggetto promotore extra UE in uno dei territori comunitari interessati dalla cessione, sia dallo stesso soggetto extra-UE in altro e diverso paese comunitario.
Caso simile anche per le operazioni miste: con la nomina del rappresentante fiscale è possibile evitare l’imposizione dando vita ad operazioni triangolari comunitarie e interne.
2020 Quick Fixes: le ultime novità esposte dalla Commissione UE in materia di Iva
Il Consiglio Nazionale dei commercialisti e degli esperti e la Fondazione Nazionale dei commercialisti, con la nota informativa del 9 dicembre 2019, hanno fatto sapere che la Commissione UE ha presentato una bozza con note esplicative circa le prossime modifiche in materia di Iva applicabili dal 1° gennaio 2020.
La nuova Commissione UE, intenzionata a rilanciare l’economia europea, presenta questa bozza al fine di avviare una consultazione in vista della prossima riunione del Gruppo esperti Iva.
Obiettivo delle modifiche proposte è: favorire l’armonizzazione dei dati Iva. In effetti si propone di istituire un sistema elettronico centrale per l’archiviazione delle informazioni sui pagamenti Iva e sul trattamento di tali dai funzionari antifrode.
Le soluzioni rapide esposte con le Quick Fixes 2020 riguardano quattro punti:
- Regime di call-of-stock: l’introduzione di un regime semplificato e uniforme delle disposizioni relative al regime call-of-stock. Un regime che subentra quando il venditore trasferisce uno stock di beni nel deposito dell’acquirente sito in un altro paese UE
- Numero di identificazione Iva: rendere il numero di identificazione del cliente un’opzione aggiuntiva prevista solo per i casi di esenzione Iva in merito alle cessioni di beni intracomunitarie
- Operazioni a catena
- Prova della cessione intracomunitaria: prevedere prove documentali a seguito di richiesta di esenzione Iva in caso di cessione di beni intra-UE
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