Vendere online in Germania con i marketplace: gli obblighi IVA da rispettare
Questo contenuto è stato aggiornato in data 12/01/2022
Chi è interessato a vendere a distanza i propri prodotti in Germania deve necessariamente rispettare ciò che le norme comunitarie e nazionali impongono. Si tratta di regole tanto importanti da essere costante oggetto di aggiornamento, perché più cresce l’imponenza del commercio online nell’economia globale, più diventa necessario adeguare la disciplina che lo regolamenta. Nel caso delle vendite tramite marketplace – come eBay, Amazon, Otto, ecc. – il rispetto di tali regole spetta sia al venditore sia al titolare della piattaforma digitale. Scopriamo insieme i dettagli.
E-commerce Germania: gli obblighi fiscali per vendere tramite marketplace
Per molte imprese i marketplace – o piattaforme digitali per la vendita a distanza – rappresentano il canale più semplice per raggiungere i mercati posti oltre il proprio confine nazionale. Piattaforme come Amazon, eBay, Zalando, ma anche Abebooks e altri, consentono ai venditori di esporre la propria merce a consumatori residenti in paesi Ue diversi dalla propria sede aziendale; merce che per essere venduta bisogna però rispettare determinate condizioni.
In effetti, la vendita online in Germania attraverso marketplace esige il rispetto della normativa locale in tema di IVA e quella comunitaria relativa alle vendite online b2c. È necessario che il venditore rispetti quanto già definito nel 2018 circa la responsabilità dei marketplace, fornendo dunque alle piattaforme tutta la documentazione utile a dimostrare le proprie adempienze. E altrettanto importante è il rispetto delle regole IVA che vigono in Europa circa il commercio elettronico indiretto verso privati consumatori.
Dal certificato fiscale tedesco alle ultime disposizioni normative
Per effetto della riforma fiscale del 2018, fino a poco tempo fa chi desiderava cedere i propri beni in Germania approfittando dei marketplace doveva ottenere e consegnare al titolare della piattaforma un certificato fiscale tedesco.
I titolari delle piattaforme digitali sono ritenuti direttamente responsabili per le inadempienze in tema di IVA dei propri venditori; è a loro, infatti, che l’autorità fiscale tedesca chiede di dimostrare determinate attestazioni in fase di controllo.
Pertanto, fino al 30 giugno 2021 il venditore doveva:
- Registrare la propria attività presso l’ufficio tributario tedesco e provvedere al versamento dell’IVA dovuta sulle vendite verso privati consumatori residenti in Germania, tramite l’apertura di una partita IVA locale o la nomina di un rappresentante fiscale (versamento dovuto al superamento della soglia di fatturato tedesca pari a 100.000 €);
- Richiedere il certificato fiscale tedesco all’ufficio tributario alemanno;
- Consegnare il certificato ottenuto al titolare del marketplace (Amazon, eBay, Otto, Zalando, ecc.) seguendo le indicazioni fornite dallo stesso.
Con l’entrata in vigore in ambito Ue delle nuove regole in materia di IVA e vendite a distanza b2c transfrontaliere l’acquisizione del certificato fiscale tedesco non è più richiesta.
Dal 1° luglio 2021 il venditore deve:
- Provvedere all’acquisizione della partita IVA tedesca o alla registrazione al regime IVA OSS per adempiere al versamento dell’IVA a destinazione (versamento dovuto al superamento della soglia unica europea pari a 10.000 €);
- Comunicare al marketplace il numero della partita IVA tedesca oppure il numero della partita IVA di un Paese Ue unito alla prova di registrazione al regime OSS.
Sul marketplace continua a ricadere la responsabilità diretta delle inadempienze del venditore, a cambiare, quindi, è solo il tipo di documentazione da consegnare.
Account venditore sospeso: ecco come evitarlo
Tutti i marketplace hanno comunicato ai propri utenti le nuove misure da rispettare, aggiornando le proprie pagine informative online. Amazon, ad esempio, così come eBay e Abebooks, ha precisato che i dati del venditore (nome, ragione sociale o denominazione, indirizzo, ecc.) devono essere conformi a quelli associati alla p. IVA comunicata ed eventualmente usati per la registrazione al portale OSS.
Chi non si adegua a queste disposizioni non potrà né aprire un account di vendita né sbloccare l’account.de in possesso. Il rilascio o l’eventuale sblocco dell’account avverrà solo dopo aver comunicato correttamente tutte le informazioni al titolare del marketplace.
Vendere in Germania online: partita IVA tedesca o registrazione OSS?
Prima di procedere all’apertura di un account di vendita, è necessario capire in quali casi è essenziale aprire una partita IVA tedesca e in quali situazioni è possibile, invece, approfittare dei benefici del regime IVA OSS.
L’OSS è un regime IVA speciale molto vantaggioso; permette di vendere in Ue evitando l’apertura di più partite IVA locali – anche al superamento della soglia unica di fatturato europea- e di rispettare tutti gli adempimenti correlati alla vendita online b2c in Europa.
Non tutti però possono approfittare di questo regime: chi vende in Germania utilizzando magazzini locali o posti in altri Paesi Ue deve necessariamente ottenere una partita IVA tedesca.
In alcuni casi, è possibile anche combinare entrambe le soluzioni ed è per questa ragione che diviene indispensabile affidarsi a società esperte in fiscalità internazionale per valutare quale sia la soluzione più adatta al proprio business.
La nostra è una realtà che vanta un’esperienza pluriennale in questo campo. Se intendi vendere in Germania lasciati seguire dai nostri consulenti per evitare blocchi e sanzioni.
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